Art. 3 
 
Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento  del  Presidente
  del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di  famiglia,  adozioni,
  infanzia e adolescenza, disabilita' 
 
  1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero
al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita': 
    a) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
politiche per  la  famiglia  nelle  sue  componenti  e  problematiche
generazionali  e  relazionali,  nonche'  le  funzioni  di  competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
dall'articolo 46, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, in  materia  di  coordinamento  delle  politiche
volte alla tutela dei diritti e alla promozione del  benessere  della
famiglia, di interventi per il  sostegno  della  maternita'  e  della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di  cura
della  famiglia,  di  misure  di   sostegno   alla   famiglia,   alla
genitorialita' e alla natalita', anche al fine  del  contrasto  della
crisi  demografica,   nonche'   quelle   concernenti   l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia di cui all'articolo  1,  comma  1250,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri esercita altresi': 
      1)  la  gestione  delle  risorse  finanziarie   relative   alle
politiche per la famiglia e per il sostegno  alla  natalita'  ed,  in
particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19,  comma  1,
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e  all'articolo  1,
comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
      2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza  statale  attribuite  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo  di  previdenza
per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti  derivanti
da responsabilita' familiari»,  di  cui  al  decreto  legislativo  16
settembre 1996, n. 565; 
      3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia,  di  cui
all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e
stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla
presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, salvo delega; 
    c) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento  allo
sviluppo dei servizi socio-educativi per  la  prima  infanzia,  fatte
salve, con riferimento a tali servizi, le  competenze  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   nonche'   le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera  c),  del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   in   materia   di
coordinamento  delle  politiche  per  il  sostegno  dell'infanzia   e
dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento  al
diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve  le  competenze  del
medesimo Ministero in  materia  di  politiche  per  l'integrazione  e
l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi': 
      1) le funzioni di competenza  del  Governo  per  l'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle  gia'  proprie  del
Centro nazionale di documentazione e  di  analisi  per  l'infanzia  e
l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per  il
contrasto della  pedofilia  e  della  pornografia  minorile,  di  cui
all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; 
      2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di  Fondo  nazionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285; 
    d) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
politiche  in  favore  delle  persone  con  disabilita',  anche   con
riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilita'  e
la mobilita', fatte salve, in relazione a tali ambiti, le  competenze
dei Ministeri dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e
delle infrastrutture e dei trasporti  e  le  specifiche  disposizioni
previste dal  secondo  periodo  in  materia  di  salute,  nonche'  le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera  c),  del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   in   materia   di
coordinamento delle politiche  volte  a  garantire  la  tutela  e  la
promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire  la
loro partecipazione e inclusione sociale, nonche' la loro  autonomia,
anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione  delle
persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. ((Con
riferimento alle politiche  in  materia  di  salute,  fermo  restando
quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione  e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del
Consiglio dei ministri esprime il concerto nell'adozione  degli  atti
normativi di competenza del  Ministero  della  salute  relativi  alla
promozione  dei  servizi  e  delle  prestazioni  resi  dal   Servizio
sanitario nazionale in favore delle persone con disabilita'.))  Fermo
restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei
ministri esercita altresi': 
      1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di Fondo per il diritto  al  lavoro  dei
disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
      2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria e'
riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), all'articolo  1,
comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole  «con
decreto del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei
ministri  ovvero  del  Ministro  delegato  per  la  famiglia   e   le
disabilita', di concerto con il»  e  dopo  le  parole  «Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali,» sono soppresse  le  seguenti:  «di
concerto con». 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c): 
    a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n.  285,
le parole: «Il Ministro per la solidarieta' sociale» sono  sostituite
dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero  il
Ministro delegato per la famiglia e  le  disabilita'»  e  le  parole:
«organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite
dalle seguenti: «organizzata dal Dipartimento per le politiche  della
famiglia»; 
    b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3  agosto  1998,  n.
269, le parole:  «-  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'»  sono
sostituite dalle seguenti «-  Dipartimento  per  le  politiche  della
famiglia» e le parole:  «Ministro  per  le  pari  opportunita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'». 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera d): 
    a) alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
      1) all'articolo 41, comma  1,  le  parole:  «Ministro  per  gli
affari  sociali  coordina»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per
la famiglia e le disabilita', coordina»; al comma 2, primo e  secondo
periodo, le parole: «Ministro per gli affari sociali» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
al comma 8, le parole: «Il Ministro  per  gli  affari  sociali»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei  ministri
ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
      2) all'articolo 41-bis, comma 1, le parole: ((«Il Ministro  per
la  solidarieta'  sociale»))  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per
la famiglia e le disabilita'»; 
    b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il  comma
1265 e' sostituito dal seguente: 
  «1265. Gli atti e  provvedimenti  concernenti  l'utilizzazione  del
Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e  le
disabilita' e il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»; 
    c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole:  «presso  il  Ministero  del  lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
      2) al comma 2, le parole: «presieduto dal Ministro del  lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
disciplinati la composizione,  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Osservatorio,   prevedendo   che    siano    rappresentate    le
amministrazioni    centrali    coinvolte    nella    definizione    e
nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita',
le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  le
autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di
statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
dei  lavoratori,  dei  pensionati  e  dei  datori   di   lavoro,   le
associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con
disabilita' e le organizzazioni  rappresentative  del  terzo  settore
operanti nel campo della disabilita'.  L'Osservatorio  e'  integrato,
nella sua composizione, con  esperti  di  comprovata  esperienza  nel
campo della disabilita' in numero non superiore a cinque.»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed  e'  prorogabile  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  per  la  medesima
durata.»; 
    d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
      1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole:  «il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le  seguenti:  «e  il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»  ((e  la  parola:
"definisce" e' sostituita dalla seguente: "definiscono")); 
      2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «del Ministro del lavoro
e delle politiche  sociali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato
per la famiglia e le disabilita'»  e  le  parole:  «Con  le  medesime
modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  provvede»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  le  medesime  modalita'  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  delegato
per la famiglia e le disabilita' provvedono»; 
      3) all'articolo 6, comma  11,  dopo  le  parole  «Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le  seguenti:  «e  il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
      4) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali trasmette» sono sostituite dalle  seguenti:
«Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  il  Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita' trasmettono»; 
    e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma  2,  le  parole:  «ne  fanno  parte,  oltre  ad  un
rappresentante» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ne  fanno  parte,
oltre  a  due  rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  di  cui  uno  del  Dipartimento  per  le  politiche  della
famiglia, e ad un rappresentante» e le parole:  «e  del  Dipartimento
per le politiche della famiglia della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri» sono soppresse; 
      2) al comma  3,  le  parole:  «un  rappresentante  dell'INPS  e
possono essere invitati altri membri  del  Governo»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «il  Ministro  delegato  per  la  famiglia   e   le
disabilita', ove nominato,  nonche'  un  rappresentante  dell'INPS  e
possono essere invitati altri membri del Governo»; 
    f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il  comma
254 e' sostituito dal seguente: 
  «254. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
il Fondo per il sostegno del  ruolo  di  cura  e  di  assistenza  del
caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla
copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del
valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non  professionale
del caregiver familiare, come definito al comma 255. Con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero  del  Ministro  delegato
per la famiglia e le disabilita', di concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo.»; 
    g) all'articolo 5, comma 6, del  decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 66, dopo le parole: «dell'economia e  delle  finanze,»  sono
inserite le seguenti: «per la famiglia e le disabilita',»; 
    h) all'articolo 12, comma 5, del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 66, dopo le parole: «dell'universita' e della ricerca,» sono
inserite le seguenti: «sentito il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita',»; 
    i) all'articolo 15, comma 3, del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 66, dopo le  parole:  «ed  e'  composto»  sono  inserite  le
seguenti: «da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia
e le disabilita', nonche',»; 
    l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',»; 
  ((l-bis) all'articolo 39-bis, comma 2, del decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  dopo  le  parole:  "un   rappresentante   del
Dipartimento della funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "un
rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero  del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',". 
  4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4, lettere b) ed e),
per l'anno 2018, nelle more dell'adozione del piano triennale di  cui
all'articolo 21, comma 6, lettera  c),  del  decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147,  il  Fondo  per  le  non  autosufficienze  e'
ripartito secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi del presente
decreto. 
  4-ter.  Ferme  restando  le  attribuzioni  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri a norma di quanto disposto dal testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.
309, con protocollo d'intesa tra il  Dipartimento  per  le  politiche
antidroga della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri  e  il
Ministero della salute sono definite, con  invarianza  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
le misure sanitarie volte a contrastare il  diffondersi  dell'uso  di
sostanze    stupefacenti,    delle    tossicodipendenze    e    delle
alcoldipendenze correlate, relativamente: 
  a) al potenziamento delle attivita' di prevenzione sanitaria; 
  b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce; 
  c) alla sorveglianza, nell'ambito del  Piano  di  azione  nazionale
antidroga, dell'andamento concernente l'applicazione  delle  medesime
misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento.)) 
  5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le
competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  6. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
soppressi: 
    a) l'articolo 1, comma  19,  lettera  e),  del  decreto-legge  18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2006, n. 233; 
    b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2008, n. 121. 
  7. Al funzionamento dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione
delle persone con disabilita' di cui alla legge 3 marzo 2009, n.  18,
e' destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno  2018  e  di
500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. Al relativo  onere  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del
comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 46,  comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 46 (Aree funzionali). - (Omissis); 
                c)  politiche  sociali,  previdenziali:  principi  ed
          obiettivi della politica sociale, criteri generali  per  la
          programmazione della rete degli interventi di  integrazione
          sociale;    standard    organizzativi    delle    strutture
          interessate;  standard  dei  servizi  sociali   essenziali;
          criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo  nazionale
          per le politiche sociali, politica di  tutela  abitativa  a
          favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
          tecnica, a richiesta  degli  enti  locali  e  territoriali;
          rapporti con gli  organismi  internazionali,  coordinamento
          dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
          determinazione dei profili  professionali  degli  operatori
          sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
          amministrativa  e   tecnico-finanziaria   sugli   enti   di
          previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
          non lucrative di utilita' sociale e sui patronati.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  1250,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              1250. Il Fondo per le politiche della famiglia  di  cui
          all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni  di  euro  per
          l'anno 2007 e di 180 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2008 e  2009.  Il  Ministro  delle  politiche  per  la
          famiglia utilizza il  Fondo:  per  istituire  e  finanziare
          l'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia  prevedendo   la
          rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali  da
          un lato e delle regioni, delle Province autonome di  Trento
          e di Bolzano e degli enti  locali  dall'altro,  nonche'  la
          partecipazione dell'associazionismo e  del  terzo  settore;
          per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo  di
          vita e di lavoro di cui all'art.  9  della  legge  8  marzo
          2000, n. 53; per sperimentare  iniziative  di  abbattimento
          dei costi dei servizi per le famiglie con numero  di  figli
          pari o  superiore  a  quattro;  per  sostenere  l'attivita'
          dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e  della
          pornografia minorile di  cui  all'art.  17  della  legge  3
          agosto  1998,   n.   269,   e   successive   modificazioni,
          dell'Osservatorio nazionale per  l'infanzia  e  del  Centro
          nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia  di
          cui alla legge 23 dicembre 1997,  n.  451;  per  sviluppare
          iniziative  che  diffondano  e  valorizzino   le   migliori
          iniziative in materia di politiche  familiari  adottate  da
          enti  pubblici  e   privati,   enti   locali,   imprese   e
          associazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 19, del decreto-legge 4
          luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, e all'art. 1, comma 348, della  legge  11  dicembre
          2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
          finanziario 2017 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2017-2019): 
              «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche giovanili e per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita'). - 1. Al  fine  di  promuovere  e
          realizzare interventi per  la  tutela  della  famiglia,  in
          tutte  le   sue   componenti   e   le   sue   problematiche
          generazionali,  nonche'   per   supportare   l'Osservatorio
          nazionale  sulla  famiglia,  presso   la   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          "Fondo per  le  politiche  della  famiglia",  al  quale  e'
          assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
              2. Al fine di promuovere il diritto  dei  giovani  alla
          formazione  culturale  e  professionale  e  all'inserimento
          nella vita sociale, anche attraverso  interventi  volti  ad
          agevolare  la  realizzazione  del   diritto   dei   giovani
          all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso  al  credito
          per l'acquisto e l'utilizzo di beni e  servizi,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo
          denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale  e'
          assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
              3. Al fine  di  promuovere  le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          "Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle  pari
          opportunita'", al quale e' assegnata la somma di 3  milioni
          di euro per l'anno 2006  e  di  dieci  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2007.». 
              -  Per  i  riferimenti  del  decreto   legislativo   16
          settembre 1996, n. 565 (Attuazione della  delega  conferita
          dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
          in materia di  riordino  della  disciplina  della  gestione
          «Mutualita' pensioni» di cui alla legge 5  marzo  1963,  n.
          389) si rimanda alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  256  del  31
          ottobre 1996 - supplemento ordinario n. 184). 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  391,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              391. A decorrere dall'anno 2016 e' istituita  la  carta
          della  famiglia,  destinata  alle  famiglie  costituite  da
          cittadini italiani o da  cittadini  stranieri  regolarmente
          residenti nel territorio italiano,  con  almeno  tre  figli
          minori a carico. La carta e' rilasciata alle  famiglie  che
          ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi  costi
          di emissione, con i criteri e le modalita' stabiliti, sulla
          base dell'ISEE, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e
          le disabilita', di concerto con il Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
          emanare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. La carta consente l'accesso a  sconti
          sull'acquisto  di  beni  o  servizi  ovvero   a   riduzioni
          tariffarie concessi dai soggetti  pubblici  o  privati  che
          intendano  contribuire  all'iniziativa.  I   soggetti   che
          partecipano all'iniziativa,  i  quali  concedono  sconti  o
          riduzioni maggiori  di  quelli  normalmente  praticati  sul
          mercato,  possono  valorizzare   la   loro   partecipazione
          all'iniziativa a  scopi  promozionali  e  pubblicitari.  La
          Carta famiglia nazionale e' emessa dai singoli comuni,  che
          attestano lo stato della famiglia al momento del  rilascio,
          e ha una durata biennale dalla data di emissione. La  Carta
          famiglia nazionale e' funzionale anche  alla  creazione  di
          uno o  piu'  gruppi  di  acquisto  familiare  o  gruppi  di
          acquisto solidale nazionali,  nonche'  alla  fruizione  dei
          biglietti famiglia e abbonamenti famiglia  per  servizi  di
          trasporto, culturali,  sportivi,  ludici,  turistici  e  di
          altro tipo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8  giugno   2007,   n.   108
          (Regolamento recante  riordino  della  Commissione  per  le
          adozioni internazionali): 
              «Art. 3 (Presidenza). - 1. La commissione e' presieduta
          dal Presidente del Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro
          delle politiche per la famiglia. 
              2.  Il  presidente  della   commissione,   di   seguito
          denominato "presidente",  rappresenta  la  commissione,  ne
          coordina l'attivita' e vigila sul suo operato. 
              3. Il presidente trasmette al Parlamento una  relazione
          biennale sullo stato delle adozioni  internazionali,  sullo
          stato  della   attuazione   della   convenzione   e   sulla
          stipulazione di accordi  bilaterali  anche  con  Paesi  non
          aderenti alla stessa.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 46,  comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 46 (Aree funzionali). - (Omissis); 
                c)  politiche  sociali,  previdenziali:  principi  ed
          obiettivi della politica sociale, criteri generali  per  la
          programmazione della rete degli interventi di  integrazione
          sociale;    standard    organizzativi    delle    strutture
          interessate;  standard  dei  servizi  sociali   essenziali;
          criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo  nazionale
          per le politiche sociali, politica di  tutela  abitativa  a
          favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
          tecnica, a richiesta  degli  enti  locali  e  territoriali;
          rapporti con gli  organismi  internazionali,  coordinamento
          dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
          determinazione dei profili  professionali  degli  operatori
          sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
          amministrativa  e   tecnico-finanziaria   sugli   enti   di
          previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
          non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;». 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 maggio  2007,  n.  103  (Regolamento  recante
          riordino  dell'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia   e
          l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di
          analisi  per  l'infanzia,  a   norma   dell'art.   29   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248)  si
          rimanda alla Gazzetta Ufficiale n 169 del 23 luglio 2007. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1-bis,  della
          legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro  lo  sfruttamento
          della  prostituzione,  della   pornografia,   del   turismo
          sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione
          in schiavitu'): 
              «Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - (Omissis). 
              1-bis. E' istituito presso la Presidenza del  Consiglio
          dei  ministri  (-  Dipartimento  per  le  politiche   della
          famiglia) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
          della pornografia minorile con il compito  di  acquisire  e
          monitorare  i  dati  e  le   informazioni   relativi   alle
          attivita', svolte da tutte  le  pubbliche  amministrazioni,
          per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
          fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio  di
          una banca dati per  raccogliere,  con  l'apporto  dei  dati
          forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni  utili
          per  il  monitoraggio  del  fenomeno.   Con   decreto   del
          (Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del  Ministro
          delegato per la famiglia e le disabilita') sono definite la
          composizione    e    le    modalita'    di    funzionamento
          dell'Osservatorio nonche' le modalita' di attuazione  e  di
          organizzazione della banca dati, anche per  quanto  attiene
          all'adozione dei dispositivi necessari per la  sicurezza  e
          la riservatezza dei dati. Resta ferma la  disciplina  delle
          assunzioni di cui ai commi da 95 a 103  dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio
          delle attivita' dell'Osservatorio e della banca dati di cui
          al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro
          per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno  degli  anni
          2007  e  2008.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303,  come
          rideterminata  dalla  tabella  C  allegata  alla  legge  23
          dicembre 2005, n.  266.  A  decorrere  dall'anno  2009,  si
          provvede ai sensi dell'art. 11-ter, comma  1,  lettera  d),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Per i riferimenti alla legge 28 agosto 1997,  n.  285
          (Disposizioni  per  la   promozione   di   diritti   e   di
          opportunita' per l'infanzia  e  l'adolescenza)  si  rimanda
          alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997. 
              - Si riporta il testo dell'art. 46,  comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 46 (Aree funzionali). - (Omissis); 
                c)  politiche  sociali,  previdenziali:  principi  ed
          obiettivi della politica sociale, criteri generali  per  la
          programmazione della rete degli interventi di  integrazione
          sociale;    standard    organizzativi    delle    strutture
          interessate;  standard  dei  servizi  sociali   essenziali;
          criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo  nazionale
          per le politiche sociali, politica di  tutela  abitativa  a
          favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
          tecnica, a richiesta  degli  enti  locali  e  territoriali;
          rapporti con gli  organismi  internazionali,  coordinamento
          dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
          determinazione dei profili  professionali  degli  operatori
          sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
          amministrativa  e   tecnico-finanziaria   sugli   enti   di
          previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
          non lucrative di utilita' sociale e sui patronati.». 
              - Per i riferimenti alla legge  3  marzo  2009,  n.  18
          (Ratifica ed esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni
          Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita',  con
          Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre  2006
          e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla  condizione
          delle persone con disabilita')  si  rimanda  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 12 marzo
          1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): 
              «Art. 13 (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel rispetto
          dell'art.  33  del  regolamento  UE   n.   651/2014   della
          commissione del 17 giugno 2014,  ai  datori  di  lavoro  e'
          concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei
          mesi: 
                a) nella misura del 70 per cento  della  retribuzione
          mensile lorda imponibile ai fini  previdenziali,  per  ogni
          lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato, che  abbia  una  riduzione  della  capacita'
          lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
          dalla prima  alla  terza  categoria  di  cui  alle  tabelle
          annesse al testo unico delle norme in materia  di  pensioni
          di guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   e   successive
          modificazioni; 
                b) nella misura del 35 per cento  della  retribuzione
          mensile lorda imponibile ai fini  previdenziali,  per  ogni
          lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato, che  abbia  una  riduzione  della  capacita'
          lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
          minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta  categoria  di
          cui alle tabelle citate nella lettera a). 
              1-bis. L'incentivo  di  cui  al  comma  1  e'  altresi'
          concesso, nella misura del 70 per cento della  retribuzione
          mensile lorda imponibile ai fini  previdenziali,  per  ogni
          lavoratore con  disabilita'  intellettiva  e  psichica  che
          comporti una riduzione della capacita' lavorativa superiore
          al 45 per cento, per un periodo di  60  mesi,  in  caso  di
          assunzione a tempo indeterminato o di  assunzione  a  tempo
          determinato di durata non inferiore a  dodici  mesi  e  per
          tutta la durata del contratto. 
              1-ter. L'incentivo  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  e'
          corrisposto al datore di lavoro mediante  conguaglio  nelle
          denunce contributive mensili. La domanda per  la  fruizione
          dell'incentivo e' trasmessa, attraverso apposita  procedura
          telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni,  a
          fornire una specifica comunicazione  telematica  in  ordine
          alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse
          per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione,
          in favore del richiedente opera una riserva di  somme  pari
          all'ammontare  previsto  dell'incentivo  spettante   e   al
          richiedente e' assegnato un  termine  perentorio  di  sette
          giorni per provvedere alla stipula del contratto di  lavoro
          che da' titolo all'incentivo. Entro il  termine  perentorio
          dei successivi sette giorni lavorativi, il  richiedente  ha
          l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della
          predetta  procedura  telematica,  l'avvenuta  stipula   del
          contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di  mancato
          rispetto dei termini perentori di cui  al  terzo  e  quarto
          periodo, il  richiedente  decade  dalla  riserva  di  somme
          operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse
          a  disposizione  di   ulteriori   potenziali   beneficiari.
          L'incentivo di cui al  presente  articolo  e'  riconosciuto
          dall'INPS in base all'ordine cronologico  di  presentazione
          delle domande cui abbia fatto seguito  l'effettiva  stipula
          del contratto che da' titolo all'incentivo e,  in  caso  di
          insufficienza delle risorse a disposizione  determinate  ai
          sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base
          pluriennale con  riferimento  alla  durata  dell'incentivo,
          l'INPS  non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande
          fornendo  immediata  comunicazione  anche   attraverso   il
          proprio sito internet  istituzionale.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio delle minori entrate valutate con  riferimento
          alla durata dell'incentivo, inviando relazioni  trimestrali
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  L'INPS  provvede
          all'attuazione del presente comma  con  le  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie gia' disponibili  a  legislazione
          vigente. 
              2. (Abrogato). 
              3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai
          datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli
          obblighi della presente legge, procedono all'assunzione  di
          lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalita'  di
          cui al comma 1-ter. 
              4. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
          il cui finanziamento e' autorizzata la  spesa  di  lire  40
          miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro  37  milioni  per
          l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno  2008.
          A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo  e
          nei limiti del  5  per  cento  delle  risorse  complessive,
          possono essere  finanziate  sperimentazioni  di  inclusione
          lavorativa delle  persone  con  disabilita'  da  parte  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le  risorse
          sono attribuite  per  il  tramite  delle  regioni  e  delle
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla  base  di
          linee guida adottate  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              5.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  e'  definito  l'ammontare
          delle risorse del Fondo di  cui  al  comma  4  che  vengono
          trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili
          per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di
          cui ai  commi  1  e  1-bis.  Con  il  medesimo  decreto  e'
          stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali per  le  finalita'  di
          cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto  di  cui  al
          presente  comma  e'  aggiornato  annualmente  al  fine   di
          attribuire le risorse che affluiscono al Fondo  di  cui  al
          comma 4 per il versamento dei contributi di cui all'art. 5,
          comma 3-bis. 
              6.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede       mediante       corrispondente       utilizzo
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29-quater  del
          decreto-legge 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  febbraio  1997,  n.  30,  e
          successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
          nell'esercizio di  competenza  possono  esserlo  in  quelli
          successivi. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8. (Abrogato). 
              9. (Abrogato). 
              10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una  verifica
          degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad
          una valutazione dell'adeguatezza delle risorse  finanziarie
          ivi previste.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  254,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              254. E' istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di  cura  e
          di assistenza del caregiver familiare,  con  una  dotazione
          iniziale di 20 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
          2018, 2019 e 2020. Il Fondo  e'  destinato  alla  copertura
          finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del
          valore sociale ed  economico  dell'attivita'  di  cura  non
          professionale dell'assistente familiare, come  definito  al
          comma 255. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e  le
          disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali, sentita la Conferenza unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          sono definiti i criteri e  le  modalita'  di  utilizzo  del
          Fondo.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  391,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              391. A decorrere dall'anno 2016 e' istituita  la  carta
          della  famiglia,  destinata  alle  famiglie  costituite  da
          cittadini italiani o da  cittadini  stranieri  regolarmente
          residenti nel territorio italiano,  con  almeno  tre  figli
          minori a carico. La carta e' rilasciata alle  famiglie  che
          ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi  costi
          di emissione, con i criteri e le modalita' stabiliti, sulla
          base dell'ISEE, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e
          le disabilita', di concerto con il Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
          emanare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. La carta consente l'accesso a  sconti
          sull'acquisto  di  beni  o  servizi  ovvero   a   riduzioni
          tariffarie concessi dai soggetti  pubblici  o  privati  che
          intendano  contribuire  all'iniziativa.  I   soggetti   che
          partecipano all'iniziativa,  i  quali  concedono  sconti  o
          riduzioni maggiori  di  quelli  normalmente  praticati  sul
          mercato,  possono  valorizzare   la   loro   partecipazione
          all'iniziativa a  scopi  promozionali  e  pubblicitari.  La
          Carta famiglia nazionale e' emessa dai singoli comuni,  che
          attestano lo stato della famiglia al momento del  rilascio,
          e ha una durata biennale dalla data di emissione. La  Carta
          famiglia nazionale e' funzionale anche  alla  creazione  di
          uno o  piu'  gruppi  di  acquisto  familiare  o  gruppi  di
          acquisto solidale nazionali,  nonche'  alla  fruizione  dei
          biglietti famiglia e abbonamenti famiglia  per  servizi  di
          trasporto, culturali,  sportivi,  ludici,  turistici  e  di
          altro tipo.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  11,  comma  1,  della
          legge  28  agosto  1997,  n.  285  (Disposizioni   per   la
          promozione di diritti e di opportunita'  per  l'infanzia  e
          l'adolescenza): 
              «Art.  11   (Conferenza   nazionale   sull'infanzia   e
          sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia).  -
          1. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ovvero  il
          Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'  convoca
          periodicamente,  e  comunque  almeno  ogni  tre  anni,   la
          Conferenza  nazionale  sull'infanzia  e   sull'adolescenza,
          organizzata  dal  Dipartimento  per  le   politiche   della
          famiglia con  il  supporto  tecnico  ed  organizzativo  del
          Centro  nazionale  di  documentazione  e  di  analisi   per
          l'infanzia e della Conferenza dei presidenti delle  regioni
          e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano,  sentite
          le commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti
          dalla organizzazione della Conferenza  sono  a  carico  del
          Fondo di cui all'art. 1.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1-bis,  della
          legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro  lo  sfruttamento
          della  prostituzione,  della   pornografia,   del   turismo
          sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione
          in schiavitu'): 
              «Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - (Omissis). 
              1-bis. E' istituito presso la Presidenza del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia
          l'Osservatorio per il contrasto  della  pedofilia  e  della
          pornografia  minorile  con  il  compito  di   acquisire   e
          monitorare  i  dati  e  le   informazioni   relativi   alle
          attivita', svolte da tutte  le  pubbliche  amministrazioni,
          per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
          fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio  di
          una banca dati per  raccogliere,  con  l'apporto  dei  dati
          forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni  utili
          per  il  monitoraggio  del  fenomeno.   Con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri ovvero  del  Ministro
          delegato per la famiglia e le disabilita' sono definite  la
          composizione    e    le    modalita'    di    funzionamento
          dell'Osservatorio nonche' le modalita' di attuazione  e  di
          organizzazione della banca dati, anche per  quanto  attiene
          all'adozione dei dispositivi necessari per la  sicurezza  e
          la riservatezza dei dati. Resta ferma la  disciplina  delle
          assunzioni di cui ai commi da 95 a 103  dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio
          delle attivita' dell'Osservatorio e della banca dati di cui
          al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro
          per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno  degli  anni
          2007  e  2008.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303,  come
          rideterminata  dalla  tabella  C  allegata  alla  legge  23
          dicembre 2005, n.  266.  A  decorrere  dall'anno  2009,  si
          provvede ai sensi dell'art. 11-ter, comma  1,  lettera  d),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 41,  comma  1,  2  e  8
          della legge 5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate): 
              «Art.  41  (Competenze  del  Ministro  per  gli  affari
          sociali  e  costituzione  del  Comitato  nazionale  per  le
          politiche dell'handicap). - 1. Il Presidente del  Consiglio
          dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia  e
          le disabilita', coordina l'attivita' delle  Amministrazioni
          dello Stato competenti a  realizzare  gli  obiettivi  della
          presente legge ed ha compiti di promozione di politiche  di
          sostegno  per  le  persone  handicappate  e   di   verifica
          dell'attuazione della legislazione vigente in materia. 
              2.  I  disegni  di   legge   del   Governo   contenenti
          disposizioni  concernenti  la  condizione   delle   persone
          handicappate  sono  presentati  previo  concerto   con   il
          Ministro delegato per la  famiglia  e  le  disabilita'.  Il
          concerto con il Ministro delegato  per  la  famiglia  e  le
          disabilita' e' obbligatorio per i  regolamenti  e  per  gli
          atti di carattere generale adotti in materia. 
              8. Il Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero  il
          Ministro delegato per la famiglia e  le  disabilita',  ogni
          due anni, entro il 15 aprile,  presenta  una  relazione  al
          Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle
          politiche per l'handicap in Italia, nonche' sugli indirizzi
          che saranno seguiti. A tal fine  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  regioni  e  le
          provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
          trasmettono, entro il 28 febbraio  di  ciascun  anno,  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi
          agli  interventi  di  loro  competenza  disciplinati  dalla
          presente  legge.  Nel  primo  anno  di  applicazione  della
          presente legge la  relazione  e'  presentata  entro  il  30
          ottobre.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 41-bis, comma  1  della
          legge  5  febbraio   1992,   n.   104   (Legge-quadro   per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate): 
              «Art.  41-bis  (Conferenza  nazionale  sulle  politiche
          dell'handicap).  -  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia  e  le
          disabilita' sentita la Conferenza unificata di cui all'art.
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  promuove
          indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e  convoca
          ogni tre anni  una  conferenza  nazionale  sulle  politiche
          dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici,  privati
          e del privato sociale che esplicano la loro  attivita'  nel
          campo dell'assistenza e della  integrazione  sociale  delle
          persone handicappate. Le  conclusioni  di  tale  conferenza
          sono trasmesse al Parlamento anche al fine  di  individuare
          eventuali correzioni alla legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  1265  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              «1265.   Gli   atti   e    provvedimenti    concernenti
          l'utilizzazione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1264  sono
          adottati dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  delegato  per  la  famiglia  e  le
          disabilita' e il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il  Ministro  della  salute  e  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -  citta'
          ed autonomie locali  e'  unificata  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
              2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari  regionali   (nella   materia   di   rispettiva
          competenza); ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI  o  dell'UNCEM.
          4. La Conferenza unificata di cui al comma 1  e'  convocata
          dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le  sedute  sono
          presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o,  su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale   incarico   non   e'    conferito,    dal    Ministro
          dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 della
          legge 3 marzo 2009, n. 18  (Ratifica  ed  esecuzione  della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York
          il  13  dicembre  2006  e   istituzione   dell'Osservatorio
          nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'): 
              «Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale  sulla
          condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo  scopo
          di promuovere  la  piena  integrazione  delle  persone  con
          disabilita',  in  attuazione  dei  principi  sanciti  dalla
          convenzione  di  cui  all'art.  1,  nonche'  dei   principi
          indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito,
          presso  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,
          l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
          disabilita', di seguito denominato "Osservatorio". 
              2. L'Osservatorio  e'  presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per  la
          famiglia e le disabilita'. I  componenti  dell'Osservatorio
          sono nominati, in numero  non  superiore  a  quaranta,  nel
          rispetto del principio di pari  opportunita'  tra  donne  e
          uomini. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  disciplinati  la
          composizione,   l'organizzazione   e    il    funzionamento
          dell'Osservatorio, prevedendo che  siano  rappresentate  le
          amministrazioni  centrali  coinvolte  nella  definizione  e
          nell'attuazione di politiche in favore  delle  persone  con
          disabilita', le regioni e le Province autonome di Trento  e
          di  Bolzano,  le  autonomie   locali,   gli   Istituti   di
          previdenza,  l'Istituto   nazionale   di   statistica,   le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  dei
          lavoratori, dei pensionati  e  dei  datori  di  lavoro,  le
          associazioni nazionali maggiormente  rappresentative  delle
          persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
          del terzo settore operanti  nel  campo  della  disabilita'.
          L'Osservatorio e' integrato, nella  sua  composizione,  con
          esperti  di   comprovata   esperienza   nel   campo   della
          disabilita' in numero non superiore a cinque.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4 della  legge
          3  marzo  2009,  n.  18  (Ratifica  ed   esecuzione   della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York
          il  13  dicembre  2006  e   istituzione   dell'Osservatorio
          nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'): 
              «Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale  sulla
          condizione   delle   persone   con   disabilita').   -   4.
          L'Osservatorio dura in carica tre anni  ed  e'  prorogabile
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  per
          la medesima durata.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 della  legge
          22  giugno  2016,  n.  112  (Disposizioni  in  materia   di
          assistenza in favore delle persone  con  disabilita'  grave
          prive del sostegno familiare): 
              «Art. 2 (Definizione delle prestazioni assistenziali da
          garantire in tutto il territorio nazionale). - (Omissis). 
              2. Nelle more del  completamento  del  procedimento  di
          definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui
          all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,
          il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
          Ministro delegato per la  famiglia  e  le  disabilita',  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          definiscono con proprio decreto, da emanare entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  gli
          obiettivi di servizio per  le  prestazioni  da  erogare  ai
          soggetti di cui all'art.  1,  comma  2,  nei  limiti  delle
          risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'art. 3.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2 della  legge
          22  giugno  2016,  n.  112  (Disposizioni  in  materia   di
          assistenza in favore delle persone  con  disabilita'  grave
          prive del sostegno familiare): 
              «Art. 3 (Istituzione del Fondo  per  l'assistenza  alle
          persone  con   disabilita'   grave   prive   del   sostegno
          familiare). - (Omissis). 
              2.  L'accesso  alle  misure  di  assistenza,   cura   e
          protezione  a  carico  del  Fondo   e'   subordinato   alla
          sussistenza di requisiti da  individuare  con  decreto  del
          Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministro delegato per la  famiglia  e  le  disabilita',  da
          emanare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281. Con le medesime modalita' il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  il  Ministro  delegato  per  la
          famiglia  e  le  disabilita'  provvedono  annualmente  alla
          ripartizione delle risorse del Fondo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 11 della legge
          22  giugno  2016,  n.  112  (Disposizioni  in  materia   di
          assistenza in favore delle persone  con  disabilita'  grave
          prive del sostegno familiare): 
              «Art. 6 (Istituzione di trust, vincoli di  destinazione
          e fondi speciali composti di beni sottoposti a  vincolo  di
          destinazione). - (Omissis). 
              11. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali e il  Ministro  delegato  per  la
          famiglia e le disabilita', entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
          modalita' di attuazione del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1 della  legge
          22  giugno  2016,  n.  112  (Disposizioni  in  materia   di
          assistenza in favore delle persone  con  disabilita'  grave
          prive del sostegno familiare): 
              «Art. 8 (Relazione alle Camere). - 1. Il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per
          la famiglia e le disabilita' trasmettono alle Camere, entro
          il 30 giugno di ogni anno, una  relazione  sullo  stato  di
          attuazione  delle  disposizioni  della  presente  legge   e
          sull'utilizzo delle risorse di cui all'art. 9. La relazione
          illustra  altresi'  l'effettivo  andamento   delle   minori
          entrate derivanti dalle  medesime  disposizioni,  anche  al
          fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle
          previsioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21  comma  2  e  3  del
          decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni
          per l'introduzione di una  misura  nazionale  di  contrasto
          alla poverta'): 
              «Art.  21  (Rete  della  protezione  e  dell'inclusione
          sociale). - (Omissis). 
              2. La Rete e' presieduta  dal  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e  ne  fanno  parte,  oltre  a  due
          rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          di  cui  uno  del  Dipartimento  per  le  politiche   della
          famiglia,   e   ad   un   rappresentante   del    Ministero
          dell'economia    e    delle    finanze,    del    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
          Ministero della salute, del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti: 
                a) un componente per ciascuna delle giunte  regionali
          e delle province autonome, designato dal Presidente; 
                b)  venti  componenti   designati   dall'Associazione
          nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei
          comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti,
          cinque  sono  individuati  in  rappresentanza  dei   comuni
          capoluogo delle citta' metropolitane  di  cui  all'art.  1,
          comma 5, della legge 7 aprile 2014,  n.  56,  e  cinque  in
          rappresentanza di comuni il cui territorio sia  coincidente
          con quello del relativo ambito territoriale. 
              3. Alle riunioni della Rete partecipa, in  qualita'  di
          invitato permanente, il Ministro delegato per la famiglia e
          le disabilita', ove  nominato,  nonche'  un  rappresentante
          dell'INPS  e  possono  essere  invitati  altri  membri  del
          Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
          locali o di enti pubblici.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  254  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              254. E' istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di  cura  e
          di assistenza del caregiver familiare,  con  una  dotazione
          iniziale di 20 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
          2018, 2019 e 2020. Il Fondo  e'  destinato  alla  copertura
          finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del
          valore sociale ed  economico  dell'attivita'  di  cura  non
          professionale del caregiver, come definito  al  comma  255.
          Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          ovvero  del  Ministro  delegato  per  la  famiglia   e   le
          disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali, sentita la Conferenza unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          sono definiti i criteri e  le  modalita'  di  utilizzo  del
          Fondo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -  citta'
          ed autonomie locali  e'  unificata  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
              2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la  promozione
          dell'inclusione scolastica degli studenti con  disabilita',
          a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,  lettera  c),  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107): 
              «Art. 5 (Commissioni mediche. Modifiche  alla  legge  5
          febbraio 1992, n. 104). - (Omissis). 
              6. Con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
          con i Ministri dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,   del   lavoro   e   delle   politiche    sociali,
          dell'economia  e  delle  finanze,  per  la  famiglia  e  le
          disabilita', per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
          sentito   l'Osservatorio   permanente   per    l'inclusione
          scolastica di cui all'art. 15 del presente decreto,  previa
          intesa in sede di Conferenza Unificata di  cui  all'art.  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del  presente  decreto,  sono  definite  le   linee   guida
          contenenti: 
                a) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione
          della certificazione  di  disabilita'  in  eta'  evolutiva,
          secondo la Classificazione statistica internazionale  delle
          malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) dell'OMS; 
                b) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione
          del profilo di funzionamento,  secondo  la  classificazione
          ICF dell'OMS.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  12,  comma  5,  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  66  (Norme  per  la
          promozione dell'inclusione scolastica  degli  studenti  con
          disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,  lettera
          c), della legge 13 luglio 2015, n. 107): 
              «Art. 12 (Corso di specializzazione per le attivita' di
          sostegno  didattico  nella  scuola  dell'infanzia  e  nella
          scuola primaria). - (Omissis). 
              5.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  sentito  il  Ministro
          delegato per la famiglia e le disabilita', da  adottare  ai
          sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15  maggio  1997,
          n. 127, sono definiti  i  piani  di  studio,  le  modalita'
          attuative   e   quelle   organizzative   del    corso    di
          specializzazione in pedagogia e didattica speciale  per  le
          attivita' di sostegno didattico e l'inclusione  scolastica,
          nonche' i crediti  formativi  necessari  per  l'accesso  al
          medesimo corso di specializzazione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  15,  comma  3,  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  66  (Norme  per  la
          promozione dell'inclusione scolastica  degli  studenti  con
          disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,  lettera
          c), della legge 13 luglio 2015, n. 107): 
              «Art.  15  (Osservatorio  permanente  per  l'inclusione
          scolastica). - (Omissis). 
              3. L'Osservatorio di cui al comma 2 e'  presieduto  dal
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          o da un suo delegato, ed e' composto da  un  rappresentante
          del Ministro delegato per la  famiglia  e  le  disabilita',
          nonche',  dai  rappresentanti  delle   associazioni   delle
          persone con disabilita'  maggiormente  rappresentative  sul
          territorio nazionale nel campo dell'inclusione  scolastica,
          da studenti nonche' da altri soggetti pubblici  e  privati,
          comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  947,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              947. Ai fini del completamento del processo di riordino
          delle funzioni delle province, di cui all'art. 1, comma 89,
          della legge 7 aprile 2014,  n.  56,  le  funzioni  relative
          all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
          degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali,  di  cui
          all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          e relative alle esigenze di  cui  all'art.  139,  comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,
          sono attribuite alle regioni a  decorrere  dal  1º  gennaio
          2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che
          alla predetta  data  gia'  prevedono  l'attribuzione  delle
          predette funzioni alle province, alle citta'  metropolitane
          o ai comuni, anche  in  forma  associata.  Per  l'esercizio
          delle predette funzioni e' attribuito un contributo  di  70
          milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di
          concerto con il Ministro delegato  per  la  famiglia  e  le
          disabilita', il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, si provvede al riparto  del  contributo  di  cui  al
          periodo precedente tra gli enti  territoriali  interessati,
          anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base  dell'anno
          scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto
          dell'effettivo esercizio delle funzioni  di  cui  al  primo
          periodo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 39-bis,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 39-bis (Consulta nazionale per l'integrazione  in
          ambiente  di  lavoro  delle  persone   con   disabilita').-
          (Omissis). 
              2. La Consulta e' composta  da  un  rappresentante  del
          Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del
          Presidente del Consiglio dei ministri ovvero  del  Ministro
          delegato   per   la   famiglia   e   le   disabilita',   un
          rappresentante del Dipartimento per le  pari  opportunita',
          un  rappresentante  del  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali, un rappresentante  del  Ministero  della
          salute,  un  rappresentante  dell'Istituto  nazionale   per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un
          rappresentante dell'Agenzia nazionale politiche attive  del
          lavoro  (ANPAL),   due   rappresentanti   designati   dalla
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  due  rappresentanti
          delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni
          del  mondo  della  disabilita'  indicati  dall'osservatorio
          nazionale di cui all'art. 3 della legge 3  marzo  2009,  n.
          18. Ai componenti della Consulta non  spettano  gettoni  di
          presenza,  compensi,  indennita'  ed  emolumenti   comunque
          denominati,  ad  eccezione   del   rimborso   delle   spese
          effettivamente   sostenute   previsto    dalla    normativa
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21,  comma  6,  lettera
          c), del decreto  legislativo  15  settembre  2017,  n.  147
          (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
          contrasto alla poverta'): 
              «Art.  21  (Rete  della  protezione  e  dell'inclusione
          sociale). - (Omissis). 
              6.  La  Rete  e'  responsabile  dell'elaborazione   dei
          seguenti piani: 
              (omissis); 
                c)  un  piano  per  la  non  autosufficienza,   quale
          strumento programmatico per l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per le non autosufficienze, di cui all'art. 1,  comma
          1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  1265,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              1265.   Gli   atti    e    provvedimenti    concernenti
          l'utilizzazione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1264  sono
          adottati dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  delegato  per  la  famiglia  e  le
          disabilita' e il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il  Ministro  della  salute  e  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.». 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle  leggi
          in materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza)  si  rimanda  alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 255 del ottobre 1990 supplemento ordinario  n.
          67). 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  19,  lettera
          e), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181  (Disposizioni
          urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  dei  Ministeri)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,
          n.  233  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante  disposizioni
          urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  dei  Ministeri.
          Delega al Governo per il coordinamento  delle  disposizioni
          in materia di funzioni e  organizzazione  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e dei Ministeri): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              19. Sono attribuite al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri: 
              (omissis); 
                e) (soppressa);». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 14, lettere b)
          e c), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni
          urgenti per l'adeguamento delle  strutture  di  Governo  in
          applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244) convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 luglio 2008, n. 121  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,
          recante  disposizioni  urgenti  per   l'adeguamento   delle
          strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
          e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              14. Sono, in ogni caso, attribuite  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri: 
              (omissis); 
                b) (soppressa); 
                c) (soppressa);». 
              - Per i riferimenti alla legge  3  marzo  2009,  n.  18
          (Ratifica ed esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni
          Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita',  con
          Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre  2006
          e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla  condizione
          delle persone con disabilita')  si  rimanda  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307 (Conversione in legge, con modificazioni,  del
          decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   recante
          disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».