Art. 2 Sostanze e preparati vegetali ammessi all'impiego 1. Negli integratori alimentari e' ammesso l'impiego delle sostanze e dei preparati vegetali elencati nell'allegato 1 al presente decreto, nei termini previsti dall'allegato medesimo. 2. Per l'impiego delle sostanze e dei preparati vegetali di cui al comma 1 si applicano le indicazioni contenute nell'allegato 2. 3. Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul portale del Ministero della salute.