Art. 2 
 
            Progettazione ed esecuzione degli interventi 
 
  1.  Per  tutto  quanto  non  diversamente  stabilito  dal  presente
articolo,  all'attivita'  di  progettazione  e  di  esecuzione  degli
interventi di cui  all'art.  1  si  applicano  gli  articoli  4  e  5
dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018
nonche',  per  gli  interventi  essenziali   soggetti   a   procedura
accelerata ai sensi del precedente art. 2, l'art.  6  della  medesima
ordinanza. 
  2. Al fine di  consentire  l'esecuzione  degli  interventi  di  cui
all'Allegato 1 viene disposto, secondo i tempi e le modalita' di  cui
ai successivi commi 3 e 6, il trasferimento dal fondo di cui all'art.
4, comma 3, del decreto-legge in favore delle  contabilita'  speciali
intestate ai presidenti delle regioni - vice commissari, della  somma
di euro 100.295.160,00 cosi' ripartita: 
  € 15.000.000,00, in favore della Regione Abruzzo; 
  € 12.838.000,00, in favore della Regione Lazio; 
  € 62.457.160,00, in favore della Regione Marche; 
  € 10.000.000,00, in favore della Regione Umbria. 
  3. Al fine di consentire l'avvio  dell'attivita'  di  progettazione
degli interventi, su richiesta delle regioni motivata con riferimento
alle esigenze di cassa in relazione all'avanzamento  delle  attivita'
di progettazione, viene disposto il trasferimento dal  fondo  di  cui
all'art. 4, comma 3, del decreto-legge in favore  delle  contabilita'
speciali intestate ai presidenti delle  regioni  -  vice  commissari,
della somma di euro 20.000.000,00, cosi' ripartita: 
  per il 10%, in favore della Regione Abruzzo; 
  per il 14%, in favore della Regione Lazio; 
  per il 62%, in favore della Regione Marche; 
  per il 14%, in favore della Regione Umbria. 
  4.  Fermo  restando  che  la   copertura   finanziaria   necessaria
all'approvazione  degli  atti  di  affidamento  degli  incarichi   e'
assicurata dall'inserimento dell'intervento  negli  elenchi  allegati
alla presente ordinanza,  l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento
per   l'attivita'   di   progettazione   mediante   accredito   sulla
contabilita' della stazione appaltante, secondo la tempistica  e  nei
limiti di seguito indicati: 
  a) una  somma  pari  al  20%  del  contributo  riconosciuto,  entro
quindici giorni dalla ricezione della  comunicazione  della  stazione
appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico; 
  b) il saldo,  entro  sette  giorni  dalla  ricezione  dell'avvenuta
approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario  del
Governo ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  14,  comma  5,  del
decreto-legge. 
  5. La  stazione  appaltante  provvede  a  rendicontare  all'Ufficio
speciale per la ricostruzione  i  pagamenti  effettuati  mediante  le
risorse trasferite, ai sensi del precedente  comma  4,  trasmettendo,
entro  sette  giorni  dall'effettuazione  del  pagamento,  tutta   la
documentazione ad esso relativa. 
  6. L'erogazione del contributo per l'esecuzione  avviene  all'esito
dell'approvazione del progetto dell'intervento,  con  i  tempi  e  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 56 del  2018,
al netto delle somme anticipate ai sensi del precedente comma 3. 
  7. Al monitoraggio sullo stato di attuazione  degli  interventi  si
procede con le modalita' di cui all'art. 5, comma  6,  dell'ordinanza
n. 56 del 2018.