Art. 6 Rendicontazione attivita' 1. Entro trenta giorni dal termine del piano di controlli di cui all'art. 2, comma 3, ENEA sottopone alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG MEREEN), per l'approvazione, un rapporto delle attivita' svolte nel corso dell'annualita' precedente, ivi comprese quelle di cui all'art. 5, completo di dettagliata rendicontazione tecnica ed economica di tutte le spese sostenute, debitamente certificata e corredata da idonea documentazione amministrativa e contabile. 2. Le spese sostenute da ENEA sono riconosciute in conformita' ai criteri e alle modalita' di rendicontazione dei costi elencati all'allegato 1 e comunque nei limiti delle effettive disponibilita'. 3. Gli importi saranno corrisposti, in quote annuali, attraverso versamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria unica dell'ENEA a seguito dell'approvazione da parte del MISE-DG MEREEN della rendicontazione tecnico economica di cui al comma 1. 4. A seguito dell'approvazione del programma di controlli di cui all'art. 2, comma 1, previa esplicita richiesta da parte di ENEA, puo' essere corrisposta, a titolo di anticipo, una somma pari al 15% del corrispettivo annuale.