IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  27
marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, e in  particolare  l'art.  58  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui  all'art.  7,
paragrafo 6 del regolamento (CE)  n.  510/2006  sono  automaticamente
iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento
(UE) n. 1151/2012; 
  Visti i regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti Organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il decreto del 15  aprile  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 102  del  3
maggio 2016 con il  quale  al  laboratorio  Analisi  Control  S.r.l.,
ubicato in Corridonia (Macerata), via  S.  Claudio  n.  5,  e'  stata
rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel
settore oleicolo; 
  Considerato che il citato laboratorio con nota del  2  agosto  2018
comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere  ottenuto   in   data   17   dicembre   2015   l'accreditamento
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed  accreditato  in  ambito  EA -
European Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  ACCREDIA  e'  stato
designato quale unico organismo  italiano  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento e vigilanza del mercato; 
  Ritenuta la  necessita'  di  sostituire  l'elenco  delle  prove  di
analisi indicate nell'allegato del decreto 15 aprile 2016. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 15 aprile  2016
per le quali  il  laboratorio  Analisi  Control  S.r.l.,  ubicato  in
Corridonia (Macerata), via S. Claudio  n.  5,  e'  autorizzato,  sono
sostituite dalle seguenti: 
 
       =======================================================
       | Denominazione della prova |      Norma/metodo       |
       +===========================+=========================+
       |                           |reg. CEE 2568/1991       |
       |                           |allegato II + reg. UE    |
       |Acidita'                   |1227/2016 allegato I     |
       +---------------------------+-------------------------+