Art. 7
Programmazione dell'offerta sussidiaria di IeFP
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nell'ambito delle rispettive modalita' di programmazione dell'offerta
sussidiaria di IeFP assicurano:
a) un'offerta sussidiaria di percorsi e interventi finalizzati
all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi in
rapporto alle esigenze e specificita' territoriali;
b) il rispetto dei livelli essenziali dei percorsi di cui agli
articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226/2005, degli standard
minimi formativi delle qualifiche e dei diplomi relativi alle figure
incluse nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali previsto all'art. 8
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
c) la definizione della natura e dell'articolazione dell'offerta,
le modalita' didattiche, fra cui l'alternanza scuola lavoro e
l'apprendistato ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 81
del 2015, nonche' la specifica disciplina sugli esami di qualifica e
diploma dei percorsi di IeFP;
d) l'accreditamento di cui all'art. 6 del presente decreto come
requisito da parte delle istituzioni scolastiche per l'erogazione
dell'offerta sussidiaria di cui all'art. 5 del presente decreto.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
stabiliscono, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta
formativa e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
accreditate, i percorsi di IeFP di cui agli articoli 17 e 18 del
decreto legislativo n. 226 del 2005, che gli istituti professionali
possono erogare in regime sussidiario. Negli accordi regionali di cui
all'art. 4 del presente decreto sono stabilite le modalita'
realizzative per assicurare il rispetto della diversa identita' dei
percorsi del sistema dell'istruzione professionale e del sistema di
IeFP, ferma restando la possibilita' della piena soddisfazione della
richiesta della studentessa e dello studente di acquisire conoscenze,
abilita' e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi e
spendibili nel sistema di IeFP attraverso l'organizzazione degli
interventi di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto.