IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
e
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del consiglio dei ministri
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali,
esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del
consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della
raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il
Sistema europeo dei conti nazionali»;
Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati
«sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta
della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»;
Visto il comma 7- ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti
integrato puo' essere modificato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli
enti territoriali;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha
trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie»;
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione dell'11 luglio 2018.
Decreta:
Art. 1
Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la
programmazione
1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione
di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 5.1 le parole «del Patto di stabilita' interno
(PSI)» sono sostituite dalle seguenti «di finanza pubblica»;
b) al paragrafo 5.3 le parole «del Patto di stabilita' interno»
sono sostituite dalle seguenti «di finanza pubblica»;
c) al paragrafo 7, lettera g). le parole «del Patto di stabilita'
interno» sono sostituite dalle seguenti «dei vincoli di finanza
pubblica»;
d) al paragrafo 8.1 sono eliminate le parole «le disposizioni del
patto di stabilita' interno e con»;
e) al paragrafo 8.2, lettera i), le parole «ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali» sono sostituite dalle
seguenti «al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di
cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016»;
f) al paragrafo 8.2, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente
lettera «i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi
svolta in conformita' al programma biennale di forniture e servizi di
cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016;»;
g) al paragrafo 8.2, Parte 1, sono eliminate le seguenti parole
«Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilita' con i
vincoli del patto di stabilita' interno, anche in termini di flussi
di cassa».
h) al paragrafo 8.2, Parte 1, le parole «del Patto di Stabilita'
interno» sono sostituite dalle seguenti «degli obiettivi di finanza
pubblica»;
i) al paragrafo 8.2, Parte 2, le parole «ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali» sono sostituite dalle
seguenti «al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi
aggiornamenti annuali di cui all'art. 21 del decreto legislativo n.
50 del 2016»;
j) al paragrafo 8.2, Parte 2, le parole «Nel DUP dovranno essere
inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi
all'attivita' istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede
la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla
possibilita' di redigere piani triennali di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 98/2011 - legge 111/2011» sono sostituite dalle
seguenti «Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori
strumenti di programmazione relativi all'attivita' istituzionale
dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e
provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti
sono approvati con il DUP, senza necessita' di ulteriori
deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di
forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del decreto
legislativo n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della
spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007.
Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli
documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente
precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di
programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal
DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP.
Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione
dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti
per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di
programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal
DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota
di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la
legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere
inseriti nel DUP.
In particolare, si richiamano i termini previsti per
l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere
pubbliche dall'art. 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio
2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali:
"Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco
annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le
amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo
periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma
triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli
eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni
dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza
delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto
al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open
data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29
del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di
pubblicita' purche' queste siano predisposte in modo da assicurare il
rispetto dei termini di cui al presente comma"».
k) al paragrafo 9.3, lettera l), le parole «della concordanza tra
bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di
stabilita' interno» sono sostituite dalle seguenti «di verifica dei
vincoli di finanza pubblica»;
l) al paragrafo 9.5 le parole «128 del decreto legislativo n. 163
del 2006» sono sostituite dalle seguenti «21 del decreto legislativo
n. 50 del 2016»;
m) dopo il paragrafo 11 e' inserito il seguente paragrafo: «12.
Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di
Trento e Bolzano, nonche' per gli enti locali ricadenti nei
rispettivi territori, resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma
3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.».