Art. 5
Offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP
1. L'offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche di I.P. e'
finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei
percorsi e degli interventi di cui all'art. 4, comma 4, del «decreto
legislativo» in rapporto alle esigenze e specificita' territoriali,
per assicurare il diritto della studentessa e dello studente, in
possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, di accedere ai
percorsi del secondo ciclo caratterizzati dalla diversa identita' e
pari dignita' del sistema di istruzione professionale e del sistema
di IeFP.
2. Ai fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche di I.P.
possono attivare, secondo quanto previsto dagli accordi regionali di
cui all'art. 4 del presente decreto e nell'ambito dei piani triennali
predisposti secondo le indicazioni nazionali contenute nel
regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del «decreto legislativo»,
percorsi per il conseguimento della qualifica triennale e del diploma
professionale quadriennale di IeFP, in via sussidiaria, per ampliare
e differenziare la propria offerta formativa, previo accreditamento
regionale secondo i criteri generali di cui all'art. 6 del presente
decreto. Le istituzioni scolastiche di I.P. realizzano tali percorsi:
sulla base degli standard formativi definiti da ciascuna regione
nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo
III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dei criteri generali
contenuti nel presente decreto;
con la costituzione di classi composte da studentesse e studenti
che scelgono, all'atto dell'iscrizione, di seguire i percorsi di IeFP
per il conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e di diplomi
professionali, di durata quadriennale, secondo gli standard formativi
definiti da ciascuna regione, ferma restando la reversibilita' delle
scelte attraverso i passaggi di cui all'art. 8 del «decreto
legislativo».
3. I titoli di qualifica e di diploma professionale conseguibili
nell'offerta sussidiaria fanno riferimento alle figure di cui
all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2005, incluse
nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e
delle qualificazioni professionali previsto all'art. 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. I predetti titoli costituiscono
anche il riferimento per il riconoscimento dei crediti formativi di
cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.
4. L'offerta sussidiaria di cui al presente articolo e' erogata nei
limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di
personale docente previste dall'art. 1, commi da 63 a 69 della legge
13 luglio 2015, n. 107, e delle dotazioni organiche relative al
personale A.T.A. di cui all'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98.