Art. 2
Definizioni
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto, si intende per:
«Decreto legislativo»: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61,
recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel
rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i
percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015,
n. 107»;
«Standard formativo regionale»: regolamentazione regionale in
materia di IeFP che, nel rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del
2005, definisce in particolare:
a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi dei percorsi di
IeFP;
b) le modalita' per l'effettuazione delle prove finali di
accertamento degli allievi e di certificazione finale e intermedia
delle competenze acquisite anche in contesti non formali e informali,
nonche' di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di
istruzione, formazione e lavoro;
c) la modulazione temporale tra attivita' formativa e
alternanza scuola lavoro nonche' dell'apprendistato ai sensi
dell'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
«Accreditamento»: la procedura mediante la quale le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano riconoscono a una istituzione
scolastica di I.P. l'idoneita' a erogare percorsi di IeFP per il
rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di
cui all'art. 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
«Istituzione scolastica accreditata»: l'istituzione scolastica di
I.P. cui e' riconosciuta l'idoneita' ad erogare percorsi di IeFP.