Art. 3 Attivita' di verifica, monitoraggio e pubblicita' della sperimentazione 1. Nel corso della sperimentazione, gli Uffici di controllo che costituiscono il sistema delle Ragionerie di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, espletano, nell'ambito delle competenze attribuite, le verifiche inerenti la corretta registrazione degli accertamenti di entrata. 2. Ai fini del monitoraggio della sperimentazione e' costituito, con determina del Ragioniere generale dello Stato, un apposito gruppo di lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quale e' assicurata la partecipazione di rappresentanti, oltre che del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Dipartimento delle finanze, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. 3. I risultati della sperimentazione costituiranno oggetto della relazione da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 2018. La predetta relazione e' redatta sulla base delle informazioni prodotte nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 2, dando apposita evidenza delle eventuali criticita' riscontrate, nonche' delle soluzioni individuate. 4. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in considerazione dei progressivi sviluppi monitorati ai sensi del comma 2, invia al Ministro dell'economia e delle finanze una informativa periodica sull'andamento della sperimentazione, per l'eventuale successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed alla Corte dei conti.