Art. 11 
 
Disposizioni  in  materia  di  raccolta  e  trasporto  del  materiale
  derivante dal crollo del ponte e da demolizioni. 
 
  1. Le attivita' di raccolta, trasporto,  recupero  e/o  smaltimento
dei  materiali  derivanti  dal  crollo  del  ponte   nonche'   quelli
originatisi per  effetto  dell'impatto  del  crollo  su  strutture  e
infrastrutture  pubbliche  e  private  sono  a  carico  del   gestore
dell'infrastruttura autostradale A10 - quale produttore del materiale
medesimo - che provvede ai connessi oneri  con  proprie  risorse.  In
caso di inerzia  del  gestore  autostradale  ovvero  in  presenza  di
pericolo per la pubblica e privata  incolumita'  causata  dal  crollo
ovvero dalla presenza di macerie su  suoli  pubblici  o  privati,  il
Commissario delegato ovvero il Comune di Genova o le altre  pubbliche
amministrazioni a vario titolo coinvolte provvedono alla raccolta, al
trasporto, al recupero e/o allo  smaltimento  dei  materiali  secondo
quanto previsto dal presente articolo, con oneri a carico  dei  fondi
di cui  all'art.  2,  in  forma  di  anticipazione,  con  contestuale
attivazione delle azioni di rivalsa sul gestore autostradale da parte
del Commissario delegato. 
  2. Per le attivita' di raccolta, gestione, recupero e/o smaltimento
dei materiali derivanti da demolizioni o da lavori connessi  con  gli
interventi previsti dal Piano degli interventi  di  cui  all'art.  1,
comma  3,  differenti  da  quelle  di  cui  al  precedente  comma  1,
assicurate  dal  Comune   di   Genova   o   dalle   altre   pubbliche
amministrazioni a vario titolo coinvolte, secondo quanto disposto dal
presente articolo, si provvede con oneri a valere  sulle  risorse  di
cui all'art. 2. 
  3. I materiali derivanti dal crollo del ponte e dal crollo parziale
o totale o dal danneggiamento degli edifici  e  delle  infrastrutture
pubblici e privati causato dal crollo del 14 agosto 2018  di  cui  in
premessa, nonche' quelli derivanti dalle attivita' di  demolizione  e
abbattimento  degli  edifici  pericolanti  o  comunque  da  demolire,
disposti dal Comune di Genova nonche' da altri soggetti competenti  o
comunque svolti su  incarico  dei  medesimi,  sono  classificati  dal
produttore per le fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i
centri  di  raccolta  comunale,  i  siti  di  deposito  temporaneo  o
direttamente agli impianti di stoccaggio  e/o  recupero  che  saranno
individuati dalle amministrazioni competenti, in deroga all'art.  184
del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  fatte  salve  le
situazioni  in  cui  e'  possibile  effettuare,  in   condizioni   di
sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare  il  deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di
emergenza, i siti individuati dai soggetti pubblici anche  in  deroga
alla vigente normativa, sono all'uopo autorizzati dalla Regione o dal
Commissario delegato, sino al termine di sei mesi. Presso i  siti  di
deposito temporaneo puo' essere autorizzato  l'utilizzo  di  impianti
mobili per  le  operazioni  di  selezione  e  separazione  di  flussi
omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento. 
  4. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita  delle  macerie
derivanti dal crollo e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di
demolizione selettiva, sono attribuiti i pertinenti codici  CER  come
individuati nell'allegato alla decisione 2014/955/UE. 
  5. I rifiuti di cui al presente articolo sono  raccolti  oltre  che
dal gestore del servizio pubblico anche dai soggetti  incaricati  dal
Commissario delegato ovvero  dal  Comune  di  Genova  e  dalle  altre
pubbliche  amministrazioni  a  vario  titolo  coinvolte.  Qualora  il
gestore del servizio pubblico non sia in possesso  dei  mezzi  idonei
alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipula appositi accordi
con i privati per la  messa  a  disposizione  dei  mezzi  ovvero  per
l'espletamento dell'attivita' di carico dei mezzi di trasporto. 
  6. Il trasporto dei  materiali  di  cui  al  presente  articolo  da
avviare a recupero o smaltimento e' operato a cura della azienda  che
gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  ovvero
dal Comune di Genova ovvero dalle altre pubbliche  amministrazioni  a
diverso  titolo  coinvolti,  direttamente  o  attraverso  imprese  di
trasporto da essi incaricati, previa comunicazione  della  targa  del
trasportatore ai gestori dei  siti  individuati  dal  comma  1.  Tali
soggetti sono autorizzati dalla Regione o dal  Commissario  delegato,
in  deroga  agli  articoli  188-ter,  190,  193  e  212  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modifiche   e
integrazioni. Le predette  attivita'  di  trasporto  sono  effettuate
senza  lo  svolgimento  di   analisi   preventive.   Il   Centro   di
coordinamento (CdC) RAEE e' tenuto a  prendere  in  consegna  i  RAEE
nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. 
  7. I rifiuti di cui al presente articolo sono  pesati  all'ingresso
dei  siti  di  deposito  ovvero  degli  impianti  di  recupero  o  di
smaltimento e viene redatto un registro dedicato sul quantitativo  di
rifiuti conferiti. 
  8. I gestori degli impianti di stoccaggio e/o recupero  individuati
ai sensi del comma 3 possono effettuare,  sulla  base  di  preventive
comunicazioni alla Regione  Liguria  ed  alle  ARPA  territorialmente
competenti, operazioni di  deposito  preliminare  (D15)  e  messa  in
riserva (R13) dei  rifiuti  di  cui  al  presente  articolo,  nonche'
operazioni di selezione meccanica e cernita (D13)  e  (R12)  mediante
l'utilizzo di impianti mobili a  titolarita'  propria  o  di  imprese
terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere  gestiti  senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e  metodi
che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo  le  finalita'
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  In
particolare,  i  titolari  delle  attivita'  che  detengono  sostanze
classificate come  pericolose  per  la  salute  e  la  sicurezza  che
potrebbero  essere  frammiste  alle  macerie  sono  tenuti  a   darne
specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza. Le
suddette operazioni  sono  effettuate  in  deroga  alle  disposizioni
contenute nella parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e alla pertinente legislazione regionale in materia,  nonche'
all'art. 208 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le
attivita' di gestione dei rifiuti svolte presso siti gia' soggetti ad
A.I.A., ai sensi del titolo III-bis della parte seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  o  autorizzati  ai  sensi  degli
articoli 208 e 216 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006,  non
comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere,
limitatamente  alla  validita'  della  presente  ordinanza.  Per   le
suddette attivita' il gestore  e'  tenuto  a  predisporre  specifiche
registrazioni dei flussi  di  rifiuti  in  ingresso  e  uscita  dagli
impianti; tali registrazioni sono  tenute  in  deroga  agli  articoli
188-ter e 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  9. Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle
proprie competenze, assicurano  la  vigilanza  per  il  rispetto  del
presente articolo. 
  10. Le aziende unita' sanitarie locali assicurano la vigilanza  per
gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori. 
  11. Non rientrano nei rifiuti di cui al  presente  articolo  quelli
costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti  amianto
(eternit) individuabili, che devono  essere  preventivamente  rimossi
secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della  sanita'
del 6 settembre 1994. 
  12. Alle iniziative di cui al presente  articolo  si  provvede  nel
rigoroso rispetto  dei  provvedimenti  assunti  ed  eventualmente  da
assumersi da parte dell'Autorita' giudiziaria.