Art. 11 Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo del ponte e da demolizioni. 1. Le attivita' di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei materiali derivanti dal crollo del ponte nonche' quelli originatisi per effetto dell'impatto del crollo su strutture e infrastrutture pubbliche e private sono a carico del gestore dell'infrastruttura autostradale A10 - quale produttore del materiale medesimo - che provvede ai connessi oneri con proprie risorse. In caso di inerzia del gestore autostradale ovvero in presenza di pericolo per la pubblica e privata incolumita' causata dal crollo ovvero dalla presenza di macerie su suoli pubblici o privati, il Commissario delegato ovvero il Comune di Genova o le altre pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte provvedono alla raccolta, al trasporto, al recupero e/o allo smaltimento dei materiali secondo quanto previsto dal presente articolo, con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 2, in forma di anticipazione, con contestuale attivazione delle azioni di rivalsa sul gestore autostradale da parte del Commissario delegato. 2. Per le attivita' di raccolta, gestione, recupero e/o smaltimento dei materiali derivanti da demolizioni o da lavori connessi con gli interventi previsti dal Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, differenti da quelle di cui al precedente comma 1, assicurate dal Comune di Genova o dalle altre pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte, secondo quanto disposto dal presente articolo, si provvede con oneri a valere sulle risorse di cui all'art. 2. 3. I materiali derivanti dal crollo del ponte e dal crollo parziale o totale o dal danneggiamento degli edifici e delle infrastrutture pubblici e privati causato dal crollo del 14 agosto 2018 di cui in premessa, nonche' quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti o comunque da demolire, disposti dal Comune di Genova nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati dal produttore per le fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunale, i siti di deposito temporaneo o direttamente agli impianti di stoccaggio e/o recupero che saranno individuati dalle amministrazioni competenti, in deroga all'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatte salve le situazioni in cui e' possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza, i siti individuati dai soggetti pubblici anche in deroga alla vigente normativa, sono all'uopo autorizzati dalla Regione o dal Commissario delegato, sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo puo' essere autorizzato l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento. 4. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dal crollo e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di demolizione selettiva, sono attribuiti i pertinenti codici CER come individuati nell'allegato alla decisione 2014/955/UE. 5. I rifiuti di cui al presente articolo sono raccolti oltre che dal gestore del servizio pubblico anche dai soggetti incaricati dal Commissario delegato ovvero dal Comune di Genova e dalle altre pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte. Qualora il gestore del servizio pubblico non sia in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipula appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attivita' di carico dei mezzi di trasporto. 6. Il trasporto dei materiali di cui al presente articolo da avviare a recupero o smaltimento e' operato a cura della azienda che gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero dal Comune di Genova ovvero dalle altre pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolti, direttamente o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati, previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori dei siti individuati dal comma 1. Tali soggetti sono autorizzati dalla Regione o dal Commissario delegato, in deroga agli articoli 188-ter, 190, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento (CdC) RAEE e' tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. 7. I rifiuti di cui al presente articolo sono pesati all'ingresso dei siti di deposito ovvero degli impianti di recupero o di smaltimento e viene redatto un registro dedicato sul quantitativo di rifiuti conferiti. 8. I gestori degli impianti di stoccaggio e/o recupero individuati ai sensi del comma 3 possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni alla Regione Liguria ed alle ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al presente articolo, nonche' operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarita' propria o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalita' della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, i titolari delle attivita' che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza. Le suddette operazioni sono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nella parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonche' all'art. 208 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le attivita' di gestione dei rifiuti svolte presso siti gia' soggetti ad A.I.A., ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 216 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, non comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere, limitatamente alla validita' della presente ordinanza. Per le suddette attivita' il gestore e' tenuto a predisporre specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti; tali registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 188-ter e 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 9. Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto del presente articolo. 10. Le aziende unita' sanitarie locali assicurano la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori. 11. Non rientrano nei rifiuti di cui al presente articolo quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della sanita' del 6 settembre 1994. 12. Alle iniziative di cui al presente articolo si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell'Autorita' giudiziaria.