((Art. 4-quater 
 
Composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative
               allo spazio e alla ricerca aerospaziale 
 
  1. Al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' abrogata; 
  b) all'articolo 21: 
  1) al comma 3, primo periodo,  le  parole:  ",  dei  beni  e  delle
attivita'  culturali  e  del  turismo,   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali," sono sostituite dalle  seguenti:  ",  per  i
beni e le attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
forestali e del  turismo,",  le  parole:  "e  dell'economia  e  delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti:  ",  dell'economia  e  delle
finanze e dai Ministri per il Sud  e  per  gli  affari  europei,  ove
nominati" e le parole: "e dal presidente dell'A.S.I." sono soppresse; 
  2) al comma 4, dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
"Laddove  convocato,  il  presidente  dell'A.S.I.  partecipa,   senza
diritto di voto, alle riunioni del  Comitato  con  funzione  di  alta
consulenza tecnico-scientifica".)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riportano  gli  articoli  6  e  21  del  decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n. 128 -  Riordino  dell'Agenzia
          spaziale italiana (A.S.I.), come modificati dalla  presente
          legge: 
              «Art.  6  (Presidente).  -  1.  Il  presidente  ha   la
          rappresentanza legale dell'ente ed  e'  responsabile  delle
          relazioni istituzionali. Il presidente: 
                a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione
          e il consiglio tecnico-scientifico,  stabilendone  l'ordine
          del giorno; 
                b)  definisce  le  linee  guida   per   lo   sviluppo
          dell'ente,    previa    delibera    del    consiglio     di
          amministrazione, e formula la proposta del piano  triennale
          e dei  relativi  aggiornamenti  annuali  da  sottoporre  al
          consiglio di amministrazione; 
                c)  vigila,  sovrintende  e  controlla  il   corretto
          svolgimento delle attivita' dell'ente; 
                d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del
          consiglio di amministrazione, da sottoporre  alla  ratifica
          nella prima riunione utile del consiglio stesso; 
                e) partecipa ai  lavori  del  consiglio  dell'Agenzia
          spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano; 
                e-bis) (abrogata); 
                f) affida l'incarico di  direttore  generale,  previa
          delibera del consiglio di amministrazione. 
              2. Il presidente e' scelto tra persone (di riconosciuta
          onorabilita'  e)  di  alta  qualificazione  scientifica   e
          manageriale, con una profonda conoscenza del sistema  della
          ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza
          nella gestione di enti  o  organismi  pubblici  o  privati,
          operanti nel settore della  ricerca.  E'  nominato  con  le
          procedure  di  cui  all'art.  6,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in  carica  quattro
          anni e puo' essere confermato una sola volta. 
              3. In caso di assenza o impedimento  il  presidente  e'
          sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio  di
          amministrazione tra i suoi componenti. Il  vice  presidente
          puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe  secondo
          quanto  previsto  dal  regolamento  di   organizzazione   e
          funzionamento dell'ente». 
              «Art. 21 (Indirizzo e coordinamento in materia spaziale
          e aerospaziale). - 1. Al fine di assicurare  l'indirizzo  e
          il coordinamento in materia spaziale e  aerospaziale  anche
          con  riferimento  ai   servizi   operativi   correlati   e'
          istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
          il Comitato interministeriale  per  le  politiche  relative
          allo  spazio  e  alla  ricerca  aerospaziale,  di   seguito
          denominato "Comitato". 
              2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  Presidente
          del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  individua  il  Sottosegretario  di
          Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
          alle politiche spaziali e aerospaziali  e  l'ufficio  della
          Presidenza del Consiglio responsabile  delle  attivita'  di
          supporto, coordinamento e segreteria del Comitato. 
              3.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente   del
          Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di  Stato
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega  alle
          politiche spaziali  e  aerospaziali,  ed  e'  composto  dai
          Ministri della  difesa,  dell'interno,  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dell'istruzione,  dell'universita'
          e  della   ricerca,   dello   sviluppo   economico,   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare,  degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale,  dell'economia  e  delle
          finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei,
          ove nominati, nonche' dal Presidente della  Conferenza  dei
          presidenti delle regioni e delle province autonome.  (...).
          I citati Ministri possono delegare la  loro  partecipazione
          al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario  di
          Stato competente per i rispettivi Dicasteri. 
              4. In merito  agli  specifici  argomenti  discussi  dal
          Comitato, il Presidente, sentiti i  componenti  di  cui  al
          comma 3, puo' invitare a partecipare alla seduta Ministri o
          Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti
          di enti pubblici  e  privati  la  cui  presenza  sia  utile
          all'espletamento  delle  funzioni  del  Comitato.   Laddove
          convocato,  il  presidente  dell'A.S.I.  partecipa,   senza
          diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di
          alta consulenza tecnico-scientifica. Ai  soggetti  invitati
          non  spettano  gettoni  di  presenza,  indennita'  o  altri
          emolumenti comunque denominati. Agli  eventuali  oneri  per
          rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle
          risorse   di   ciascuna   Amministrazione   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              5. Le spese per  il  funzionamento  del  Comitato  sono
          poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.
          Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti  compensi,
          indennita'  o   altri   emolumenti   comunque   denominati.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di
          alta direzione, indirizzo e  coordinamento  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, con le modalita' definite da un
          proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta
          e tenendo  conto  degli  indirizzi  della  politica  estera
          nazionale e della politica dell'Unione europea nel  settore
          spaziale e aerospaziale: 
                a) definisce gli indirizzi  del  Governo  in  materia
          spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca,
          all'innovazione tecnologica e  alle  ricadute  sul  settore
          produttivo, nonche'  in  ordine  alla  predisposizione  del
          Documento strategico di politica spaziale nazionale; 
                b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di
          accordi internazionali  e  nelle  relazioni  con  organismi
          spaziali internazionali; 
                c)  approva  il  Documento  strategico  di   politica
          spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le
          linee  di  intervento  finanziario  per  lo   sviluppo   di
          tecnologie industriali innovative e di servizi  applicativi
          spaziali a favore della crescita economica del Paese; 
                d)  assicura  il  coordinamento   dei   programmi   e
          dell'attivita'  dell'A.S.I.  con  i  programmi  e  con   le
          attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche; 
                e)   individua   le   linee   prioritarie   per    la
          partecipazione ai programmi europei  dell'Agenzia  spaziale
          europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali
          e multilaterali; 
                f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo  di  forme
          di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra  gli
          enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture
          universitarie e  il  mondo  dell'impresa,  con  particolare
          riferimento alle piccole e medie imprese di settore; 
                g) definisce gli indirizzi per  le  iniziative  delle
          amministrazioni  e  dei  soggetti   pubblici   interessati,
          individuati ai sensi della normativa vigente, e  competenti
          nelle  applicazioni  e  nei  servizi  spaziali,  anche   di
          pubblica  responsabilita',  nel  rispetto  dei   rispettivi
          compiti e funzioni,  favorendo  sinergie  e  collaborazioni
          anche  con  soggetti  privati,  per  la  realizzazione   di
          programmi    applicativi    di     prevalente     interesse
          istituzionale; 
                h) definisce le priorita' di  ricerca  e  applicative
          nazionali  e  gli  investimenti   pubblici   del   settore,
          incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie  tra
          soggetti  pubblici  e  privati,  al  fine  di   promuovere,
          sviluppare  e   diffondere   la   ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale  e
          lo sviluppo di servizi innovativi, nonche' di  favorire  lo
          sviluppo  e  la  competitivita'  del   sistema   produttivo
          italiano, con particolare riguardo  alle  piccole  e  medie
          imprese; 
                i) definisce  il  quadro  delle  risorse  finanziarie
          disponibili per l'attuazione delle  politiche  spaziali  ed
          aerospaziali, secondo criteri di promozione e  sviluppo  di
          servizi  satellitari  innovativi  di  interesse   pubblico,
          perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e
          private, destinate  alla  realizzazione  di  infrastrutture
          spaziali e aero-spaziali e nel rispetto di quanto  previsto
          dalla lettera h); 
                l)  elabora  le  linee  strategiche  governative  del
          settore spaziale e aerospaziale,  promuovendo  i  necessari
          processi   di   internazionalizzazione   delle    capacita'
          nazionali, individuando le esigenze capacitive nel  settore
          spaziale  e  aerospaziale  indicate  dalle  amministrazioni
          interessate,  favorendo  lo  sviluppo  e  il  potenziamento
          tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle
          tecnologie spaziali e  aerospaziali  negli  altri  comparti
          dell'industria  e  dei   servizi   nazionali,   nonche'   i
          trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca  alle
          applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica  utilita'
          con particolare riferimento ai settori  dell'ambiente,  del
          trasporto e delle telecomunicazioni; 
                m) promuove,  sulla  base  delle  condivise  esigenze
          capacitive   nel   settore   spaziale   individuate   dalle
          amministrazioni  interessate,  di  cui  alla  lettera   l),
          specifici   accordi   di   programma   congiunti   tra   le
          amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento
          interministeriale   di   servizi   applicativi,    sistemi,
          infrastrutture spaziali; 
                n) effettua la valutazione globale dei ritorni e  dei
          risultati  dei  programmi  pluriennali  per   gli   aspetti
          sociali, strategici ed economici; 
                o) promuove opportune  iniziative  normative  per  la
          realizzazione di nuovi  servizi  satellitari  di  interesse
          pubblico, in conformita' alle norme dell'Unione europea; 
                p) promuove lo  sviluppo  dei  programmi  spaziali  e
          aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale
          e  di  tipo  duale,  con   particolare   riferimento   alle
          applicazioni per la sicurezza civile e militare,  anche  in
          raccordo  con  i  programmi  internazionali  ed  europei  a
          valenza strategica; 
                q) predispone, entro il 30 giugno di ogni  anno,  una
          relazione  alle  Camere  contenente  l'illustrazione  delle
          attivita' e dei risultati degli  investimenti  nel  settore
          spaziale e aerospaziale; 
                r)  promuove  il  trasferimento  di  conoscenze   dal
          settore della ricerca ai servizi di pubblica utilita',  con
          riferimento ai settori dell'ambiente,  della  gestione  del
          territorio e della previsione e prevenzione delle calamita'
          naturali e dei rischi derivanti  dall'attivita'  dell'uomo,
          nonche' ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni; 
                s) promuove misure volte a  sostenere  le  domande  e
          l'offerta  di   formazione   in   discipline   spaziali   e
          aerospaziali, tenendo conto annualmente  del  quadro  delle
          iniziative promosse dalle universita' italiane. 
              7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il
          Comitato  si  avvale   del   supporto   tecnico-scientifico
          dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del  settore,  ivi
          compreso il settore  industriale,  nel  limite  massimo  di
          cinque unita', selezionati secondo  procedure  obiettive  e
          trasparenti,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  di
          gruppi  di  lavoro  e  di  comitati  di  studio  coordinati
          dall'A.S.I. Agli esperti e  ai  componenti  dei  gruppi  di
          lavoro e dei comitati di studio  non  spettano  gettoni  di
          presenza,   indennita'   o   altri   emolumenti    comunque
          denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di  spese  di
          missione si provvede nell'ambito delle risorse di  ciascuna
          Amministrazione disponibili  a  legislazione  vigente,  con
          esclusione dei soggetti  privati,  per  i  quali  non  sono
          previsti rimborsi a carico della finanza pubblica. 
              8. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica)».