Art. 2 
 
  1.  Sono  riservate  al   Ministro   le   funzioni   di   indirizzo
politico-amministrativo,  la  definizione  degli   obiettivi   ed   i
programmi da attuare, la verifica  della  rispondenza  dei  risultati
dell'attivita'  amministrativa  e  della  gestione   agli   indirizzi
impartiti, nonche' l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti
che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  10  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro: 
  a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento; 
  b) il coordinamento sulle questioni  di  carattere  comunitario  ed
internazionale; 
  c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca  di  componenti
di organizzazioni o commissioni internazionali; 
  d) gli atti concernenti questioni  di  indirizzo  generale  o  che,
comunque,  implichino  determinazioni  di  principio  di  particolare
importanza politica, amministrativa o economica; 
  e) i  rapporti  con  gli  organi  costituzionali  o  ausiliari  del
Governo, nonche' con gli  organi  di  controllo  interni  ed  esterni
all'Amministrazione; 
  f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca  e
scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati
tecnici,  di  commissari  straordinari,  di  dirigenti   degli   enti
sottoposti alla vigilanza del  Ministero,  di  componenti  di  organi
collegiali costituiti nell'ambito dell'Amministrazione,  o  di  altre
Amministrazioni, ovvero di enti pubblici,  nonche'  il  coordinamento
degli enti vigilati; 
  g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo
relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero; 
  h) le determinazioni sulla valutazione della performance  ai  sensi
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  i) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo  di  competenza
del Ministero, con particolare  riferimento  alla  legge  delega  sul
lavoro, nonche' le richieste di  parere  o  di  concerto  alle  altre
Amministrazioni in merito agli atti  aventi  contenuto  normativo  di
competenza del Ministero,  gli  atti  di  parere  o  di  concerto  ai
provvedimenti aventi  contenuto  normativo  di  iniziativa  di  altre
Amministrazioni.