Art. 2 
 
          Sostanze e preparati vegetali ammessi all'impiego 
 
  1. Negli integratori alimentari e' ammesso l'impiego delle sostanze
e  dei  preparati  vegetali  elencati  nell'allegato  1  al  presente
decreto, nei termini previsti dall'allegato medesimo. 
  2. Per l'impiego delle sostanze e dei preparati vegetali di cui  al
comma 1 si applicano le indicazioni contenute nell'allegato 2. 
  3. Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati  sul  portale
del Ministero della salute.