Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri economici derivanti  dall'attuazione  della  presente
ordinanza, pari a complessivi euro 100.295.160,00 si provvede con  le
risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di  cui
all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. Al fine di consentire l'immediato avvio  dei  primi  interventi,
per il 2018 e' stanziata la somma di euro 30.000.000,00; per il  2019
e' stanziata  la  somma  di  euro  70.295.160,00.  Tali  stanziamenti
saranno ripartiti fra le  regioni  interessate  secondo  gli  importi
indicati in calce ai rispettivi elenchi di cui all'Allegato  1.  Alla
scadenza del primo trimestre successivo all'entrata in  vigore  della
presente  ordinanza,  gli  Uffici  speciali  per   la   ricostruzione
trasmettono   al   Commissario   straordinario   apposita   relazione
contenente l'indicazione degli interventi le cui procedure sono state
avviate e dei costi stimati per ciascuno di essi.