Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
e, in particolare: 
  a) l'art. 2, comma 1, lettera c), in forza del quale il Commissario
straordinario del Governo opera  una  ricognizione  e  determina,  di
concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali  e  del  turismo,  secondo  criteri  omogenei,  il   quadro
complessivo dei danni e stima  il  relativo  fabbisogno  finanziario,
definendo altresi' la programmazione  delle  risorse  nei  limiti  di
quelle assegnate; 
  b) l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario
straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di
ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui  al  titolo  II
capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; 
  c) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario,
per l'esercizio delle  funzioni  di  cui  al  comma  1  del  medesimo
articolo,  il  potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i  presidenti
delle regioni interessate nell'ambito della cabina  di  coordinamento
di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
  d) l'art. 5, comma 1, il quale prevede tra  l'altro  che,  ai  fini
dell'applicazione dei benefici e del  riconoscimento  dei  contributi
nell'ambito dei  territori  di  cui  all'art.  1,  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario  straordinario
provvede a «definire i criteri  in  base  ai  quali  le  Regioni,  su
proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei
di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente
colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso  strumenti
urbanistici attuativi» (lettera e); 
  e) l'art. 11, comma 1, il quale prevede  che  entro  centocinquanta
giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai  sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera e), i comuni,  anche  con  il  supporto
degli Uffici speciali per  la  ricostruzione,  assicurando  un  ampio
coinvolgimento   delle    popolazioni    interessate,    curano    la
pianificazione  urbanistica  connessa  alla  ricostruzione  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici  attuativi,
completi dei relativi piani finanziari, al  fine  di  programmare  in
maniera integrata, tra  l'altro,  gli  interventi  di  «ripristino  e
realizzazione delle opere di urbanizzazione  primaria  connesse  agli
interventi  da  realizzare  nell'area  interessata  dagli   strumenti
urbanistici attuativi, ivi compresa  la  rete  di  connessione  dati»
(lettera c); 
  f) l'art. 14, comma 1, in base al quale «Con provvedimenti adottati
ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento,  nei
limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la  ricostruzione,  la
riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici  pubblici,   per   gli
interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici,
nonche' per gli  interventi  sui  beni  del  patrimonio  artistico  e
culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di
cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  che  devono
prevedere  anche  opere  di  miglioramento  sismico  finalizzate   ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita'  di  resistenza  delle
strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di
contributi a favore (...) delle opere di difesa  del  suolo  e  delle
infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica  per  la  difesa
idraulica e per l'irrigazione» (lettera b); 
  g) l'art. 14, comma 2, in base al quale «Al fine di dare attuazione
alla  programmazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1,   con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  si  provvede»,
tra l'altro, a «predisporre ed approvare un piano di  interventi  sui
dissesti idrogeologici, comprensivo di  quelli  previsti  sulle  aree
suscettibili di instabilita' dinamica in fase sismica ricomprese  nei
centri e nuclei interessati  dagli  strumenti  urbanistici  attuativi
come individuate ai sensi dell'art. 11,  comma  1,  lettera  c),  con
priorita' per dissesti che costituiscono pericolo per centri  abitati
ed infrastrutture» (lettera c); 
  h) l'art. 14, comma 3-bis.1,  il  quale  prevede  che  in  sede  di
approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d)  e  f)  del
comma 2 del  medesimo  articolo  ovvero  con  apposito  provvedimento
adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario  straordinario
puo' individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti
in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini  della
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016,  e  che  per  la  realizzazione  degli
interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori
di cui all'art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino  alla  scadenza
della gestione commissariale  ed  entro  i  limiti  della  soglia  di
rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure  previste  dal  comma
3-bis del medesimo art. 14; 
  i) l'art. 15, comma 1, in base al quale  «Per  la  riparazione,  il
ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione  delle  opere
pubbliche e dei beni culturali,  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  i
soggetti attuatori degli interventi  sono:  a)  le  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali  per  la
ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d)
l'Agenzia del demanio; e) le Diocesi, limitatamente  agli  interventi
sugli immobili in loro proprieta' di cui alle lettere  a)  e  c)  del
comma 1 dell'art. 14 e di importo inferiore alla soglia di  rilevanza
europea di cui all'art. 35 del codice di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50»; 
  l) l'art. 15, comma 2, il  quale  prevede  che  relativamente  agli
interventi di cui alla lettera a) del comma 1,  il  presidente  della
Regione - Vice Commissario con apposito provvedimento  puo'  delegare
lo  svolgimento   di   tutta   l'attivita'   necessaria   alla   loro
realizzazione ai comuni o agli altri enti locali  interessati,  anche
in deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  m) l'art.  18,  comma  2,  che  individua  le  centrali  uniche  di
committenza  di  cui  si  avvalgono  i  soggetti  attuatori  per   la
realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica; 
  n) l'art.  30,  il  quale  prevede  l'istituzione  nell'ambito  del
Ministero dell'interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata
e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al
contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli
privati che fruiscono di contribuzione pubblica,  aventi  ad  oggetto
lavori,  servizi  e  forniture,  connessi  agli  interventi  per   la
ricostruzione  nei  comuni   di   cui   all'art.   1   del   medesimo
decreto-legge, di un'apposita Struttura di missione,  diretta  da  un
prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art.  3-bis
del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.   345,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  30  dicembre  1991,  n.  410  (comma  1),
nonche', per le medesime finalita' di prevenzione e  contrasto  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento   e
nell'esecuzione dei contratti pubblici, che «Gli operatori  economici
interessati  a  partecipare,  a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi
attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata,  nei
comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a  domanda,  in  un
apposito  elenco,  tenuto  dalla  Struttura  e  denominato   Anagrafe
antimafia  degli  esecutori  (...).  Ai   fini   dell'iscrizione   e'
necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del
comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio.
Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a
partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi  dell'art.  32,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  Commissario  straordinario
comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»; 
  o) l'art. 32, il quale  prevede  che  per  gli  interventi  di  cui
all'art. 14, si applica l'articolo 30  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114 (comma 1) e che: «Le modalita' e gli interventi  oggetto
delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con  accordi  tra
il presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario
straordinario, i presidenti delle regioni  -  vice  commissari  e  le
centrali uniche di committenza di cui all'art. 18.  Resta  ferma,  in
ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario
nei rapporti con l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  da  attuare
anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma  informatica  per
la gestione del flusso  delle  informazioni  e  della  documentazione
relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di  cui  al
comma 1. Con i  provvedimenti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente  comma,  nonche'
le modalita' per  il  monitoraggio  della  ricostruzione  pubblica  e
privata, attraverso la banca dati di cui all'art. 13 della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi  alle
attivita' di ricostruzione» (comma 2); 
  p) l'art. 34 che, al fine di assicurare la massima trasparenza  nel
conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori,
prevede  l'istituzione  di  un  elenco  speciale  dei  professionisti
abilitati; 
  Visto l'art. 1, comma 362, lettera  b),  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, con il quale e' autorizzata la spesa di 200 milioni  di
euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di  350
milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro  per  l'anno
2020 per la concessione dei contributi di  cui  all'articolo  14  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 
  Visto il decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare: 
  a) l'art. 41,  comma  2,  con  il  quale,  al  fine  di  permettere
l'accelerazione delle attivita'  di  ricostruzione  a  seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' stato istituito un apposito Fondo da
ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l'anno 2017,
687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2019; 
  b) l'art. 42, comma 1, con il quale il Fondo di cui all'art. 4  del
decreto-legge n. 189/2016 e' stato incrementato di 63 milioni di euro
per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018  e
2019; 
  c) l'art. 42, comma 2, con il quale, al fine di consentire  l'avvio
di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e  privata  nelle
aree  colpite  dagli  eventi  sismici  di  cui  all'articolo  1   del
decreto-legge n. 189 del 2016, e' stata autorizzata la spesa  di  150
milioni di euro per l'anno 2017; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  24  luglio  2018,  n.  89,  che  ha
introdotto nell'art. 1 del decreto-legge n. 189  del  2016  il  comma
4-bis, il quale ha stabilito che lo stato di emergenza prorogato  con
deliberazione del Consiglio dei ministri del  22  febbraio  2018,  ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  16-sexies,   comma   2,   del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' prorogato fino al  31  dicembre
2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di  euro
300  milioni,  mediante  utilizzo  delle  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del  medesimo
decreto-legge n. 189/2016, intestata  al  Commissario  straordinario,
che a tal fine  sono  trasferite  sul  conto  corrente  di  tesoreria
centrale n.  22330,  intestato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, per  essere  assegnate  al  Dipartimento  della  protezione
civile; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  16
novembre 2017, con il quale, tra l'altro, e' stata recepita  l'intesa
tra il Commissario straordinario e il Dipartimento Casa Italia  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  in  ordine  alla  ripartizione
delle  risorse  di  cui  al  suindicato  art.  41,   comma   2,   del
decreto-legge n. 50/2017 e  sono  state  disposte  le  consequenziali
variazioni di bilancio; 
  Preso atto che, alla stregua delle disposizioni finanziarie  teste'
richiamate, risulta ad oggi,  e  salvo  futuri  ulteriori  interventi
legislativi, uno stanziamento complessivo di  risorse  a  favore  del
Fondo per la ricostruzione di euro 128.027.651,68 fino al 31 dicembre
2019, di cui euro 55.515.763,78 per l'esercizio 2018; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017,
modificata dall'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, recante la  «Attuazione
dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229,  e  modifiche
agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza  n.
8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2,
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5  giugno  2017,
recante «Criteri  per  la  perimetrazione  dei  centri  e  nuclei  di
particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  39  dell'8
settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28
settembre 2017, recante «Principi di indirizzo per la  pianificazione
attuativa  connessa  agli  interventi  di  ricostruzione  nei  centri
storici e nuclei urbani maggiormente  colpiti  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio
2018, recante «Approvazione del secondo programma degli interventi di
ricostruzione, riparazione e ripristino  delle  opere  pubbliche  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016.
Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno  2017,  n.
33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e  n.  38  dell'8
settembre  2017.  Individuazione  degli  interventi   che   rivestono
importanza essenziale ai fini della ricostruzione», nella quale  sono
stati inseriti tra l'altro, su richiesta di  alcune  regioni  che  ne
hanno evidenziato l'indispensabilita'  ai  fini  della  ricostruzione
delle  infrastrutture  dei  centri  interessati,  alcuni   interventi
relativi a dissesti idrogeologici  a  valere  quale  anticipazione  o
stralcio del piu' generale Piano di cui all'art. 14, comma 2, lettera
c), del decreto-legge n. 189/2016; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  63  del  6
settembre 2018, recante «Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5  maggio
2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8  settembre  2017.
Delega di funzioni ai presidenti delle regioni - vice commissari»  da
cui risulta, a seguito del definanziamento, risorse  disponibili  per
circa 52 milioni di euro; 
  Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e
di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure
connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario
straordinario del Governo,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016; 
  Visto il Protocollo quadro  di  legalita',  allegato  alle  Seconde
Linee  Guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e
pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017,
sottoscritto  tra  la  Struttura  di  missione   ex   art.   30   del
decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del
Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.  -
Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3; 
  Vista la nota  a  firma  del  presidente  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione prot. n. 0002700 del  10  gennaio  2018,  e  l'assenso
manifestato dai presidenti delle regioni  -  vice  commissari,  nelle
more della sottoscrizione di nuove convenzioni  con  le  centrali  di
committenza  regionali,  all'estensione   anche   a   queste   ultime
dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta  sorveglianza  e  di
garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza  delle  procedure
connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario
straordinario del Governo,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016; 
  Viste le note con le quali sono  stati  formalmente  trasmessi  gli
elenchi degli interventi essenziali, e segnatamente, la nota in  data
24 maggio 2018 dell'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  Abruzzo
(prot.  RA/0148354/18),  la  nota  dell'Ufficio   speciale   per   la
ricostruzione  Lazio  (prot.  n.  323467/18),  la  nota  dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione Marche (prot.  n.  46826/18),  la  nota
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria (prot n. 8895/18); 
  Ritenuto di dover provvedere, sulla base  delle  indicazioni  cosi'
raccolte: a) all'approvazione  del  1°  Piano  degli  interventi  sui
dissesti idrogeologici che sulla base  delle  segnalazioni  pervenute
dalle  regioni  e  dai  comuni   interessati   rivestono   importanza
essenziale ai fini della ricostruzione, ai sensi e  per  gli  effetti
dell'art. 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge n. 189 del 2016; b)  a
disciplinare, per gli interventi essenziali di  cui  alla  precedente
lettera a), i tempi e le modalita' della speciale procedura negoziata
che puo' essere utilizzata a norma del citato comma 3-bis.1 dell'art.
14, decreto-legge n. 189 del 2016; c) allo stanziamento delle risorse
economiche  per  l'immediato  avvio  nel  corrente  anno  2018  degli
interventi essenziali di cui alla lettera a); 
  Ritenuto pertanto, alla luce delle risorse finanziarie  disponibili
sul  Fondo  di  cui  all'art.  4  del   decreto-legge   n.   189/2016
rispettivamente per il corrente anno 2018, ed al fine di  evitare  di
immobilizzare  inutilmente  una  quantita'   eccessiva   di   risorse
economiche, di  dover  rendere  immediatamente  disponibili  per  gli
interventi individuati come essenziali, e quindi da avviare entro  il
corrente  anno  2018,  la  somma  di  euro  30.000.000,00  a   fronte
dell'entita'  complessiva  dei  costi  stimati   sulla   base   delle
indicazioni  fornite  dalle  regioni,   pari   a   complessivi   euro
100.295.160,00; 
  Rilevato altresi' che, alla stregua della vigente normativa (e,  in
particolare, del citato art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016  in
relazione alla piu' generale disciplina in materia di  programmazione
e realizzazione delle opere pubbliche), e tenuto conto  della  natura
intrinsecamente pluriennale dei piani di ricostruzione  pubblica,  la
definizione delle tempistiche di realizzazione dei singoli interventi
resta nella competenza dei soggetti attuatori interessati,  spettando
al Commissario straordinario, di  concerto  con  i  presidenti  delle
regioni - vice commissari cui verranno in prima battuta trasferite le
risorse economiche necessarie, l'attivita' di generale programmazione
degli  interventi  medesimi,  attraverso  l'inserimento   nei   Piani
predisposti d'intesa con le regioni e  l'approvazione  degli  stessi,
nonche' di successivo monitoraggio della fase esecutiva  in  funzione
della concreta allocazione delle risorse finanziare volte a coprire i
costi delle procedure attuative del Piano; 
  Ritenuto pertanto, alla luce delle risorse finanziarie  disponibili
sul  Fondo  di  cui  all'art.  4  del  decreto-legge   n.   189/2016,
rispettivamente, per il corrente anno 2018 e per il  2019,  di  dover
ripartire  le  risorse  economiche  impegnate  per   gli   interventi
programmati con la presente ordinanza in misura di euro 30.000.000,00
a valere sulle disponibilita' 2018, e di euro 70.295.160,00 a  valere
sulle disponibilita' 2019; 
  Precisato, altresi', che, in  sede  di  allocazione  delle  risorse
stanziate per l'anno 2019, potra' procedersi anche al recupero  delle
eventuali risorse rivenienti da economie  realizzate  nell'esecuzione
degli interventi avviati, ovvero da eventi  diversi  allo  stato  non
prevedibili  che  comportino  una  variazione  della   programmazione
rispetto agli elenchi di opere pubbliche predisposti e approvati; 
  Vista  l'intesa  espressa  dai  presidenti  delle  regioni  -  vice
commissari nella  riunione  della  cabina  di  coordinamento  del  21
febbraio 2018, nel corso della quale  e'  stato  approvato  il  primo
elenco degli interventi sul  dissesto  idrogeologico  per  una  cifra
complessiva di euro 275 milioni di euro; 
  Vista  l'intesa  espressa  dai  presidenti  delle  regioni  -  vice
commissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 10  e  24
maggio 2018, nel corso delle quali e' stato approvato  il  meccanismo
di programmazione  pluriennale  degli  interventi  sulla  base  della
essenzialita'  degli  stessi  in  considerazione   delle   specifiche
esigenze evidenziate dalle regioni e dai comuni interessati; 
  Vista l'informativa resa nel corso della  cabina  di  coordinamento
del 5 settembre 2018 in ordine alla programmazione dei fondi  per  le
annualita' 2018 e 2019; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e  s.m.i.,
in base ai quali i  provvedimenti  commissariali  divengono  efficaci
decorso il termine di trenta giorni  per  l'esercizio  del  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
1° Piano degli interventi sui dissesti  idrogeologici  nei  territori
  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli
  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
  1.  E'  approvato  il   piano   degli   interventi   sui   dissesti
idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal
24 agosto 2016 che rivestono  importanza  essenziale  ai  fini  della
ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3-bis.1,
del decreto-legge. 
  2. Al fine di assicurare la  pronta  attuazione  del  programma  di
interventi  cui  al  comma  1,  nell'Allegato  n.  1  alla   presente
ordinanza, che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della
stessa, sono indicate, sulla base delle segnalazioni  effettuate  dai
presidenti delle regioni -  vice  commissari,  le  opere  interessate
dagli interventi previsti, con  la  specificazione  per  ciascuna  di
esse,  del  soggetto  attuatore,  dell'ubicazione,  della  natura   e
tipologia di intervento e degli oneri complessivi, comprensivi  anche
di quelli afferenti l'attivita' di progettazione, delle  altre  spese
tecniche    e    delle    prestazioni    specialistiche     derivanti
dall'effettuazione  degli  interventi  in  ciascuna   delle   regioni
interessate dagli eventi sismici. 
  3. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza, i presidenti delle regioni - vice commissari, per  tramite
degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono a  individuare
gli eventuali interventi di cui al comma 1 per i quali non  intendono
avvalersi  della  procedura  accelerata  di  cui  al  comma  3-bis  1
dell'art. 14 del decreto-legge. In assenza di tale individuazione  la
predetta procedura accelerata  si  applica  a  tutti  gli  interventi
individuati a norma del precedente comma 1. 
  4.  Gli  interventi  inseriti  nel  programma  sono  sottoposti  ai
controlli dell'Autorita' nazionale anticorruzione previsti  dall'art.
32 del decreto-legge, nei casi e  con  le  modalita'  determinati  ai
sensi del successivo art. 3 della presente ordinanza.