Art. 2 Modalita' della sperimentazione 1. La sperimentazione si affianca alle vigenti procedure contabili relative all'accertamento e agli obblighi di registrazione delle entrate, nonche' alla cura della riscossione. Essa non produce effetti ai fini della previsione, della gestione e della rendicontazione dei dati contabili di bilancio rilevati per la predisposizione dei corrispondenti documenti di bilancio da presentare al Parlamento. 2. Per lo svolgimento della sperimentazione, le registrazioni contabili delle entrate riscosse a mezzo ruolo in base all'accertamento qualificato, di cui all'art. 21-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono definite secondo il modello di segmentazione dei crediti e i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 3. Nel corso della gestione, le entrate continuano ad essere accertate sulla base della legislazione vigente, utilizzando le funzionalita' esistenti nel Sistema informativo entrate (SIE). Contestualmente alle anzidette operazioni, sono altresi' registrati i dati necessari per la rilevazione dell'accertamento qualificato. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende disponibili le necessarie funzionalita' informatiche sul sistema «SIE» per lo svolgimento della sperimentazione.