IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 recante attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari; Visto il regolamento (CE) 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sulla aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, in particolare l'art. 8; Visto il regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; Visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) 1852/2001 della Commissione; Considerato il principio del mutuo riconoscimento per i prodotti contenenti sostanze e preparati vegetali legalmente commercializzati come integratori alimentari in altri Stati membri; Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2012, recante «Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2012, n. 169; Visto il decreto del direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 27 marzo 2014, con il quale l'allegato 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, contenente la lista di piante ammesse a livello nazionale, e' stato integrato e modificato dall'allegato 1- bis, contenente la lista comune di piante messa a punto nell'ambito del progetto di cooperazione cd. «BELFRIT», realizzato con Francia e Belgio; Ritenuto di adottare una nuova lista unica di piante ammesse all'impiego negli integratori come fonte di sostanze e preparati vegetali, predisposta sulla base dei dati e delle evidenze scientifiche disponibili ed approvata dalla Sezione dietetica e nutrizione del Comitato nazionale per la nutrizione e la sicurezza alimentare nella riunione del 17 gennaio 2017; Ritenuto opportuno inserire nel presente decreto le indicazioni contenute nelle «Linee guida sulla documentazione a supporto dell'impiego di sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli integratori alimentari di cui al decreto ministeriale 9 luglio 2012», pubblicate sul portale dal Ministero della salute; Esperito quanto stabilito dalla direttiva 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche, nonche' quelle di cui all'art. 12 del regolamento (CE) 1925/2006 e all'art. 45 del regolamento (UE) 1169/2011 per gli aspetti concernenti l'etichettatura; Acquisito il parere positivo della Commissione europea espresso con decisione del 26 giugno 2018; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca l'elenco delle sostanze e dei preparati vegetali ammessi all'impiego negli integratori alimentari e fornisce specifiche indicazioni sugli adempimenti da effettuare a supporto della loro sicurezza e al fine di elevare il livello di tutela dei consumatori. 2. Restano ferme le disposizioni della legislazione alimentare europea e nazionale applicabili agli integratori alimentari contenenti le sostanze e i preparati vegetali di cui al presente decreto.