Art. 8
Dotazioni organiche
1. La realizzazione delle misure attuative del presente decreto,
ivi inclusa l'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte delle
istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto del limite
dell'organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza
di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli istituti professionali;
in nessun caso la dotazione organica complessiva puo' essere
incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi
previsti dal presente decreto, ivi compreso l'adeguamento
dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti
del contingente previsto dall'art. 1, comma 69, della legge 13 luglio
2015, n. 107. Le istituzioni scolastiche di I.P., anche per quanto
riguarda gli interventi di cui all'art. 3, comma 2 del presente
decreto, fanno riferimento alle indicazioni nazionali contenute nel
regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del «decreto legislativo».
2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, le classi iniziali
di IeFP erogate dalle istituzioni scolastiche si costituiscono con
riferimento ai criteri del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 81.
3. L'organico dell'istituzione scolastica e' determinato sulla base
del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del
percorso di studio attivato, compreso quello riferito ai percorsi di
IeFP e agli interventi di cui all'art. 3, comma 2 del presente
decreto, fermo restando il limite di cui al comma 1.
4. L'organico assegnato alle classi delle istituzioni scolastiche
di I.P. ove si realizzano i percorsi di IeFP di cui all'art. 5 del
presente decreto, e' riferito al monte orario di cui alla disciplina
regionale e, in ogni caso, non puo' essere maggiore di quello
attribuito ad ogni classe di istruzione professionale. Nel caso di
percorsi di istruzione professionale ove si attuano interventi di
integrazione con le istituzioni formative di IeFP secondo i criteri
generali di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, l'organico
e' determinato sulla base delle indicazioni nazionali contenute nel
regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del «decreto legislativo».
5. L'organico assegnato alle istituzioni scolastiche di I.P. per le
classi di IeFP non e' separato; l'attribuzione del personale alle
classi di IeFP e' effettuata dal dirigente scolastico nell'ambito
delle procedure ordinarie che riguardano la generalita' delle classi
dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'art. 7, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.
6. Le classi IeFP hanno una composizione qualitativa dell'organico
del personale docente coerente con gli standard formativi dei
percorsi di IeFP definito dalla programmazione di istituto.
L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti
tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del personale
docente, per ciascuno degli indirizzi di istruzione e formazione
professionale offerti dalle istituzioni scolastiche di I.P., e'
determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dagli uffici
scolastici regionali ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 13
luglio 2015, n. 107. Gli uffici scolastici regionali verificano, ai
sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che
l'articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non determini
situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale.
7. Nel caso in cui dall'applicazione degli standard formativi dei
percorsi di IeFP e delle misure di raccordo tra i sistemi di IP e i
sistemi di IeFP emerga un maggiore fabbisogno di personale rispetto
alle dotazioni organiche assegnate a livello statale, i relativi
oneri sono a carico delle regioni senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.