Art. 3
Raccordi tra i sistemi formativi
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome promuovono e
sostengono i raccordi tra il sistema dell'istruzione professionale e
il sistema di IeFP, a livello nazionale e territoriale, per:
a) innovare le metodologie e la didattica, anche attraverso
programmi di formazione congiunta dei docenti delle istituzioni
scolastiche di I.P. e dei formatori delle istituzioni formative di
IeFP;
b) consolidare e ampliare i rapporti con il mondo del lavoro,
anche ai fini dell'aggiornamento periodico degli indirizzi
quinquennali di studio di I.P., delle qualifiche e dei diplomi
professionali di IeFP, con particolare attenzione alle innovazioni
tecnologiche che caratterizzano la quarta rivoluzione industriale in
atto;
c) rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla
scuola al lavoro, anche con la diffusione del sistema duale
realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, in vista
della progressiva costruzione della «Rete nazionale delle scuole
professionali» di cui all'art. 7, comma 3, del «decreto legislativo»;
d) migliorare e ampliare le opportunita' di riconoscimento dei
crediti comunque acquisiti dalla studentessa e dallo studente, ai
fini dei passaggi tra i sistemi formativi di cui all'art. 8 del
«decreto legislativo»;
e) facilitare la spendibilita', nel mercato del lavoro, dei
diplomi di istruzione professionale, delle qualifiche e dei diplomi
di IeFP, anche attraverso specifici accordi in sede di Conferenza
Stato-regioni, a partire da quello di istruzione professionale per i
servizi per la sanita' e l'assistenza sociale di cui all'art. 3,
comma 1, lettera i) del «decreto legislativo»;
f) favorire il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti
e il sistema di IeFP con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento
permanente per i cittadini anche attraverso percorsi di IeFP ad essi
appositamente rivolti. I criteri e le modalita' di organizzazione di
tali percorsi sono definiti nell'ambito degli accordi regionali di
cui al successivo art. 4, nel rispetto delle norme contenute nel
regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2012, n. 263, e nelle linee guida adottate con decreto
interministeriale del 12 marzo 2015;
g) rendere effettiva per la studentessa e lo studente la
possibilita' dei passaggi tra i percorsi dei sistemi di I.P. e di
IeFP e la possibilita' per la studentessa e lo studente iscritti ai
percorsi di IP di accedere all'esame di qualifica o diploma
professionale previo riconoscimento dei crediti formativi;
h) rendere effettiva la possibilita' di scelta per la studentessa
e lo studente tra percorsi di IeFP del sistema regionale, e percorsi
in sussidiarieta' di cui all'art. 5;
i) sostenere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche di
I.P. e le istituzioni formative di IeFP per il completo sviluppo,
sino a livello terziario, delle filiere formative professionalizzanti
correlate agli indirizzi di studio di cui all'art. 3, comma 1, del
«decreto legislativo» e alle qualifiche e diplomi di IeFP.
2. Al fine di favorire per le studentesse e gli studenti dei
percorsi di IP il conseguimento di una qualifica o un diploma
professionale di IeFP coerente con l'indirizzo di IP, nel rispetto
degli standard formativi definiti da ciascuna regione, le istituzioni
scolastiche di I.P. possono prevedere interventi per integrare anche
con la collaborazione delle istituzioni formative di IeFP, i percorsi
di istruzione professionale con attivita' idonee a far acquisire,
nell'ambito del Piano formativo individuale (P.F.I.) di cui all'art.
5, comma 1 del «decreto legislativo», conoscenze, abilita' e
competenze riconoscibili in termini di crediti formativi. A tal fine,
nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione,
le istituzioni scolastiche di I.P. utilizzano:
nel biennio, la quota del monte orario non superiore a 264 ore di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del «decreto legislativo»;
nel triennio, gli spazi di flessibilita' di cui all'art. 4, comma
3, lettera e), del «decreto legislativo».
3. Le misure per i raccordi tra i sistemi formativi di cui al
presente articolo possono essere promosse e sostenute nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, ivi comprese quelle a valere sui programmi
operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo, e sui POR
delle singole regioni, nonche' ulteriori risorse regionali, senza
determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.