Art. 3
Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la
contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita'
finanziaria
1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita'
economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di cui
all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il paragrafo 4.4, e' sostituito dai seguenti:
4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti
da contributi agli investimenti di competenza economica
dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i
proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla
concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti,
che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo
esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti
ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di
contributi a terzi che non sono di competenza economica
dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito e' stato
accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo
(provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in
conto investimenti e' ridotto a fronte della rilevazione di un
provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo
corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti
correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza
economica dell'esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi
derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla
registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli
investimenti.
4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la
quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti
accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti
diretti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito e'
stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio e' definita in
conformita' con il piano di ammortamento del cespite cui il
contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del
cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il
risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal
contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, e' ridotto a
fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo
agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di
ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul
risultato di gestione della componente economica negativa
(ammortamento) e' «sterilizzato» annualmente mediante l'imputazione
della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli
investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di
contribuiti agli investimenti e' proporzionale al rapporto tra
l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di
acquisizione del cespite. Piu' precisamente, nell'ipotesi in cui il
contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la
quota annuale di contributi agli investimenti e' pari al 100% della
quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia
il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di
contributi agli investimenti e' pari al 70% della quota annuale di
ammortamento del cespite ecc.
b) al paragrafo 4.22 le parole «in quanto l'applicazione del»
sono sostituite dalle seguenti «con riferimento alle partecipazioni
valutate con il»;
c) al paragrafo 4.22 le parole «6.1.3 a) produce» sono sostituite
dalle seguenti «6.1.3 b) che produce»;
d) al paragrafo 4.22, dopo le parole «medesimi effetti del
fondo.» sono inserite le seguenti «Con riferimento alle
partecipazioni in enti e societa' partecipate non valutate con il
metodo del patrimonio netto l'accantonamento al fondo perdite
societa' partecipate deve presentare un importo almeno pari al
corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilita'
finanziaria»;
f) Al paragrafo 6.1.3, lettera a) le parole «Nel caso in cui non
risulti possibile» sono sostituite dalle seguenti «Nell'esercizio in
cui non risulti possibile»;
g) Al paragrafo 6.1.3, lettera a), le parole «la partecipazione
e' iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto,» sono
sostituite dalle seguenti «le partecipazioni in societa' controllate
o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di
acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente.
Se non e' possibile adottare il metodo del patrimonio netto
dell'esercizio precedente per l'impossibilita' di acquisire il
bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono
iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono
state oggetto di operazioni di compravendita cui non e' possibile
applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del «valore del
patrimonio netto» dell'esercizio di prima iscrizione nello stato
patrimoniale della capogruppo. Nel rispetto del principio contabile
generale n. 11. della continuita' e della costanza di cui
all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o
del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione
nello stato patrimoniale) diventa definitiva. Nell'ambito delle
scritture di assestamento dell'esercizio di prima applicazione del
criterio del costo di acquisto alle partecipazioni di controllo
valutate al patrimonio netto nell'ultimo rendiconto della gestione:
1) se il costo di acquisto della partecipazione e' superiore al
valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante
dall'ultimo rendiconto approvato, la differenza positiva (che non
corrisponde ad effettive attivita' recuperabili, ma a probabili
perdite future), e' imputata ad incremento del valore della
partecipazione e in contropartita ad incremento del Fondo perdite
societa' partecipate, indicandone le ragioni nella nota integrativa26
;
2) se il costo di acquisto della partecipazione e' inferiore al
valore della corrispondente quota del patrimonio netto iscritto
nell'ultimo rendiconto approvato, per la differenza nel conto
economico sono registrati oneri derivanti da Svalutazioni di
partecipazioni, indicandone le ragioni nella nota integrativa. In
alternativa, e' possibile ridurre le riserve del patrimonio netto
vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio27 ».
Parte di provvedimento in formato grafico
h) al paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le parole «sono valutate
in base al «metodo del patrimonio netto»» sono inserite le seguenti
«, salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di
esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini
dell'approvazione), nei quali la partecipazione e' iscritta nello
stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio
netto dell'esercizio precedente. Se non e' possibile adottare il
metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per
l'impossibilita' di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale
esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per
le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di
compravendita cui non e' possibile applicare il criterio del costo,
si adotta il metodo del «valore del patrimonio netto» dell'esercizio
di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.»;
i) al paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le parole «Si rinvia
all'esempio n. 13.» sono inserite le seguenti «In attuazione
dell'art. 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione
sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di
valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non
azionare in enti e societa' controllate e partecipate (se il costo
storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione illustra
altresi' le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al
precedente esercizio.»;
j) al paragrafo 7.2 sono soppresse le seguente parole «I criteri
di iscrizione e valutazione sono quelli previsti dal documento OIC 22
dei principi contabili «Conti d'Ordine» e «, prevista dall'art. 2424,
comma 3, codice civile,».