Art. 6
Accreditamento regionale
delle istituzioni scolastiche di I.P.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento delle
istituzioni formative per l'erogazione dei percorsi di IeFP,
prevedono le modalita' di accreditamento delle istituzioni
scolastiche per l'erogazione di percorsi di IeFP in via sussidiaria
di cui all'art. 5 del presente decreto.
2. I livelli minimi previsti dall'intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni 20 marzo 2008 sono garantiti attraverso la declinazione
territoriale degli standard minimi del sistema di accreditamento
delle strutture formative per la qualita' dei servizi, che tenga
conto della specificita' delle istituzioni scolastiche di I.P. In
particolare, con riferimento alle istituzioni scolastiche statali di
I.P., il requisito della certificazione del sistema di gestione della
qualita', laddove previsto dai sistemi regionali di accreditamento,
si ritiene assolto anche attraverso le procedure del rapporto di
autovalutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 80 «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione
in materia di istruzione e formazione».