Art. 9
Indicazioni sulle misure regionali
di accompagnamento
1. Il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il
sistema di IeFP e per la realizzazione dei percorsi di cui all'art.
4, comma 4 del «decreto legislativo» e' accompagnato da misure
nazionali e regionali di sistema che riguardano prioritariamente il
nuovo assetto organizzativo e didattico di cui all'art. 5 e all'art.
3, comma 2.
2. Le misure di cui al comma 1 definite nell'ambito degli accordi
regionali concorrono ad assicurare anche la qualificazione del
sistema di IeFP regionale, con particolare attenzione a:
azioni di contrasto alla dispersione;
iniziative di potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro;
sostegno all'attivazione di percorsi finalizzati all'acquisizione
di un titolo di studio del sistema di IeFP;
azioni volte all'utilizzo di esperti e professionalita'
provenienti dal mondo del lavoro;
iniziative volte all'utilizzo di laboratori territoriali di
eccellenza presso scuole, universita' o imprese;
azioni rivolte alla facilitazione dei passaggi ed al
riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra i sistemi, secondo
quanto previsto all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo;
interventi formativi congiunti rivolti al personale delle
istituzioni scolastiche di I.P. e delle istituzioni formative di IeFP
accreditate.
3. Alle misure di cui al presente articolo si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente cui possono concorrere le risorse disponibili a
legislazione vigente, cui possono concorrere quelle a valere sui
programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo,
e sui POR delle singole regioni nonche' ulteriori risorse regionali
senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze
pubbliche.