IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                          E DELLE FINANZE  
 
  Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il
quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito  il  Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  potere
di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  15  agosto  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2018, n.  189,  con
la quale e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza  in  conseguenza
degli eventi verificatisi nella mattinata  del  14  agosto  2018  nel
territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un  tratto  del
viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, ed  e'  stata
disposta la delega al Capo del Dipartimento della  protezione  civile
ad emanare ordinanze in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
agosto 2018, n. 539,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  22
agosto 2018, n.  194,  concernente  i  primi  interventi  urgenti  di
protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi  a
seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, con la quale,
tra l'altro, il Presidente della Regione Liguria  e'  stato  nominato
Commissario delegato; 
  Vista la nota n. PG/2018/233496 del 24 agosto 2018  del  Presidente
della Regione Liguria che, in qualita' di Commissario delegato per il
superamento dell'emergenza, ha comunicato i soggetti e  le  attivita'
produttive presenti sulla porzione di territorio colpito  dal  crollo
del viadotto Polcevera; 
  Considerato che tale evento ha determinato una grave situazione  di
pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei  beni
pubblici e privati, provocando la perdita  di  vite  umane,  numerosi
feriti e lo sgombero di diversi immobili e danneggiamenti a strutture
ed infrastrutture; 
  Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal  citato
art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212,  a  favore  dei
contribuenti colpiti dall'evento verificatosi nei suddetti territori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita  IVA
che,  alla  data  del  14  agosto  2018,  avevano  la  residenza  nel
territorio  del  Comune  di  Genova,  indicate  nell'allegato  1)  al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sono sospesi i
termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi  quelli
derivanti  da  cartelle  di  pagamento  emesse  dagli  agenti   della
riscossione,  nonche'  dagli   atti   previsti   dall'art.   29   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra
il 14 agosto 2018 ed il 1° dicembre 2018. Non si procede al  rimborso
di quanto gia' versato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede  legale
o la sede operativa nel territorio del  Comune  di  Genova,  indicati
nell'allegato 2)  al  presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte
integrante. 
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si  applica  alle  ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In  caso
di impossibilita' dei sostituti ad effettuare  gli  adempimenti  e  i
versamenti  delle  predette  ritenute  nei   termini   previsti,   e'
applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472. 
  4. Gli adempimenti e i versamenti  oggetto  di  sospensione  devono
essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2018. 
  5. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze possono essere individuati, sulla  base  delle  comunicazioni
del  Dipartimento  della  protezione   civile,   ulteriori   soggetti
residenti o con  sede  legale  o  operativa  nelle  zone  interessate
dall'evento calamitoso del 14 agosto  2018,  relativamente  ai  quali
trova  applicazione  la  sospensione  dei  termini  disposta  con  il
presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 settembre 2018 
 
                                                    Il Ministro: Tria