((Art. 2 bis 
 
Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio  remoto  per  il  Corpo  delle
               capitanerie di porto - Guardia costiera 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro della difesa, il  Ministro  dell'interno,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
il Ministro delle politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione  civile
(ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
modalita' di utilizzo, da parte del Corpo delle capitanerie di  porto
- Guardia costiera, degli aeromobili a  pilotaggio  remoto,  ai  fini
dell'attivita' di ricerca e soccorso e di polizia marittima,  nonche'
per l'espletamento dei compiti d'istituto assegnati  al  Corpo  delle
capitanerie di porto - Guardia costiera. 
  2. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.))