Art. 4
Accordi regionali
1. Gli accordi di cui all'art. 1, lettera b) sono stipulati a
livello territoriale tra la regione e l'ufficio scolastico regionale
sia per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione
professionale e il sistema di IeFP, sia per definire le modalita'
realizzative dei percorsi di cui all'art. 1, lettera c), nonche' per
definire - le modalita' realizzative dei raccordi di cui all'art. 3,
lettera f) del presente decreto. Oltre a quanto previsto dall'art. 8,
comma 2, del decreto legislativo, gli accordi definiscono, nel
rispetto degli standard formativi di ciascuna regione, i criteri per
il riconoscimento dei crediti acquisiti con le attivita' integrative
di cui all'art. 3, comma 2, nonche' le modalita' di accesso all'esame
di qualifica e di diploma professionale per le studentesse e gli
studenti dei percorsi di IP che hanno acquisito i crediti. Tali
accordi sono definiti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche di I.P. e dell'esercizio delle competenze esclusive delle
regioni e province autonome in materia, sulla base dei seguenti
criteri generali:
a) salvaguardare l'identita' dei percorsi di istruzione
professionale e di IeFP, tra i quali, a norma dell'art. 2, comma 1,
del «decreto legislativo», la studentessa e lo studente, in possesso
del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, possono
scegliere all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione;
b) soddisfare, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, la richiesta della studentessa e dello
studente, iscritti presso un'istituzione scolastica di I.P., di
accedere agli esami, presso un'istituzione scolastica o formativa
accreditata, per conseguire una qualifica e un diploma professionale
di IeFP coerente con gli indirizzi di I.P., in base alle indicazioni
contenute nel regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del «decreto
legislativo». Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai
membri esterni ed agli esperti degli esami di qualifica e di diploma
professionale sono a carico delle regioni;
c) assicurare alla studentessa e allo studente la possibilita'
dei passaggi tra i percorsi dei sistemi di IP e di IeFP, con
riferimento alle fasi definite con l'accordo di cui all'art. 8, comma
2, del «decreto legislativo», e di accesso all'esame per il
conseguimento delle qualifiche e diplomi di IeFP attraverso il
riconoscimento dei crediti acquisiti;
d) ampliare e differenziare i percorsi attraverso l'offerta
sussidiaria delle istituzioni scolastiche di I.P. di cui all'art. 5,
del presente decreto, nei limiti delle disponibilita' di organico a
legislazione vigente.