Art. 2 
 
                   Modalita' della sperimentazione 
 
  1. La sperimentazione si affianca alle vigenti procedure  contabili
relative all'accertamento e  agli  obblighi  di  registrazione  delle
entrate, nonche'  alla  cura  della  riscossione.  Essa  non  produce
effetti  ai  fini  della   previsione,   della   gestione   e   della
rendicontazione dei  dati  contabili  di  bilancio  rilevati  per  la
predisposizione  dei  corrispondenti   documenti   di   bilancio   da
presentare al Parlamento. 
  2. Per  lo  svolgimento  della  sperimentazione,  le  registrazioni
contabili  delle   entrate   riscosse   a   mezzo   ruolo   in   base
all'accertamento qualificato, di cui all'art. 21-bis della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  sono  definite  secondo  il   modello   di
segmentazione dei crediti e i criteri di cui all'allegato tecnico  al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 
  3. Nel corso  della  gestione,  le  entrate  continuano  ad  essere
accertate sulla  base  della  legislazione  vigente,  utilizzando  le
funzionalita'  esistenti  nel  Sistema  informativo  entrate   (SIE).
Contestualmente alle anzidette operazioni, sono altresi' registrati i
dati necessari per la rilevazione dell'accertamento  qualificato.  Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende  disponibili
le necessarie funzionalita' informatiche sul  sistema  «SIE»  per  lo
svolgimento della sperimentazione.