Art. 5 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal novantesimo giorno dalla sua entrata in vigore. 
  2. Gli integratori alimentari contenenti piante  e  relative  parti
immessi sul mercato o etichettati entro il termine di cui al comma  1
in difformita' dall'allegato 1 del presente  decreto  possono  essere
commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. 
  3. Il presente decreto abroga il decreto del Ministro della  salute
9 luglio 2012.