Art. 7 Con successivi decreti del direttore della direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo vengono resi esecutivi gli esiti delle gare, viene concesso in esclusiva ai vettori aggiudicatari delle gare di cui all'art. 5 il diritto di operare i servizi aerei di linea oggetto delle medesime gare e vengono altresi' approvate le convenzioni per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritte dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal singolo vettore.