((Art. 2 bis Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini dell'attivita' di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonche' per l'espletamento dei compiti d'istituto assegnati al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.))