Art. 5 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno dalla sua entrata in vigore. 2. Gli integratori alimentari contenenti piante e relative parti immessi sul mercato o etichettati entro il termine di cui al comma 1 in difformita' dall'allegato 1 del presente decreto possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. 3. Il presente decreto abroga il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2012.