IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 1, comma 5, della legge 23  giugno  2014,  n.  89,  il
quale ai fini del riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del
bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del  bilancio
di  cassa  delega  il  Governo  ad  adottare  un   apposito   decreto
legislativo nel rispetto dei principi e criteri  stabiliti  dall'art.
42, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009; 
  Visti, in particolare, i principi e criteri direttivi di  cui  alla
lettera a) del richiamato comma 1  dell'art.  42,  che  prevedono  la
razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate  e
dell'impegno delle spese, nonche' di quella relativa alla  formazione
ed al regime contabile dei residui  attivi  e  passivi,  al  fine  di
assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneita' di
trattamento di analoghe fattispecie contabili; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del  bilancio  di  cassa  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»; 
  Visto l'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2016, che
prevede che siano individuati  gli  interventi  da  realizzare  e  le
modalita'  da  seguire  per  la  razionalizzazione  delle   procedure
contabili  e  per  il  miglioramento  della  rappresentazione   delle
risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato,
anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui
attivi,  nell'ottica  del  potenziamento  del  bilancio  di  cassa  e
dell'avvicinamento  del  concetto  di  accertamento   a   quello   di
riscossione, con regolamento da  adottare,  ai  sensi  dell'art.  17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'economia e delle  finanze,  anche  sulla  base  degli  esiti  di
approfondimenti da effettuare senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza     pubblica      dagli      uffici      dell'amministrazione
economico-finanziaria  in  collaborazione  con  la   Presidenza   del
Consiglio dei ministri  e  sentiti  i  Ministeri  interessati,  entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del citato  decreto  n.
93 del 2016; 
  Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato del 5 agosto
2016, che ha istituito, in attuazione del predetto art. 4 del decreto
legislativo n. 93 del 2016, un apposito gruppo di  lavoro  denominato
«Gruppo di lavoro per la revisione dei criteri e delle  procedure  di
contabilizzazione delle entrate del bilancio dello Stato»  avente  il
compito di elaborare proposte,  da  recepire  anche  nell'ambito  del
regolamento di cui al medesimo art.  4  del  decreto  legislativo  12
maggio 2016, n. 93; 
  Visto il decreto legislativo  16  marzo  2018,  n.  29,  contenente
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 29 del
2018, il quale, con l'introduzione dell'art. 21-bis  nella  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  definisce  la  nozione   di   accertamento
qualificato, con il quale si  intende  l'iscrizione  nello  stato  di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato di tutti i  redditi,
proventi  e  crediti   di   qualsiasi   natura   per   un   ammontare
corrispondente all'importo che lo Stato, avendone diritto sulla  base
della legislazione vigente, prevede di  riscuotere  nel  triennio  di
riferimento e che tale nozione definisce gli importi da  considerare,
quanto alla competenza, ai fini della  determinazione  dei  risultati
differenziali di cui all'art. 25, comma 7, della citata legge n.  196
del 2009; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 6, che  sostituisce  la  lettera
a), comma  2,  art.  36,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
precisando che, anche ai fini del conto del bilancio dello Stato,  le
entrate di competenza dell'anno sono accertate ai sensi  della  nuova
nozione di accertamento qualificato; 
  Visto il successivo comma 3 dell'art. 6, il  quale  stabilisce  che
nel Rendiconto generale dello Stato sono indicati, per ogni unita' di
voto  e  per  ogni  unita'  elementare  del  bilancio   dell'entrata,
l'ammontare delle somme accertate in via  amministrativa  sulla  base
della legislazione vigente per le quali  lo  Stato  ha  diritto  alla
riscossione, nonche' le  somme  rimaste  da  riscuotere,  distinte  a
seconda se il relativo accertamento sia  avvenuto  nell'esercizio  di
riferimento o negli esercizi precedenti; 
  Visto il comma 4 dell'art. 6, il quale prevede che, con decreto del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  31
maggio 2018, sono definite le modalita' per  l'applicazione,  in  via
sperimentale, delle disposizioni di  cui  ai  commi  da  1  a  3  del
medesimo  art.  6,  per  l'introduzione  della   nuova   nozione   di
accertamento qualificato, e che, al termine della sperimentazione, il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere  e  alla
Corte dei conti una relazione  sui  risultati  della  sperimentazione
compiuta; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto, in particolare, l'art. 17, comma  3,  del  predetto  decreto
legislativo n. 123 del 2011, come modificato dall'art.  6,  comma  6,
del decreto legislativo n. 29 del 2018; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato.»; 
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  recante  il
«Regolamento  per  l'amministrazione  del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Oggetto e termini della sperimentazione 
 
  1. A partire dal 1° ottobre 2018  e  fino  al  31  luglio  2020  e'
attuata la sperimentazione di cui all'art. 6, comma  4,  del  decreto
legislativo 16 marzo 2018, n.  29.  La  sperimentazione  riguarda  la
registrazione contabile degli accertamenti delle entrate dello Stato,
secondo quanto previsto dall'art.  21-bis  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, come introdotto dall'art.  6,  comma  1,  del  predetto
decreto legislativo. Con determina motivata del  Ragioniere  generale
dello Stato, anche in relazione agli esiti del  monitoraggio  di  cui
all'art.  3,  puo'  essere  disposta  una  proroga  del  periodo   di
sperimentazione non superiore a dodici mesi. 
  2. La sperimentazione di cui al comma 1 si svolge  con  riferimento
alla previsione, alla gestione e alla rendicontazione  delle  entrate
del Bilancio dello Stato, secondo le ripartizioni per titoli, natura,
tipologie, categorie e unita' elementari di bilancio, di cui all'art.
25, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.