Art. 5 
 
 
                       Istruzioni e specifiche 
 
  1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i
dati gia'  trasmessi,  inviare,  sempre  telematicamente,  una  nuova
certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati  dal
ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente  certificazione
che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 agosto 2018 
 
                                         Il direttore centrale: Verde