IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'art. 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa delega il Governo ad adottare un apposito decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall'art. 42, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009; Visti, in particolare, i principi e criteri direttivi di cui alla lettera a) del richiamato comma 1 dell'art. 42, che prevedono la razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneita' di trattamento di analoghe fattispecie contabili; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»; Visto l'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2016, che prevede che siano individuati gli interventi da realizzare e le modalita' da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione, con regolamento da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base degli esiti di approfondimenti da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dagli uffici dell'amministrazione economico-finanziaria in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sentiti i Ministeri interessati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto n. 93 del 2016; Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato del 5 agosto 2016, che ha istituito, in attuazione del predetto art. 4 del decreto legislativo n. 93 del 2016, un apposito gruppo di lavoro denominato «Gruppo di lavoro per la revisione dei criteri e delle procedure di contabilizzazione delle entrate del bilancio dello Stato» avente il compito di elaborare proposte, da recepire anche nell'ambito del regolamento di cui al medesimo art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 29 del 2018, il quale, con l'introduzione dell'art. 21-bis nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, definisce la nozione di accertamento qualificato, con il quale si intende l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare corrispondente all'importo che lo Stato, avendone diritto sulla base della legislazione vigente, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento e che tale nozione definisce gli importi da considerare, quanto alla competenza, ai fini della determinazione dei risultati differenziali di cui all'art. 25, comma 7, della citata legge n. 196 del 2009; Visto il comma 2 del medesimo art. 6, che sostituisce la lettera a), comma 2, art. 36, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, precisando che, anche ai fini del conto del bilancio dello Stato, le entrate di competenza dell'anno sono accertate ai sensi della nuova nozione di accertamento qualificato; Visto il successivo comma 3 dell'art. 6, il quale stabilisce che nel Rendiconto generale dello Stato sono indicati, per ogni unita' di voto e per ogni unita' elementare del bilancio dell'entrata, l'ammontare delle somme accertate in via amministrativa sulla base della legislazione vigente per le quali lo Stato ha diritto alla riscossione, nonche' le somme rimaste da riscuotere, distinte a seconda se il relativo accertamento sia avvenuto nell'esercizio di riferimento o negli esercizi precedenti; Visto il comma 4 dell'art. 6, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 maggio 2018, sono definite le modalita' per l'applicazione, in via sperimentale, delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo art. 6, per l'introduzione della nuova nozione di accertamento qualificato, e che, al termine della sperimentazione, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Corte dei conti una relazione sui risultati della sperimentazione compiuta; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto, in particolare, l'art. 17, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dall'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 2018; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Decreta: Art. 1 Oggetto e termini della sperimentazione 1. A partire dal 1° ottobre 2018 e fino al 31 luglio 2020 e' attuata la sperimentazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29. La sperimentazione riguarda la registrazione contabile degli accertamenti delle entrate dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 21-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come introdotto dall'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo. Con determina motivata del Ragioniere generale dello Stato, anche in relazione agli esiti del monitoraggio di cui all'art. 3, puo' essere disposta una proroga del periodo di sperimentazione non superiore a dodici mesi. 2. La sperimentazione di cui al comma 1 si svolge con riferimento alla previsione, alla gestione e alla rendicontazione delle entrate del Bilancio dello Stato, secondo le ripartizioni per titoli, natura, tipologie, categorie e unita' elementari di bilancio, di cui all'art. 25, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.