IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 6 settembre 2018
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2016), con cui e'
stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai
danni occorsi al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'art. 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni,
relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai
commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva
istruttoria, si provvede, per le finalita' e secondo i criteri da
stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri
assunte ai sensi della lettera e) del citato art. 5, comma 2,
mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche
indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di
soggetti privati e per le attivita' economiche e produttive con le
modalita' del finanziamento agevolato;
Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n.
208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita' per la
concessione dei predetti contributi, oltre alle modalita' di
copertura finanziaria dei conseguenti oneri;
Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal
combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i
contributi previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante
finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel
limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica
dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del
relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la
concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per
interventi connessi a calamita' naturali, al fine di assicurare
l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui
trattasi;
Ravvisata l'esigenza di procedere all'avvio delle misure piu'
urgenti, nell'ambito del settore dei danni subiti al patrimonio
privato ed alle attivita' economiche e produttive al fine di favorire
il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite
dagli eventi calamitosi;
Considerato, in particolare, che tali finanziamenti possono essere
concessi con la modalita' del credito d'imposta da fruire in
compensazione, secondo modalita' da definirsi con provvedimento del
direttore dell'Agenzia dell'entrate nel limite massimo di 60 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
Considerato che il comma 2, lettere e) ed f) del richiamato art. 25
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disciplina, in
continuita' con l'art. 5, comma 2, lettere d) ed e) dell'abrogata
legge 24 febbraio 1992, n. 225, la ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita'
economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio
entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le
direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri,
sentita la regione interessata;
Visto il documento allegato alle ordinanze di protezione civile
adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge 24
febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, recante la
«Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle
strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate,
nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai
beni culturali, e dal patrimonio edilizio», concernente le modalita'
e la modulistica con le quali tutti commissari delegati devono
provvedere alla ricognizione dei fabbisogni di danno in modalita'
omogenea per l'intero territorio nazionale, condiviso con il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato di cui alla nota del 20 novembre
2013;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016
recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui
all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225
e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione
dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, con la quale
sono state disciplinate le modalita' ed i criteri per consentire ai
soggetti danneggiati di accedere ai finanziamenti agevolati;
Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione
civile n. 372, n. 373, n. 374, n. 375, n. 376, n. 377, n. 378, n.
379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 16
agosto 2016 e n. 387 del 23 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Campania,
Emilia-Romagna, Lazio, Liguria. Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Puglia e Basilicata) con
cui sono stati definiti i criteri direttivi per la determinazione e
concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al
patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonche' alle
attivita' economiche e produttive, per gli eventi calamitosi
verificatisi nel territori regionali nel periodo da marzo 2013 a
ottobre 2015;
Viste le note circolari del Dipartimento della protezione civile
prot. 65581 del 28 novembre 2016 e prot. 22279 del 27 marzo 2017
recanti la modulistica operativa per la gestione del finanziamento
agevolato in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al
patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;
Vista la nota circolare del Dipartimento della protezione civile
prot. 71086 del 15 novembre 2017 recante la modulistica operativa per
la gestione del finanziamento agevolato in favore dei soggetti
privati per i danni occorsi alle attivita' economiche e produttive;
Ravvisata la necessita' di procedere, analogamente a quanto gia'
fatto con riferimento ai danni occorsi in conseguenza degli eventi
calamitosi di cui alla citata delibera del 28 luglio 2016, alla
concessione di contributi per i danni occorsi ai soggetti privati ed
ai titolari di attivita' economiche e produttive in conseguenza degli
eventi calamitosi verificatisi da novembre 2015 a dicembre 2017 di
cui alla tabella allegata;
Ritenuto, che per i contesti emergenziali indicati nell'allegata
tabella devono trovare applicazione i criteri e le modalita'
attuative stabiliti con la delibera del Consiglio dei ministri del 28
luglio 2016 e con le conseguenti ordinanze di protezione civile sopra
richiamate;
Considerato che con riferimento agli eventi indicati nella citata
tabella, relativi alle Regioni Calabria e Valle d'Aosta, le predette
amministrazioni devono conformarsi ai criteri e alle modalita' di
concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al
patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonche' alle
attivita' economiche e produttive gia' adottate per le altre regioni
ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio
2016, delle ordinanze di protezione civile e delle note circolari del
Dipartimento della protezione civile sopra richiamate;
Considerato che, in attuazione del richiamato comma 427 dell'art. 1
della legge n. 208/2015, il Ministero dell'economia e delle finanze
con nota prot. 63039 del 13 aprile 2018 ha comunicato l'ammontare
delle risorse disponibili per l'anno 2018, pari a complessivi euro
200.000.000,00;
Considerato che, a valere sulle predette risorse disponibili per
l'anno 2018, con delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio
2018 sono stati concessi euro 1.624.256,41, ad integrazione della
precedente deliberazione del 22 dicembre 2017, al fine di soddisfare
le esigenze dei soggetti privati titolari di attivita' economiche e
produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nella Regione
Abruzzo di cui all'allegato 2 alla delibera del Consiglio dei
ministri del 28 luglio 2016;
Considerato, altresi', che a valere sulle richiamate risorse
disponibili per l'anno 2018 dovranno essere imputate le risorse da
destinare ai soggetti privati titolari di attivita' economiche e
produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nelle Regioni
Lombardia e Liguria, di cui all'allegato 2 alla delibera del
Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, nel limite massimo,
rispettivamente, di euro 3.321.162,00 ed euro 15.767.001,00;
Considerato, inoltre, che a valere sulle citate risorse disponibili
per l'anno 2018 dovra' essere imputata la somma di euro 608.988,50,
al fine di integrare, per la Regione Marche, la precedente
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017, per il
soddisfacimento delle esigenze dei soggetti privati titolari di
attivita' economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi
occorsi nella regione di cui all'allegato 2 alla delibera del
Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;
Considerato, infine, che a valere sulle predette risorse
disponibili per l'anno 2018 occorre altresi' riconoscere i contributi
in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio
edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonche' alle attivita'
economiche e produttive, per gli eventi calamitosi verificatisi nel
periodo da marzo 2013 a ottobre 2015 per i quali la ricognizione dei
fabbisogni e' stata trasmessa al Dipartimento della protezione civile
successivamente alla delibera del Consiglio dei ministri del 28
luglio 2016;
Considerato, pertanto, che risultano disponibili, per l'anno 2018,
euro 178.678.592,10 da utilizzare per la concessione di contributi
per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni
mobili, nonche' alle attivita' economiche e produttive, sia per gli
eventi calamitosi verificatisi nel periodo da marzo 2013 a ottobre
2015, per i quali la ricognizione dei fabbisogni e' stata trasmessa
al Dipartimento della protezione civile successivamente alla delibera
del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, sia per gli eventi
calamitosi verificatisi da novembre 2015 a dicembre 2017;
Considerato che l'impatto finanziario complessivo relativo ai danni
al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive per i
34 contesti emergenziali per i quali si e' provveduto alla
ricognizione e trasmissione al Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato
nella tabella allegata alla presente deliberazione, e' stato
quantificato in euro 328.809.409,13, per quanto riguarda i danni al
patrimonio abitativo privato, e in euro 340.703.459,67 per quanto
riguarda i danni alle attivita' economiche e produttive;
Tenuto conto che l'impatto finanziario complessivo relativo ai
danni al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive
per i sopra citati contesti emergenziali di cui alla tabella
allegata, e' stato quantificato in euro 669.512.868,80 e, pertanto,
l'ammontare delle risorse finanziarie effettivamente disponibili per
l'anno 2018, pari ad euro 178.678.592,10, e' stato ripartito tra gli
stessi nella percentuale del 26,69% circa dei relativi fabbisogni;
Dato atto che, in esito alla determinazione dei contributi
effettivamente concedibili, con successive deliberazioni si
provvedera' alla determinazione dei limiti di importo autorizzati in
relazione a ciascuno specifico contesto emergenziale, quali distinti
massimali per l'attivazione dei previsti finanziamenti agevolati;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50;
Visto, in particolare, l'art. 11 del citato regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che prevede l'obbligo
degli Stati membri di presentare alla Commissione UE relazioni
annuali sulle spese relative agli aiuti di Stato;
Vista la nota del 15 maggio 2018 con cui il presidente della
Regione Abruzzo ha rappresentato, tra l'altro, la necessita' di
delocalizzare l'abitazione danneggiata anche in altro comune, fermi
restando i limiti massimi del contributo a carico dello Stato e,
quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Sentite le regioni nella seduta della Conferenza Stato-regioni del
1° agosto 2018;
Vista la nota del capo Dipartimento della protezione civile prot.
CG/45548 del 7 agosto 2018;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio
del coordinamento legislativo, prot. n. 2553 dell'8 agosto 2018;
Vista la nota del capo Dipartimento della protezione civile prot.
CG/0047704 del 20 agosto 2018;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. Per i 34 contesti emergenziali indicati nella tabella allegata
alla presente delibera trovano applicazione i criteri e le modalita'
attuative stabilite con la delibera del Consiglio dei ministri del 28
luglio 2016, con le conseguenti ordinanze di protezione civile ad
esclusione dell'allegato 2 «criteri direttivi per la determinazione e
concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi
alle attivita' economiche e produttive» e con le note circolari del
Dipartimento della protezione civile richiamate in premessa.
2. Con successive ordinanze del capo del Dipartimento della
protezione civile, da adottarsi d'intesa con le regioni interessate e
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i
profili finanziari ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, sono stabilite le modalita' attuative per la
determinazione e la concessione dei contributi alle attivita'
economiche e produttive, nonche' i termini, per le regioni, per
l'eventuale individuazione dell'organismo istruttore per
l'approvazione, con apposita delibera di giunta regionale, delle
modalita' tecniche per la gestione delle domande di contributo e la
relativa modulistica. Con le medesime ordinanze sono altresi'
stabiliti termini certi per la chiusura dei procedimenti di
competenza delle regioni non superiori al 30 giugno 2019.
3. Dalla data di pubblicazione della presente delibera nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini per
la presentazione delle domande per la concessione dei contributi ai
soggetti privati, di cui al punto 6.1 dell'allegato 1 delle ordinanze
indicate in premessa.
4. Le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2018, pari ad euro
178.678.592,10 di cui in premessa, sono ripartite tra le regioni
interessate nella misura del 26,69% circa tenuto conto dei fabbisogni
trasmessi al Dipartimento della protezione civile, come specificato
nella tabella allegata alla presente delibera.