IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto decreto legislativo n. 165/2001, con particolare  riferimento
all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze dei verbale  di  revisione  ordinaria  disposta
dall'Associazione di rappresentanza Associazione Generale Cooperative
Italiane, cui la cooperativa risulta  aderente  nei  confronti  della
societa' cooperativa edilizia «Cooperativa Edificatrice Modena  Casa»
con sede in Modena (C.F. 80018710360) conclusa in data 18 maggio 2018
con  la  proposta  di  adozione   del   provvedimento   di   gestione
commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa, a seguito dell'uscita avvenuta  a  dicembre  2017  senza
alcun preavviso dell'ex presidente, che curava la gestione  dell'ente
in tutti i suoi aspetti, si e' trovata in  evidente  difficolta'  nel
cercare di portare avanti il  programma  sociale  che  attualmente  e
costituito da  tre  interventi  edilizi  in  corso  di  realizzazione
nonche'  nel  far  fronte  a  varie  problematiche  lasciate  dall'ex
presidente,   sia   nella   contabilita'   che   nell'amministrazione
dell'ente; 
  Preso atto che nelle conclusioni al verbale,  il  revisore  afferma
che gli attuali  amministratori,  nonostante  l'impegno  profuso  per
cercare di riorganizzare e  rimettere  Ordine  nella  contabilita'  e
nell'amministrazione,  non  si  ritengono  adeguati  a'  gestire  una
situazione diventata assai complessa per le importanti  problematiche
che sono da definire con le varie parti in causa,  soci  prenotatari,
banche, fornitori; 
  Preso  atto  che  in  sede  di  rilevazione  sono  emerse   diverse
irregolarita' quali: assenza di un regolamento interno che disciplini
i criteri e  le  modalita'  per  l'assegnazione  degli  alloggi;  non
corretta e aggiornata tenuta del libro  soci,  irregolarita'  che  ha
comportato l'impossibilita' di quantificare con esattezza  il  numero
dei soci che formano l'attuale compagine sociale; mancato  versamento
del contributo di revisione per il biennio 2017/2018; 
  Considerato che l'attuale composizione  dell'organo  amministrativo
risulta in contrasto con quanto  definito  dell'art.  1,  comma  936,
lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e  che  la  carica  del
revisore contabile risulta scaduta; 
  Vista la nota n. 267988 trasmessa via pec in data 2 luglio 2018 con
la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi  dell'art.  7
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Preso atto che con nota  in  pari  data  la  cooperativa  ha  fatto
pervenire la propria rinuncia alle controdeduzioni; 
  Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 241/1990; 
  Ritenuti sussistenti presupposti per l'adozione  del  provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione: 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Preso atto che al momento dell'adozione del  presente  decreto  non
risulta, intervenuta la convocazione del  Comitato  Centrale  per  le
Cooperative di cui all'art. 4, comma 4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, per acquisirne il parere  pur
non vincolante; 
  Ritenuto  necessario,  in  attesa   della   ripresa   della   piena
operativita' del Comitato centrale per le cooperative,  disporre  con
urgenza il provvedimento  di  gestione  commissariale  nei  confronti
della  cooperativa,  atteso  che  l'ulteriore   decorso   del   tempo
vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto  perseguimento  delle
finalita' di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, tenuto
anche conto della  richiesta  di  intervento  urgente  pervenuta  dal
Comune di Modena; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell'avv. Adriano Tortora; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Consiglio di amministrazione della societa' cooperativa edilizia
«Cooperativa Edificatrice Modena  Casa»  con  sede  in  Modena  (C.F.
80018710360), costituita in data 31 marzo 1973, e' revocato.