Art. 4 Accertamenti documentali e controlli in situ 1. L'ENEA, ricevuta la documentazione di cui all'art. 3, procede alla verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell'intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione e, nel termine di novanta giorni, comunica l'esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica. E' facolta' di ENEA richiedere eventuali integrazioni istruttorie che comportano l'interruzione del suddetto termine che ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta. 2. L'accertamento documentale produce esito negativo nel caso in cui la documentazione fornita ai sensi dell'art. 3 risulti carente, anche a seguito di integrazione, e nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente decreto, dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e dalle ulteriori norme nazionali o regionali applicabili. L'accertamento produce altresi' esito negativo a fronte dell'indisponibilita' a fornire la documentazione richiesta, purche' strettamente connessa all'attivita' di controllo. 3. Ad integrazione dell'attivita' di cui al comma 1, l'ENEA effettua annualmente controlli in situ sul 3% almeno del campione selezionato ai sensi dell'art. 2, comma 2. L'avvio del procedimento mediante sopralluogo e' comunicato, con un preavviso minimo di quindici giorni, con lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), specificando il luogo, la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato del controllo. A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo puo' essere rinviato, per una sola volta, e comunque eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il controllo in situ si svolge alla presenza del soggetto beneficiario della detrazione ovvero dell'amministratore per conto del condominio, e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005 o provvedimento regionale equivalente. 4. Le attivita' di controllo sono svolte nell'interesse pubblico da personale ENEA, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attivita' riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed e' tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita. 5. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, i tecnici ENEA possono richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile nonche' effettuare rilievi fotografici, purche' si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, i tecnici ENEA redigono un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dai tecnici firmatari la relazione di fine lavori, oppure dal soggetto beneficiario della detrazione ovvero dall'amministratore del condominio, rilasciandone una copia. Nel caso in cui il soggetto beneficiario della detrazione, ovvero l'amministratore di condominio, rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso. 6. Il controllo in situ produce esito negativo se le dichiarazioni contenute nella documentazione trasmessa dal beneficiario della detrazione ovvero dall'amministratore, per conto del condominio, ai sensi dell'art. 3 presentino difformita' rilevanti rispetto alle opere effettivamente realizzate. Il controllo in situ produce altresi' esito negativo a fronte di comportamenti ostativi od omissivi tenuti nei confronti dei tecnici incaricati, consistente anche nel diniego di accesso all'edificio oggetto di ispezione. 7. L'ENEA trasmette all'Agenzia delle entrate una relazione motivata riguardo gli accertamenti eseguiti, funzionale alla valutazione circa l'eventuale decadenza dal beneficio nei casi di esito negativo. 8. Al fine di attivare le azioni di responsabilita' previste dall'art. 14, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 63 del 2013 nei confronti dei professionisti coinvolti, l'ENEA provvede ad effettuare, se del caso, la segnalazione ai corrispondenti ordini di appartenenza.