Art. 4 
 
        Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione 
 del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica 
 
  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Per l'esercizio delle» sono sostituite
dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  esercita
le» e, in fine, le parole da: «, e' istituito» a «30 luglio 1999,  n.
303» sono soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio  1992,  n.
225» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dal  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1»; 
    b) al comma 2, le parole: «l'immediata operativita' del  suddetto
dipartimento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma 1». 
  2.(( (Soppresso).)) 
  3. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 487, le parole: «alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Struttura di  missione  per  il  coordinamento  e  impulso
nell'attuazione  di  interventi  di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca»  e  le  parole:
«della medesima Struttura»  sono  sostituite  con  le  seguenti  «del
medesimo Ministero»; 
    b) al comma 488, le parole:  «La  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Struttura di  missione  per  il  coordinamento  e  impulso
nell'attuazione  di  interventi  di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
    c) al comma 489: 
      1) al primo periodo, le parole: «La  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento  e  impulso
nell'attuazione  di  interventi  di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
      2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento  e  impulso
nell'attuazione  di  interventi  di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca». 
  ((3-bis. Il comma 8 dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 65, e' abrogato. 
  3-ter. I commi 155, 156 e 157 dell'articolo 1 della legge 13 luglio
2015, n. 107, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai predetti commi
continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di
cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del  2015,
sia stato gia' bandito alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  3-quater.  A  decorrere  dall'anno  2018,   le   risorse   di   cui
all'articolo 32-bis del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
gia' confluite nel Fondo  unico  per  l'edilizia  scolastica  di  cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n.  221,  sono  ripartite  secondo  i  criteri  della  programmazione
triennale nazionale di riferimento. 
  3-quinquies. All'articolo 10 del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, le parole: "2013-2015" e  le  parole:
"e con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti"  sono
soppresse; 
  b) al comma 1, quarto periodo,  le  parole  da:  "con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze" fino a: "e  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti:
"con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del
tesoro"; 
  c) al comma 1-ter, le  parole:  ",  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti" sono soppresse.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   18-bis   del
          decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8  (Nuovi  interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici del 2016 e del 2017) convertito, con  modificazioni
          dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Conversione in legge, con
          modificazioni, del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,
          recante  nuovi   interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016  e  del
          2017), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  18-bis   (Realizzazione   del   progetto   "Casa
          Italia"). - 1. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          esercita  le  funzioni   di   indirizzo   e   coordinamento
          dell'azione strategica del  Governo  connesse  al  progetto
          "Casa Italia", anche a seguito  degli  eventi  sismici  che
          hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel  2016  e
          nel 2017, al fine di sviluppare,  ottimizzare  e  integrare
          strumenti finalizzati alla cura e alla  valorizzazione  del
          territorio e  delle  aree  urbane  nonche'  del  patrimonio
          abitativo,  anche   in   riferimento   alla   sicurezza   e
          all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando  le
          attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio
          2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile
          e alle altre amministrazioni competenti in materia. 
              2. Per garantire l'esercizio delle funzioni di  cui  al
          comma 1, fermi restando la dotazione organica del personale
          di ruolo di livello non dirigenziale e  i  contingenti  del
          personale  di  prestito  previsti  per  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, la dotazione organica  dirigenziale
          della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata
          di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni
          di  livello  non  generale.  E'  lasciata   facolta'   alla
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri  di  procedere,  in
          aggiunta  a  quanto  autorizzato  a  valere  sulle  attuali
          facolta' assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli  di
          venti unita' di personale non  dirigenziale  e  di  quattro
          unita' di personale dirigenziale di livello  non  generale,
          tramite apposito concorso per l'espletamento del quale puo'
          avvalersi della Commissione per l'attuazione  del  progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di  cui
          al comma  3-quinquies  dell'art.  4  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
              3. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di
          2.512.000 euro a  decorrere  dall'anno  2018.  Al  relativo
          onere si provvede: 
                a) quanto a  1.300.000  euro  per  l'anno  2017  e  a
          2.512.000 euro per  l'anno  2018,  mediante  riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
                b) quanto a  2.512.000  euro  a  decorrere  dall'anno
          2019, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2017-2019,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2017,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - La legge 24 febbraio 1992, n.  225  (Istituzione  del
          Servizio nazionale della protezione civile)  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  64  del  17  marzo  1992  -
          supplemento ordinario n. 54. 
              - Il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1  -
          raccolta  2018  (Codice  della   protezione   civile),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17  del  22  gennaio
          2018. 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  487,  488  e  489,
          dell'art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019)   come
          modificati dalla presente legge: 
              «487. Gli enti locali comunicano gli  spazi  finanziari
          destinati ad  interventi  di  edilizia  scolastica  di  cui
          necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio  di
          ciascun     anno,     al     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  secondo  le  modalita'
          individuate e pubblicate nel  sito  internet  istituzionale
          del medesimo Ministero. Le richieste  di  spazi  finanziari
          sono complete delle informazioni relative: 
                a)  al  fondo  di  cassa  al  31  dicembre  dell'anno
          precedente; 
                b) all'avanzo  di  amministrazione,  al  netto  della
          quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilita',
          risultante dal rendiconto  o  dal  preconsuntivo  dell'anno
          precedente.». 
              «488. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca individua per ciascun ente locale  gli  spazi
          finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
                a) interventi di edilizia scolastica gia' avviati,  a
          valere su risorse acquisite mediante contrazione di  mutuo,
          e per  i  quali  sono  stati  attribuiti  spazi  finanziari
          nell'anno  2017  ai  sensi  del   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114  del  18  maggio
          2017 e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto
          del Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma  492,
          nonche' interventi finanziati ai  sensi  dell'art.  10  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per  la
          quota di cofinanziamento a carico dell'ente; 
                b)  interventi  di  nuova  costruzione   di   edifici
          scolastici  o  di  adeguamento  antisismico  degli  edifici
          esistenti per i quali  gli  enti  dispongono  del  progetto
          esecutivo redatto e validato in  conformita'  alla  vigente
          normativa, completo del Codice unico di  progetto  (CUP)  e
          del cronoprogramma aggiornato della spesa  e  delle  opere,
          che  non  abbiano  pubblicato  il  bando  alla  data  della
          richiesta di spazi finanziari; 
                c) interventi di edilizia scolastica per i quali  gli
          enti dispongono del progetto esecutivo redatto  e  validato
          in conformita' alla vigente normativa, completo del  CUP  e
          del cronoprogramma aggiornato della spesa  e  delle  opere,
          che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della
          richiesta di spazi finanziari; 
                c-bis) interventi di  nuova  costruzione  di  edifici
          scolastici  o  di  adeguamento  antisismico  degli  edifici
          esistenti per i quali  gli  enti  dispongono  del  progetto
          definitivo completo del CUP; 
                c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per  i
          quali gli enti dispongono del progetto definitivo  completo
          del CUP.». 
              «489. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei ministri  -
          Ufficio  per  lo  sport   individuano   gli   enti   locali
          beneficiari  degli  spazi  finanziari  e  l'importo   degli
          stessi, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, entro il 10 febbraio di ogni anno.  Ferme  restando
          le priorita' di cui ai commi  488  e  488-ter,  qualora  le
          richieste  complessive  risultino  superiori   agli   spazi
          finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi
          e'  effettuata  a  favore  degli  enti  che  presentano  la
          maggiore incidenza del fondo di cassa  rispetto  all'avanzo
          di  amministrazione.  Qualora  le   richieste   complessive
          risultino  inferiori  agli  spazi  disponibili,   l'importo
          eccedente e'  destinato  alle  finalita'  degli  interventi
          previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo
          sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  gli
          spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.». 
              - Si riporta il testo del comma  8,  dell'articolo  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione  del
          sistema integrato  di  educazione  e  di  istruzione  dalla
          nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi  180  e
          181, lettera e), della  legge  13  luglio  2015,  n.  107),
          abrogato dalla presente legge: 
              «8. Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, con proprio decreto, sentita  la  Conferenza
          unificata, indice specifico concorso con procedura  aperta,
          anche mediante procedure  telematiche,  avente  ad  oggetto
          proposte progettuali relative agli  interventi  individuati
          dalle regioni ai  sensi  del  comma  7,  nel  limite  delle
          risorse assegnate ai sensi  del  comma  6  e  comunque  nel
          numero di almeno uno per regione. I progetti sono  valutati
          da una commissione nazionale di  esperti,  disciplinata  ai
          sensi dell'art. 155 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
          n. 50, la  quale  comunica  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  per  ogni   area   di
          intervento, il primo, il secondo e il terzo classificato ai
          fini del finanziamento. Ai componenti della commissione  di
          esperti non spetta alcun compenso, indennita',  gettone  di
          presenza o altra utilita' comunque denominata, ne' rimborsi
          spese. Gli enti locali proprietari delle  aree  oggetto  di
          intervento  possono  affidare  i  successivi   livelli   di
          progettazione  ai  soggetti  individuati  a   seguito   del
          concorso di cui al presente comma, ai sensi dell'art.  156,
          comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.». 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  155,  156  e  157,
          dell'art. 1, della legge 13 luglio 2015,  n.  107  (Riforma
          del sistema nazionale di istruzione e formazione  e  delega
          per il riordino delle  disposizioni  legislative  vigenti),
          abrogati dalla presente legge: 
              «155. Il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, con proprio decreto, sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, indice  specifico
          concorso con procedura  aperta,  anche  mediante  procedure
          telematiche,  avente  ad   oggetto   proposte   progettuali
          relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi
          del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma
          158 e comunque nel numero di almeno uno per regione.». 
              «156. I progetti sono valutati da  una  commissione  di
          esperti, cui partecipano anche la struttura di missione  di
          cui  al  comma  153  e  un  rappresentante  del   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   La
          commissione, per  ogni  area  di  intervento,  comunica  al
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          il primo, il secondo e il terzo classificato  ai  fini  del
          finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun
          gettone   di   presenza   o   altro   emolumento   comunque
          denominato.». 
              «157. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di
          intervento  possono  affidare  i  successivi   livelli   di
          progettazione  ai  soggetti  individuati  a   seguito   del
          concorso di cui al comma  155  del  presente  articolo,  ai
          sensi dell'art. 108, comma  6,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.». 
              - Si riporta il testo del comma 155, dell'art. 1, della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti): 
              «155. Il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, con proprio decreto, sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, indice  specifico
          concorso con procedura  aperta,  anche  mediante  procedure
          telematiche,  avente  ad   oggetto   proposte   progettuali
          relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi
          del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma
          158 e comunque nel numero di almeno uno per regione.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   32-bis   del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni  dalla  legge  24  novembre  2003,   n.   326
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici): 
              «Art. 32-bis (Fondo per interventi  straordinari  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri). -  1.  Al  fine  di
          contribuire    alla     realizzazione     di     interventi
          infrastrutturali, con priorita' per  quelli  connessi  alla
          riduzione del rischio sismico, e per far fronte  ad  eventi
          straordinari nei territori degli enti  locali,  delle  aree
          metropolitane e delle  citta'  d'arte  e'  istituito  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito  fondo  per
          interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa
          di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e  di  euro  100.000.000
          per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 
              2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  vengono  individuati  gli
          interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse
          da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del fondo. 
              3. All'onere di cui al presente articolo, pari  a  euro
          73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per  ciascuno
          degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2003-2005, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di conto capitale "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2003   allo   scopo    parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4-sexies, del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori  misure  urgenti
          per la crescita del Paese): 
              «Art.  11  (Libri  e  centri  scolastici  digitali).  -
          4-sexies. Per le finalita' di  cui  ai  commi  da  4-bis  a
          4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il  Fondo
          unico per l'edilizia  scolastica,  nel  quale  confluiscono
          tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
          destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 12
          settembre 2013,  n.  104  (Misure  urgenti  in  materia  di
          istruzione,  universita'  e   ricerca),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2013,   n.   128
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          12 settembre  2013,  n.  104,  recante  misure  urgenti  in
          materia  di  istruzione,  universita'  e   ricerca),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  10  (Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia   residenziale   universitaria   e    detrazioni
          fiscali). - 1. Al fine di favorire interventi  straordinari
          di ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione triennale (...) le regioni
          interessate  possono  essere  autorizzate   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.a., e con i soggetti autorizzati all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro (40  milioni  per
          l'anno 2015 e per euro  50  milioni  annui  per  la  durata
          residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere  dall'anno
          2016).  Le   modalita'   di   attuazione   della   presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, d'intesa con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato e Dipartimento del tesoro,  da  adottare  entro
          tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente  decreto  e  da  pubblicare  nella
          Gazzetta   Ufficiale,   in   conformita'    ai    contenuti
          dell'intesa, sottoscritta in sede di  Conferenza  unificata
          il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le  Province
          autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie  locali,
          sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica  formulati
          ai sensi dell'art. 11,  commi  da  4-bis  a  4-octies,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del comma 1  (...)  tiene  conto  dei
          piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          regioni (anche attraverso  la  delegazione  di  pagamento),
          finanziati con l'attivazione dei mutui di cui  al  medesimo
          comma, sono esclusi dai  limiti  del  patto  di  stabilita'
          interno delle regioni  per  l'importo  annualmente  erogato
          dagli istituti di credito. 
              2-bis. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1  e
          con  riferimento  agli  immobili  di  proprieta'   pubblica
          adibiti   all'alta   formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica, le istituzioni dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, di cui  all'art.  1  della  legge  21
          dicembre 1999,  n.  508,  possono  essere  autorizzate  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, a  stipulare  mutui  trentennali  sulla  base  dei
          criteri di economicita' e di contenimento della spesa,  con
          oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,  con  la
          Banca  europea  per  gli  investimenti,  con  la  Banca  di
          sviluppo del Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa
          depositi e prestiti S.p.a. e  con  i  soggetti  autorizzati
          all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.
          385. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  75,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, le rate di  ammortamento  dei  mutui
          attivati   sono   pagate   agli    istituti    finanziatori
          direttamente  dallo  Stato.  A  tale  fine  sono  stanziati
          contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui  per  la
          durata dell'ammortamento del mutuo  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 131, della citata legge  n.  311  del
          2004.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari,  in
          termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,  derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni del  presente  comma  si
          provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017,  a  euro
          15 milioni per l'anno 2018, a euro 30  milioni  per  l'anno
          2019  e  a  euro  30  milioni  per  l'anno  2020,  mediante
          corrispondente utilizzo  del  fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto-legge
          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189,   e   successive
          modificazioni. 
              2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis  sono
          stabilite con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  da  adottare  entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole "edilizia  scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a)  al  primo  periodo,  le  parole:  "in   relazione
          all'art. 2, comma 329, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244," sono soppresse; 
                b) dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:
          "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'". 
              3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo,».