Art. 2 
 
  Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i
creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorita' di
vigilanza  formale  e  motivata  domanda,  intesa  a  consentire   la
prosecuzione della liquidazione. Trascorso il  suddetto  termine,  si
procede alla cancellazione dal  registro  delle  imprese  secondo  il
procedimento di cui  all'art.  2545-octiesdecies,  terzo  comma,  del
codice civile. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Il presente  provvedimento  potra'  essere  impugnato  dinnanzi  al
competente tribunale amministrativo regionale. 
 
    Roma, 8 agosto 2018 
 
                                      Il direttore generale: Moleti