Art. 3 
 
          Avvio della procedura e documentazione attestante 
               la sussistenza dei requisiti richiesti 
 
  1. Per ogni istanza soggetta a verifica,  l'ENEA  comunica  l'avvio
del procedimento di controllo, ai sensi della legge n. 241 del  1990,
al soggetto beneficiario della detrazione o,  in  caso  di  controllo
effettuato su istanze per interventi su  parti  comuni  condominiali,
all'amministratore di condominio, legale rappresentante  pro-tempore,
mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero,  ove  disponibile,
mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo  indicato
all'atto della trasmissione dei dati, ai sensi  del  decreto  di  cui
all'art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013. 
  2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione  di  cui
al  comma  1,  il  soggetto  beneficiario  della  detrazione   ovvero
l'amministratore, per  conto  del  condominio  soggetto  a  verifica,
trasmette,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata   all'indirizzo
«enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non gia'  trasmessa,  la
documentazione prevista dall'art. 6 del decreto di cui  all'art.  14,
comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013;  la  documentazione  e'
sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui e'
prevista l'asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici,  o,
negli altri casi, dall'amministratore per gli interventi sulle  parti
comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli  interventi  sulle
singole unita' immobiliari. Nel caso di  interventi  che  interessino
gli impianti, dovranno essere  trasmesse,  inoltre,  le  copie  della
dichiarazione di conformita' rilasciata  dall'installatore  ai  sensi
del decreto ministeriale n. 37/2008 e, se pertinente, del libretto di
impianto secondo il modello pubblicato con il decreto ministeriale 10
febbraio 2014.