Art. 4 I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte indicate all'art. 2, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione dell'intero servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto. L'informativa relativa alla presente imposizione, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.