Art. 3 Disposizioni transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 ottobre 2018 i Comuni possono trasmettere i provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione sia con le modalita' previste dall'art. 6, comma 4, del citato decreto del 30 marzo 2010 che secondo le modalita' operative definite nel provvedimento di cui all'art. 6, comma 4, del citato decreto del 30 marzo 2010, come sostituito dal presente decreto.