IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista  la  direttiva  2002/46/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  10  giugno  2002   per   il   riavvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  169  recante
attuazione  della  direttiva  2002/46/CE  relativa  agli  integratori
alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) 1924/2006 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali
e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) 1925/2006 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 2006 sulla aggiunta di vitamine e  minerali
e di talune altre sostanze agli alimenti, in particolare l'art. 8; 
  Visto il regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori; 
  Visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25 novembre 2015  relativo  ai  nuovi  alimenti  e  che
modifica il regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio e abroga il regolamento (CE) 258/97 del Parlamento  europeo
e del Consiglio e il regolamento (CE) 1852/2001 della Commissione; 
  Considerato il principio del mutuo riconoscimento  per  i  prodotti
contenenti sostanze e preparati vegetali legalmente  commercializzati
come integratori alimentari in altri Stati membri; 
  Visto il decreto ministeriale 9 luglio  2012,  recante  «Disciplina
dell'impiego negli integratori alimentari  di  sostanze  e  preparati
vegetali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  21  luglio  2012,  n.
169; 
  Visto il decreto del direttore generale per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione 27 marzo 2014, con il quale l'allegato
1 del decreto ministeriale 9 luglio  2012,  contenente  la  lista  di
piante ammesse a livello nazionale, e' stato integrato  e  modificato
dall'allegato 1- bis, contenente la lista comune di  piante  messa  a
punto  nell'ambito  del progetto  di  cooperazione   cd.   «BELFRIT»,
realizzato con Francia e Belgio; 
  Ritenuto di adottare  una  nuova  lista  unica  di  piante  ammesse
all'impiego negli integratori come  fonte  di  sostanze  e  preparati
vegetali,  predisposta  sulla  base  dei  dati   e   delle   evidenze
scientifiche disponibili  ed  approvata  dalla  Sezione  dietetica  e
nutrizione del Comitato nazionale per la nutrizione  e  la  sicurezza
alimentare nella riunione del 17 gennaio 2017; 
  Ritenuto opportuno inserire nel  presente  decreto  le  indicazioni
contenute  nelle  «Linee  guida  sulla  documentazione   a   supporto
dell'impiego di sostanze  e  preparati  vegetali  (botanicals)  negli
integratori alimentari di cui al decreto ministeriale 9 luglio 2012»,
pubblicate sul portale dal Ministero della salute; 
  Esperito quanto stabilito dalla direttiva 2015/1535 che prevede una
procedura di informazione nel settore delle norme e regole  tecniche,
nonche' quelle di cui all'art. 12 del regolamento  (CE)  1925/2006  e
all'art.  45  del  regolamento  (UE)  1169/2011   per   gli   aspetti
concernenti l'etichettatura; 
  Acquisito il parere positivo della Commissione europea espresso con
decisione del 26 giugno 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca l'elenco delle sostanze e dei preparati
vegetali ammessi all'impiego negli integratori alimentari e  fornisce
specifiche indicazioni sugli adempimenti  da  effettuare  a  supporto
della loro sicurezza e al fine di elevare il livello  di  tutela  dei
consumatori. 
  2. Restano ferme  le  disposizioni  della  legislazione  alimentare
europea  e  nazionale   applicabili   agli   integratori   alimentari
contenenti le sostanze e i preparati  vegetali  di  cui  al  presente
decreto.