IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante la legge finanziaria per il 2007; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto ministeriale 26 ottobre 2007 e coordinato con il decreto ministeriale 7 aprile 2008 e con il decreto ministeriale 6 agosto 2009, recante disposizioni in materia di detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 di attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici; Visto l'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e s.m.i.; Visto il decreto 19 febbraio 2007, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: «D.M. edifici»); Visto l'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90, come da ultimo modificato e integrato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante norme in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (di seguito: decreto-legge n. 63 del 2013) e, in particolare: il comma 2-quinquies che demanda all'ENEA l'effettuazione dei controlli, anche a campione, sulle attestazioni di cui al comma 2-quater, nonche' su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi dello stesso art. 14, da eseguirsi sulla base di procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, autorizzando, per l'esercizio di tale attivita', in favore dell'ENEA, la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021; il comma 3-ter che dispone, tra l'altro, che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui allo stesso art. 14 e che nelle more dell'emanazione di detto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto 19 febbraio 2007 e al decreto 11 marzo 2008; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare, l'art. 4-bis, comma 2, che individua le risorse a copertura delle attivita' di cui al precedente punto; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/9I/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale di energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 recante modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013; Visto il decreto 26 giugno 2015 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici» (di seguito: «D.M. requisiti minimi»); Visto il decreto 26 giugno 2015 recante «Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici» (di seguito: «D.M. relazioni tecniche»); Visto il decreto 26 giugno 2015 recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» (di seguito: «D.M. Linee guida APE»); Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le procedure e le modalita' con le quali ENEA effettua i controlli, sia documentali che in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dal decreto di cui al 14 comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 stesso. Il presente decreto disciplina le modalita' per la rendicontazione delle spese relative al programma di controlli e la successiva erogazione dei relativi importi.