Art. 3 
 
                 Attivita' di verifica, monitoraggio 
                 e pubblicita' della sperimentazione 
 
  1. Nel corso della sperimentazione, gli  Uffici  di  controllo  che
costituiscono il sistema delle Ragionerie di cui all'art. 3, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  giugno  2011,   n.   123,   espletano,
nell'ambito delle competenze attribuite,  le  verifiche  inerenti  la
corretta registrazione degli accertamenti di entrata. 
  2. Ai fini del monitoraggio della  sperimentazione  e'  costituito,
con determina del Ragioniere generale dello Stato, un apposito gruppo
di lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  nel
quale e' assicurata la partecipazione di  rappresentanti,  oltre  che
del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   del
Dipartimento delle finanze, dell'Agenzia delle entrate,  dell'Agenzia
delle   dogane   e   dei   monopoli,   nonche'   dell'Agenzia   delle
entrate-Riscossione. 
  3. I risultati della sperimentazione  costituiranno  oggetto  della
relazione da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti per
materia ed alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 6,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 29 del 2018. La predetta relazione e'  redatta
sulla base delle informazioni prodotte nell'ambito  del  monitoraggio
di cui al comma 2, dando apposita evidenza delle eventuali criticita'
riscontrate, nonche' delle soluzioni individuate. 
  4. Il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  in
considerazione dei progressivi sviluppi monitorati ai sensi del comma
2, invia al Ministro dell'economia e delle  finanze  una  informativa
periodica  sull'andamento  della  sperimentazione,  per   l'eventuale
successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti  per
materia ed alla Corte dei conti.