Art. 2 
 
           Programma dei controlli e criteri di selezione 
                          degli interventi 
 
  1. L'ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno, elabora e  sottopone
alla Direzione generale per il mercato elettrico,  le  rinnovabili  e
l'efficienza energetica, il nucleare  del  Ministero  dello  sviluppo
economico (MISE-DG MEREEN), un  programma  di  controlli  a  campione
sulle istanze prodotte in relazione agli interventi di  cui  all'art.
14 del decreto-legge n. 63 del 2013, conclusi entro  il  31  dicembre
dell'anno precedente. 
  2. Il campione e' definito nel  limite  massimo  dello  0,5%  delle
istanze, selezionate tra le richieste di accesso al  beneficio  della
detrazione fiscale caricate  sul  portale  informativo  ENEA  di  cui
all'art.  5,  comma  1,  nell'anno  precedente,  tenendo   conto   in
particolare di quelle che soddisfano uno o piu' dei seguenti criteri: 
    a) istanze relative agli  interventi  che  hanno  diritto  a  una
maggiore aliquota; 
    b) istanze che presentano la spesa piu' elevata; 
    c) istanze che presentano criticita' in relazione ai requisiti di
accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari. 
  3.  Il  piano  di  controllo  annuale  termina  entro  dodici  mesi
dall'approvazione da parte del MISE-DG MEREEN.