((Art. 4-ter 
 
 Riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale 
 
  1. All'articolo 10  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari  di
programmi,  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri,   anche
avvalendosi dell'Agenzia: 
  a) adotta gli  atti  di  indirizzo  e  di  programmazione  relativi
all'impiego dei fondi a finalita'  strutturale  dell'Unione  europea,
nonche' all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in  modo
da garantire complementarita' con le risorse europee per lo  sviluppo
regionale; 
  b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati  dai
fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e
la coesione, nonche' le attivita' di valutazione delle  politiche  di
coesione; 
  c)  promuove  le  politiche  e  gli   interventi   per   assicurare
l'addizionalita', rispetto agli stanziamenti  ordinari  del  bilancio
dello  Stato,  delle  risorse  provenienti  dai  fondi  a   finalita'
strutturale dell'Unione europea e dal Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, nonche' dei relativi programmi di investimento; 
  d) promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-bis  del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; 
  e) cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione  a
fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo  ed
elaborando,  in  collaborazione  con  le  amministrazioni  statali  e
regionali  competenti,  informazioni  e  dati   sull'attuazione   dei
programmi operativi dei fondi  a  finalita'  strutturale  dell'Unione
europea, nonche' sull'attuazione del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione; 
  f)  promuove  il  ricorso  alle  modalita'  di  attuazione  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e  alle
misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, e adotta, anche in base alle proposte  dell'Agenzia,  le
misure  di  accelerazione  degli  interventi  necessarie   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del 2011; 
  g) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei  rapporti  con
le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di  definizione
delle politiche di  sviluppo  regionale  e  di  verifica  della  loro
realizzazione; 
  h) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia  di
sviluppo regionale; 
  i) cura l'istruttoria relativa  all'esercizio  dei  poteri  di  cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del  2011,  al
fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la  politica
di coesione, e si  avvale  dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  -  Invitalia  S.p.a.  per
dare esecuzione alle determinazioni assunte  ai  sensi  del  medesimo
articolo 6 e  per  l'attuazione  della  politica  di  coesione  anche
attraverso il ricorso alle misure di accelerazione  degli  interventi
strategici di cui all'articolo 55-bis del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27"; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti  di
indirizzo  e  programmazione  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo
sviluppo  e  la  coesione  e  ferme  restando  le  competenze   della
Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2: 
  a) assicura la sorveglianza, il  monitoraggio  e  il  controllo  di
tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della  politica
di coesione, anche attraverso specifiche attivita' di  valutazione  e
verifica,  in  raccordo  con  le  amministrazioni  competenti,  ferme
restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato; 
  b)  assicura  il  supporto  alle  attivita'  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2; 
  c)  vigila,   nel   rispetto   delle   competenze   delle   singole
amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi  europei  o
nazionali e sulla realizzazione dei progetti che  utilizzino  risorse
della politica di coesione; 
  d) fornisce assistenza tecnica  alle  amministrazioni,  centrali  e
territoriali, definisce gli standard  e  le  istruzioni  operative  e
svolge attivita' di formazione del  personale  delle  amministrazioni
che gestiscono programmi europei o nazionali; 
  e)  sostiene  la  realizzazione  dei  programmi   con   azioni   di
accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso
ai contratti istituzionali di sviluppo e  l'attivazione  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- Invitalia S.p.a. in qualita' di centrale di committenza; 
  f) propone le necessarie misure di accelerazione  degli  interventi
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31  maggio
2011, n. 88, e da' esecuzione alle determinazioni  adottate  in  base
agli articoli 3 e 6, comma 6, del medesimo decreto; 
  g)  promuove,  nel  rispetto   delle   competenze   delle   singole
amministrazioni pubbliche, il  miglioramento  della  qualita',  della
tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita'  di
programmazione e attuazione degli interventi; 
  h) puo' assumere le funzioni dirette di autorita'  di  gestione  di
programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e  per
la conduzione di specifici progetti, nonche' avvalendosi a tal  fine,
nelle ipotesi previste dalla lettera e), dell'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  -  Invitalia
S.p.a.". 
  2.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano i commi 2 e 3 del  citato  art.  10  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «2. Ferme restando le competenze delle  amministrazioni
          titolari di programmi,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia: 
                a) adotta gli atti di indirizzo e  di  programmazione
          relativi all'impiego  dei  fondi  a  finalita'  strutturale
          dell'Unione europea, nonche' all'impiego del Fondo  per  lo
          sviluppo   e   la   coesione,   in   modo   da    garantire
          complementarieta' con le risorse europee  per  lo  sviluppo
          regionale; 
                b) promuove e coordina i programmi e  gli  interventi
          finanziati dai fondi strutturali,  i  programmi  finanziati
          dal Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  nonche'  le
          attivita' di valutazione delle politiche di coesione; 
                c)  promuove  le  politiche  e  gli  interventi   per
          assicurare  l'addizionalita',  rispetto  agli  stanziamenti
          ordinari  del   bilancio   dello   Stato,   delle   risorse
          provenienti dai fondi a finalita'  strutturale  dell'Unione
          europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,  nonche'
          dei relativi programmi di investimento; 
                d) promuove l'attuazione e il monitoraggio  dell'art.
          7-bis  del  decreto-legge  29  dicembre   2016,   n.   243,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2017, n. 18; 
                e) cura la valutazione dei risultati delle  politiche
          di coesione a fini di  correzione  e  riorientamento  delle
          politiche, raccogliendo ed  elaborando,  in  collaborazione
          con le  amministrazioni  statali  e  regionali  competenti,
          informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi
          dei fondi  a  finalita'  strutturale  dell'Unione  europea,
          nonche' sull'attuazione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione; 
                f) promuove il ricorso alle modalita'  di  attuazione
          di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31  maggio  2011,
          n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e  adotta,
          anche in base alle  proposte  dell'Agenzia,  le  misure  di
          accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'art.
          3, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del 2011; 
                g) supporta il Presidente o il Ministro delegato  nei
          rapporti con le istituzioni  dell'Unione  europea  relativi
          alla  fase  di  definizione  delle  politiche  di  sviluppo
          regionale e di verifica della loro realizzazione; 
                h) raccoglie ed elabora informazioni, dati e  analisi
          in materia di sviluppo regionale; 
                i)  cura  l'istruttoria  relativa  all'esercizio  dei
          poteri di cui all'art. 6, comma 6, del decreto  legislativo
          n. 88 del 2011, al fine di assicurare  l'efficace  utilizzo
          delle risorse per la politica  di  coesione,  e  si  avvale
          dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e  lo  sviluppo  d'impresa  -  Invitalia  S.p.a.  per  dare
          esecuzione  alle  determinazioni  assunte  ai   sensi   del
          medesimo art.  6  e  per  l'attuazione  della  politica  di
          coesione  anche  attraverso  il  ricorso  alle  misure   di
          accelerazione degli interventi strategici di  cui  all'art.
          55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27». 
              3. L'Agenzia, tenuto  conto  degli  obiettivi  definiti
          dagli atti di indirizzo e programmazione  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei   ministri   relativamente   ai   fondi
          strutturali europei  e  al  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione e ferme restando le  competenze  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 2: 
                a) assicura la sorveglianza,  il  monitoraggio  e  il
          controllo di tutti i programmi operativi  e  di  tutti  gli
          interventi della politica  di  coesione,  anche  attraverso
          specifiche attivita' di valutazione e verifica, in raccordo
          con  le  amministrazioni  competenti,  ferme  restando   le
          funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato; 
                b)  assicura  il  supporto   alle   attivita'   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2; 
                c)  vigila,  nel  rispetto  delle  competenze   delle
          singole amministrazioni  pubbliche,  sulla  attuazione  dei
          programmi europei o nazionali  e  sulla  realizzazione  dei
          progetti che utilizzino risorse della politica di coesione; 
                d) fornisce assistenza tecnica alle  amministrazioni,
          centrali  e  territoriali,  definisce  gli  standard  e  le
          istruzioni operative e svolge attivita' di  formazione  del
          personale delle amministrazioni  che  gestiscono  programmi
          europei o nazionali; 
                e) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni
          di   accompagnamento   alle    amministrazioni    titolari,
          promuovendo  il  ricorso  ai  contratti  istituzionali   di
          sviluppo  e  l'attivazione   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  -
          Invitalia S.p.a. in qualita' di centrale di committenza; 
                f) propone  le  necessarie  misure  di  accelerazione
          degli interventi ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e  da'  esecuzione  alle
          determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6,  comma
          6, del medesimo decreto; 
                g) promuove,  nel  rispetto  delle  competenze  delle
          singole amministrazioni pubbliche, il  miglioramento  della
          qualita',  della  tempestivita',  dell'efficacia  e   della
          trasparenza delle attivita' di programmazione e  attuazione
          degli interventi; 
                h) puo' assumere le funzioni dirette di autorita'  di
          gestione di  programmi  finanziati  con  le  risorse  della
          politica di coesione  e  per  la  conduzione  di  specifici
          progetti, nonche', avvalendosi a tal  fine,  nelle  ipotesi
          previste  dalla  lettera  e),  dell'Agenzia  nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  -
          Invitalia S.p.a.». 
              - Si riporta l'art. 7-bis del citato  decreto-legge  29
          dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 18: 
              «Art.   7-bis    (Principi    per    il    riequilibrio
          territoriale).  -  1.   Il   Ministro   per   la   coesione
          territoriale  e  il  Mezzogiorno  cura  l'applicazione  del
          principio  di   assegnazione   differenziale   di   risorse
          aggiuntive a favore degli interventi  nei  territori  delle
          Regioni Abruzzo, Molise,  Campania,  Basilicata,  Calabria,
          Puglia, Sicilia  e  Sardegna,  come  definito  dalla  legge
          nazionale per il Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  e
          dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi  strutturali
          e di investimento europei (SIE). 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentito il Ministro per la coesione territoriale e
          il Mezzogiorno, da emanare entro il 30  giugno  2017,  sono
          stabilite  le  modalita'  con  le  quali  verificare,   con
          riferimento ai programmi di spesa in conto  capitale  delle
          amministrazioni  centrali,  individuati   annualmente   con
          direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ai
          sensi dell'art. 5, comma 2,  lettera  a),  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          coesione territoriale e  il  Mezzogiorno,  se  e  in  quale
          misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le
          stesse amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di
          destinare agli interventi  nel  territorio  composto  dalle
          Regioni Abruzzo, Molise,  Campania,  Basilicata,  Calabria,
          Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di
          stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale  alla
          popolazione di riferimento o  conforme  ad  altro  criterio
          relativo a specifiche criticita' individuato nella medesima
          direttiva. Con lo stesso decreto sono altresi' stabilite le
          modalita' con le quali e' monitorato il  conseguimento,  da
          parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo  di
          cui al  periodo  precedente,  anche  in  termini  di  spesa
          erogata. 
              3. A seguito  dell'avvio  della  fase  attuativa  delle
          procedure di cui al comma 2, il Ministro  per  la  coesione
          territoriale e il  Mezzogiorno  presenta  annualmente  alle
          Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal
          presente articolo, con l'indicazione  delle  idonee  misure
          correttive eventualmente necessarie. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          amministrazioni  interessate   provvedono   alle   relative
          attivita' nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente». 
              - Si riportano gli articoli 3 e 6  del  citato  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88: 
              «Art.  3  (Disposizioni  in  materia  di  finanziamenti
          dell'Unione europea). - 1.  Il  Ministro  delegato  per  la
          politica di coesione economica, sociale e territoriale,  di
          seguito   denominato:   "Ministro   delegato",   cura    il
          coordinamento di tale  politica  e  dei  relativi  fondi  a
          finalita' strutturale dell'Unione europea, d'intesa con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e  assicura  i
          relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1  e  nel  rispetto
          dei poteri  e  delle  prerogative  delle  regioni  e  delle
          autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto  con  i
          Ministri dell'economia  e  delle  finanze,  dello  sviluppo
          economico e,  per  quanto  di  competenza,  con  gli  altri
          Ministri eventualmente  interessati,  adotta  gli  atti  di
          indirizzo  e   quelli   di   programmazione   rimessi   dai
          regolamenti  dell'Unione   europea   agli   Stati   membri,
          assicurando  la  coerenza   complessiva   dei   conseguenti
          documenti  di  programmazione  operativa  da  parte   delle
          amministrazioni centrali e regionali. 
              3. Al fine di garantire la  tempestiva  attuazione  dei
          programmi cofinanziati dai  fondi  strutturali  di  cui  al
          comma 1  e  l'integrale  utilizzo  delle  relative  risorse
          dell'Unione  europea  assegnate  allo  Stato   membro,   il
          Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia
          e delle finanze e dello  sviluppo  economico,  adotta,  ove
          necessario  e   nel   rispetto   delle   disposizioni   dei
          regolamenti dell'Unione europea,  le  opportune  misure  di
          accelerazione degli  interventi  anche  relativamente  alle
          amministrazioni  che  risultano  non  in   linea   con   la
          programmazione temporale degli interventi medesimi». 
              «Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo). - 1. Per
          le finalita' di cui  all'art.  1,  nonche'  allo  scopo  di
          accelerare la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente decreto e di assicurare la  qualita'  della  spesa
          pubblica, il Ministro delegato, d'intesa  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati, stipula con le regioni  e  le  amministrazioni
          competenti un "contratto  istituzionale  di  sviluppo"  che
          destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
          responsabilita', tempi  e  modalita'  di  attuazione  degli
          interventi. 
              2. Il contratto istituzionale di  sviluppo,  esplicita,
          per ogni intervento o categoria di interventi o  programma,
          il soddisfacimento dei criteri  di  ammissibilita'  di  cui
          all'art. 5, comma 4,  e  definisce  il  cronoprogramma,  le
          responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione  e
          di  monitoraggio   e   le   sanzioni   per   le   eventuali
          inadempienze,   prevedendo   anche   le    condizioni    di
          definanziamento anche parziale degli interventi  ovvero  la
          attribuzione delle relative risorse  ad  altro  livello  di
          governo, nel rispetto del principio di  sussidiarieta'.  In
          caso  di  partecipazione  dei  concessionari   di   servizi
          pubblici, competenti in  relazione  all'intervento  o  alla
          categoria di interventi o al programma  da  realizzare,  il
          contratto istituzionale di sviluppo definisce le  attivita'
          che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
          cronoprogramma, meccanismi  di  controllo  delle  attivita'
          loro  demandate,   sanzioni   e   garanzie   in   caso   di
          inadempienza,  nonche'   apposite   procedure   sostitutive
          finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
          inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
          concessionari,  clausole  inderogabili  di  responsabilita'
          civile e  di  decadenza.  (Il  contratto  istituzionale  di
          sviluppo  prevede,  quale  modalita'  attuativa,   che   le
          amministrazioni centrali, ed  eventualmente  regionali,  si
          avvalgano,   anche   ai   sensi   dell'art.   55-bis    del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          successive  modificazioni,   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.a.,  costituita  ai  sensi  dell'art.  1  del   decreto
          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
          modificazioni,   ad   esclusione   di   quanto    demandato
          all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di   servizi
          pubblici). 
              3. La progettazione, l'approvazione e la  realizzazione
          degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
          sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte  II,
          titolo III, capo IV,  del  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano  le  procedure  di
          progettazione,   approvazione   e    realizzazione    degli
          interventi  individuati  nel  contratto  istituzionale   di
          sviluppo si applicano le disposizioni di cui  all'art.  125
          del decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104.  Per  i
          medesimi interventi, si applicano le  vigenti  disposizioni
          in materia di prevenzione e repressione della  criminalita'
          organizzata e dei tentativi di infiltrazione  mafiosa,  ivi
          comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
          antimafia. 
              4. Le risorse del Fondo  sono  trasferite  ai  soggetti
          assegnatari, in relazione allo stato di  avanzamento  della
          spesa, in appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  alle
          finalita'   approvate,   che    garantiscono    la    piena
          tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
          le procedure previste dall'art. 3  della  legge  13  agosto
          2010, n. 136, e dall'art. 30 della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196. I soggetti assegnatari, al  fine  di  garantire  la
          specialita' e l'addizionalita' degli interventi,  iscrivono
          nei relativi bilanci i Fondi a  destinazione  vincolata  di
          cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza
          contabile e specificando, nella relativa denominazione, che
          gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo. 
              5.  L'attuazione  degli  interventi  e'  coordinata   e
          vigilata dal Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica,  di  seguito  denominato   "Dipartimento",   che
          controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti  anche
          mediante  forme  di  cooperazione  con  le  amministrazioni
          statali, centrali e periferiche, regionali e  locali  e  in
          raccordo con i nuclei di valutazione delle  amministrazioni
          statali  e  delle  regioni,   assicurando,   altresi',   il
          necessario supporto  tecnico  e  operativo  senza  nuovi  o
          maggiori oneri nell'ambito delle competenze  istituzionali.
          Le  amministrazioni  interessate  effettuano  i   controlli
          necessari  al  fine  di  garantire  la  correttezza  e   la
          regolarita'  della  spesa  e  partecipano  al  sistema   di
          monitoraggio unitario di cui al Quadro strategico nazionale
          2007/2013  previsto,  a  legislazione  vigente,  presso  la
          Ragioneria  generale  dello  Stato  secondo  le   procedure
          vigenti e, ove previsto, al  sistema  di  monitoraggio  del
          Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.   I   sistemi   informativi    garantiscono    la
          tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
          fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche  ai
          sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla  base
          di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da  parte
          della Camera dei deputati, del Senato  della  Repubblica  e
          della Corte dei conti. 
              6.  In  caso   di   inerzia   o   inadempimento   delle
          amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli  interventi
          individuati  ai  sensi  del  presente  decreto,  anche  con
          riferimento  al  mancato  rispetto   delle   scadenze   del
          cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
          di evitare  il  disimpegno  automatico  dei  fondi  erogati
          dall'Unione europea, il Governo, al fine di  assicurare  la
          competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
          esercita il potere  sostitutivo  ai  sensi  dell'art.  120,
          comma secondo,  della  Costituzione  secondo  le  modalita'
          procedurali individuate dall'art. 8 della  legge  5  giugno
          2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della  legge  n.  400
          del  1988  e  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
          interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di  opere
          e   di   investimenti   nel   caso   di   inadempienza   di
          amministrazioni  statali  ovvero  di  quanto  previsto  dai
          contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
          caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
          anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  il
          quale  cura  tutte  le  attivita'   di   competenza   delle
          amministrazioni pubbliche occorrenti  all'autorizzazione  e
          all'effettiva realizzazione degli  interventi  programmati,
          nel limite delle risorse allo scopo finalizzate». 
              - Si riportano  gli  articoli  9  e  9-bis  del  citato
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              «Art. 9  (Accelerazione  nell'utilizzazione  dei  fondi
          strutturali europei). - 1. Le amministrazioni e le  aziende
          dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli
          istituti  e  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e   le
          istituzioni educative,  le  istituzioni  universitarie,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          gli enti pubblici non economici nazionali,  le  agenzie  di
          cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  sono
          tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di
          competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non
          aventi natura provvedimentale relativi  alle  attivita'  in
          qualsiasi  modo  connesse   all'utilizzazione   dei   fondi
          strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo
          rurale e alla  pesca  e  alla  realizzazione  dei  progetti
          realizzati con i medesimi fondi. 
              2. Al fine di non  incorrere  nelle  sanzioni  previste
          dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di  mancata
          attuazione dei programmi e dei  progetti  cofinanziati  con
          fondi  strutturali  europei  e  di  sottoutilizzazione  dei
          relativi finanziamenti, relativamente  alla  programmazione
          2007-2013,  in  caso  di  inerzia  o  inadempimento   delle
          amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il
          Governo, allo scopo di  assicurare  la  competitivita',  la
          coesione e l'unita' economica del Paese, esercita il potere
          sostitutivo ai sensi dell'art. 120,  secondo  comma,  della
          Costituzione secondo le modalita'  procedurali  individuate
          dall'art. 8 della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  dagli
          articoli 5 e 11 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, e dalle disposizioni  vigenti  in
          materia    di    interventi     sostitutivi     finalizzati
          all'esecuzione di opere  e  di  investimenti  nel  caso  di
          inadempienza di amministrazioni statali  ovvero  di  quanto
          previsto dai contratti istituzionali di  sviluppo  e  dalle
          concessioni nel caso di inadempienza dei  concessionari  di
          servizi  pubblici,  anche  attraverso  la  nomina   di   un
          commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica, il quale cura tutte  le  attivita'  di
          competenza delle amministrazioni pubbliche  necessarie  per
          l'autorizzazione  e  per  l'effettiva  realizzazione  degli
          interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo
          finalizzate. A tal  fine,  le  amministrazioni  interessate
          possono avvalersi di quanto previsto dall'art.  55-bis  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          successive modificazioni. 
              3. (Soppresso). 
              3-bis.  Al  fine  di   accelerare   le   procedure   di
          certificazione delle spese europee  relative  ai  programmi
          cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e  per
          evitare  di  incorrere   nelle   sanzioni   di   disimpegno
          automatico previste dai regolamenti europei,  le  autorita'
          di gestione dei programmi operativi regionali  o  nazionali
          che hanno  disponibilita'  di  risorse  sui  relativi  assi
          territoriali   o   urbani   attingono   direttamente   agli
          interventi candidati dai comuni al piano nazionale  per  le
          citta', di cui all'art.  12  del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n.  134,  stipulando  accordi  diretti  con  i
          comuni  proponenti,  a  condizione  che   tali   interventi
          risultino coerenti con le finalita'  dei  citati  programmi
          operativi. Su  iniziativa  del  Ministro  per  la  coesione
          territoriale e d'intesa con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali  e  le  autonomie  e  con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' istituito un  tavolo  tecnico,  a  cui
          partecipano  le  autorita'  di   gestione   dei   programmi
          operativi regionali e nazionali e,  in  rappresentanza  dei
          comuni beneficiari,  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani (ANCI) che  provvede  a  supportare  le  autorita'
          competenti  nell'istruttoria  di  tutti   gli   adempimenti
          necessari per l'ammissione al  finanziamento  dei  suddetti
          interventi.  Mediante  apposita  convenzione  da  stipulare
          entro trenta giorni dalla costituzione del  tavolo  tecnico
          tra l'ANCI, il Ministro per la  coesione  territoriale,  il
          Ministro per gli affari  regionali  e  le  autonomie  e  il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   sono
          definite le linee di indirizzo per  la  stipulazione  degli
          accordi diretti tra i comuni e  le  autorita'  di  gestione
          nonche' per il raccordo tra le attivita' di  supporto  alla
          stipulazione di tali convenzioni e le misure di  assistenza
          tecnica o le azioni di sistema dei  programmi  di  capacity
          building della programmazione regionale unitaria). 
              4. (Soppresso). 
              5. Le risorse  economiche  (rivenienti)  dal  Fondo  di
          solidarieta' dell'Unione  europea  per  gli  interventi  di
          emergenza sono accreditate al Fondo di  rotazione  previsto
          dall'art. 5  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  da   questo
          trasferite,  per  quanto  di  rispettiva  spettanza,   alle
          gestioni commissariali attivate per  le  emergenze  di  cui
          trattasi,  ovvero,  in   mancanza,   alle   amministrazioni
          competenti,  fermo  il  ruolo  dell'organismo  responsabile
          dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea». 
              «Art. 9-bis (Attuazione rafforzata degli interventi per
          lo sviluppo e  la  coesione  territoriali).  -  1.  Per  le
          finalita' di cui all'art.  9,  nonche'  per  accelerare  la
          realizzazione  di  nuovi  progetti   strategici,   sia   di
          carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di
          rilievo  nazionale,  interregionale  e  regionale,   aventi
          natura di grandi progetti o di investimenti  articolati  in
          singoli interventi tra  loro  funzionalmente  connessi,  in
          relazione a obiettivi e risultati, finanziati  con  risorse
          nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo  sviluppo
          e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88, le amministrazioni  competenti  possono
          stipulare un contratto istituzionale di sviluppo. 
              2.  Al  fine  di  cui  al   comma   1,   il   contratto
          istituzionale di sviluppo e' promosso dal Ministro  per  la
          coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari  dei
          nuovi   progetti   strategici,   coerenti   con   priorita'
          programmatiche di rango europeo, nazionale o  territoriale,
          ed e' regolato dai commi  2  e  seguenti  dell'art.  6  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come  modificato
          dal  presente  articolo,  in  quanto  compatibili  con   il
          presente articolo. 
              3. Il terzo periodo del comma 2 dell'art. 6 del decreto
          legislativo 31  maggio  2011,  n.  88,  e'  sostituito  dal
          seguente: "Il contratto istituzionale di sviluppo  prevede,
          quale modalita' attuativa, che le amministrazioni centrali,
          ed eventualmente regionali, si avvalgano,  anche  ai  sensi
          dell'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, e successive modificazioni,  dell'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
          S.p.a.,  costituita  ai  sensi  dell'art.  1  del   decreto
          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
          modificazioni,   ad   esclusione   di   quanto    demandato
          all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di   servizi
          pubblici". 
              4. Al comma 4 dell'art. 5 del  decreto  legislativo  31
          maggio  2011,   n.   88,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a)  alla  lettera  a),  la  parola:  "attuatrici"  e'
          sostituita dalle seguenti: "responsabili dell'attuazione  e
          dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.,  costituita  ai   sensi
          dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e
          successive   modificazioni,   anche   quale   centrale   di
          committenza della  quale  si  possono  avvalere  le  stesse
          amministrazioni    responsabili    dell'attuazione    degli
          interventi strategici"; 
                b)  alla  lettera  d)  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: ", nonche' gli incentivi all'utilizzazione
          del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'art. 6". 
              5.   L'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
          investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.,  per   le
          attivita'  di  progettazione  e  di   realizzazione   degli
          interventi di cui al presente articolo opera  nel  rispetto
          della  disciplina  nazionale  ed  europea  in  materia.  Ai
          progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in
          materia di prevenzione e di repressione della  criminalita'
          e dei tentativi di infiltrazione mafiosa,  comprese  quelle
          concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia. 
              6. Con  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, sentita la Conferenza unificata di cui  all'art.
          8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e
          successive modificazioni, e' aggiornato il contenuto minimo
          delle convenzioni di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto
          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
          modificazioni. 
              7.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica)». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   55-bis   del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita') convertito, con modificazioni, dalla  legge
          24  marzo  2012,  n.  27   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'): 
              «Art. 55-bis (Accelerazione degli interventi strategici
          per il riequilibrio economico e  sociale).  -  1.  Ai  fini
          della  realizzazione  di  interventi  riguardanti  le  aree
          sottoutilizzate del Paese, con  particolare  riferimento  a
          quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale
          finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal
          Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art.  4  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,  anche  mediante
          finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti
          possono avvalersi per le occorrenti  attivita'  economiche,
          finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'art.  90
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163,  delle  convenzioni  con   l'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.a. di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.  1,
          e successive modificazioni. 
              2. L'art. 8 della legge 1º  agosto  2002,  n.  166,  e'
          abrogato. 
              2-bis.  Al  fine  di  accelerare   l'attuazione   degli
          interventi  di  rilevanza  strategica   per   la   coesione
          territoriale  e  la  crescita  economica,  con  particolare
          riferimento a quelli riguardanti  le  aree  sottoutilizzate
          del Paese finanziati  con  risorse  nazionali,  dell'Unione
          europea e del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di  cui
          all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.  88,
          nonche' per  razionalizzare  e  rendere  piu'efficienti  le
          relative procedure di spesa, per i progetti finanziati  con
          fondi  europei  le  amministrazioni   interessate   possono
          avvalersi,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  per  la
          disciplina dei relativi  rapporti,  dell'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
          S.p.a., in qualita' di centrale  di  committenza  ai  sensi
          degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme
          restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di
          acquisto di beni e servizi».