Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
         Proroga di termini in materia di enti territoriali 
 
  1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli  anni  2016  e
2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per  gli  anni  2016,  2017  e
2018». 
  2.  Il  mandato  dei  presidenti  di  provincia  e   dei   consigli
provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente
decreto-legge e il 31 ottobre 2018 e' prorogato  fino  a  tale  data,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  commi  65  e  69,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo  delle
cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente  alle
elezioni  del  rispettivo  consiglio  provinciale  o  presidente   di
provincia, qualora sia in scadenza  per  fine  mandato  entro  il  31
dicembre 2018. (( In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di
cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile  2014,  n.  56,  sono
eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il
cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di  svolgimento
delle elezioni. )) 
  (( 2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a),  della  legge  27
dicembre 2017,  n.  205,  le  parole:  «  31  dicembre  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ». 
  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto  e'  istituito,  presso  la
Conferenza   Stato-citta'   ed   autonomie    locali,    un    tavolo
tecnico-politico  per  la  redazione  di  linee   guida   finalizzate
all'avvio di un percorso di revisione organica  della  disciplina  in
materia di ordinamento delle province e delle  citta'  metropolitane,
al superamento dell'obbligo di gestione associata  delle  funzioni  e
alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a  carico
dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni. 
  2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle  procedure  di
risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  qualora  sia  stato
presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un  piano  di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis  del
medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e
5-bis del medesimo articolo 243-bis e  dell'articolo  1,  comma  714,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al  comma  7
dell'articolo 243-quater del predetto testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267  del  2000  sul  raggiungi-mento  degli  obiettivi
intermedi e' effettuata all'esito  dell'approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio  2018  e  comunque  non  oltre  il  termine   di   cui
all'articolo 227, comma 2, del  citato  testo  unico.  Ai  soli  fini
istruttori,  rimane  fermo  l'obbligo  dell'organo  di  revisione  di
provvedere alla trasmissione della relazione di cui al  comma  6  del
citato articolo  243-quater  nei  termini  e  con  le  modalita'  ivi
previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di  pagamento  dei  debiti
commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo  per
il diniego delle riformulazioni o  rimodulazioni  di  cui  al  citato
articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento
oggetto di accordo con i creditori di  cui  al  piano  riformulato  o
rimodulato. 
  2-quinquies. Non si applicano le norme  vigenti  in  contrasto  con
quanto disposto al comma 2-quater. 
  2-sexies. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, relative al  mancato  rispetto  per  l'anno
2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo
1, non trovano applicazione nei  confronti  delle  province  e  delle
citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione
siciliana e della Sardegna. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6-bis, del
          decreto- legge 30 dicembre 2015, n.  210,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (Proroga
          di termini  previsti  da  disposizioni  legislative),  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4 (Proroga di termini in  materie  di  competenza
          dei  Ministeri  dell'interno  e  della   difesa).   -   1-6
          (Omissis). 
              6-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018  sono  confermate
          le  modalita'  di  riparto  del   fondo   sperimentale   di
          riequilibrio provinciale  gia'  adottate  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno  4  maggio  2012,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del  23  giugno  2012.   Alla
          ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire  si
          provvede   annualmente   con    decreto    del    Ministero
          dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle  finanze.  Per  gli  anni  2016,  2017   e   2018   i
          trasferimenti  erariali  non  oggetto  di  fiscalizzazione,
          corrisposti dal  Ministero  dell'interno  in  favore  delle
          province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione
          Sardegna,  sono  determinati  in  base  alle   disposizioni
          dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo  2014,
          n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  maggio
          2014, n. 68.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 65
          e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni): 
              «65. Il presidente della provincia decade dalla  carica
          in caso di cessazione dalla carica di sindaco. 
              66-68 (Omissis). 
              69. Il consiglio provinciale e' eletto  dai  sindaci  e
          dai consiglieri comunali dei comuni della  provincia.  Sono
          eleggibili  a  consigliere  provinciale  i  sindaci   e   i
          consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla  carica
          comunale   comporta    la    decadenza    da    consigliere
          provinciale.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  1,  comma
          60, della citata legge 7 aprile 2014, n. 56: 
              «60. Sono eleggibili a  presidente  della  provincia  i
          sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima  di
          diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1120,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205  (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificato dalla presente legge di conversione: 
              «1120. Nelle materie di interesse delle strutture della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  sono  disposte  le
          seguenti proroghe di termini: 
                a) i termini di cui all'articolo  14,  comma  31-ter,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  in
          materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati
          al 30 giugno 2019; 
                b) all'articolo 10, comma 5, del decreto  legislativo
          6 marzo 2017, n. 40, in materia di Consulta  nazionale  per
          il servizio  civile,  le  parole:  "  dodici  mesi  "  sono
          sostituite dalle seguenti: " diciotto mesi "; 
                c) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge  27
          luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia  di  potenziamento
          dell'attivita' informativa, le parole: " Fino al 31 gennaio
          2018 " sono sostituite dalle seguenti: " Fino al 31 gennaio
          2019 "; 
                d) all'articolo 8,  comma  2,  del  decreto-legge  18
          febbraio 2015, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 aprile 2015, n.  43,  in  materia  di  servizi  di
          informazione per la sicurezza, le  parole:  "  Fino  al  31
          gennaio 2018 " sono sostituite dalle seguenti: " Fino al 31
          gennaio 2021 "; 
                e) all'articolo 5,  comma  1,  del  decreto-legge  10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  in  materia  di   Unita'
          Tecnica-Amministrativa per la gestione  dei  rifiuti  nella
          regione Campania, le parole: "  31  dicembre  2017  "  sono
          sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2018 ".». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 243-bis del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali): 
              «Art. 243-bis (Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,
          anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti
          sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli
          enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in
          grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
          le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano
          sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio
          rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare
          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          prevista dal presente articolo. La predetta  procedura  non
          puo'  essere  iniziata  qualora  sia  decorso  il   termine
          assegnato dal prefetto, con lettera notificata  ai  singoli
          consiglieri, per la  deliberazione  del  dissesto,  di  cui
          all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 149. 
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
              3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
          quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato
          del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              5-bis. La durata  massima  del  piano  di  riequilibrio
          finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del  comma
          5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
          da ripianare nel medesimo e l'ammontare  degli  impegni  di
          cui al  titolo  I  della  spesa  del  rendiconto  dell'anno
          precedente a  quello  di  deliberazione  del  ricorso  alla
          procedura  di   riequilibrio   o   dell'ultimo   rendiconto
          approvato, secondo la seguente tabella: 
    

                                           Durata massima del piano
          Rapporto passivita'/impegni di        di riequilibrio
                  cui al titolo I          finanziario pluriennale

           Fino al 20 per cento                     4 anni

           Superiore al 20 per cento e
          fino al 60 per cento                     10 anni

           Superiore al 60 per cento e
          fino al 100 per cento                    15 anni

           Oltre il 100 per cento                  20 anni

    
              6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
                a) le eventuali misure correttive adottate  dall'ente
          locale in considerazione dei comportamenti  difformi  dalla
          sana gestione finanziaria  e  del  mancato  rispetto  degli
          obiettivi  posti  con  il  patto  di   stabilita'   interno
          accertati dalla competente sezione  regionale  della  Corte
          dei conti; 
                b)   la   puntuale   ricognizione,    con    relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
                c) l'individuazione, con relative  quantificazione  e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
                d) l'indicazione, per ciascuno degli anni  del  piano
          di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
          di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
          da prevedere nei  bilanci  annuali  e  pluriennali  per  il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
              7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
              7-bis. Al fine  di  pianificare  la  rateizzazione  dei
          pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
          richiedere all'agente della riscossione una  dilazione  dei
          carichi affidati dalle  agenzie  fiscali  e  relativi  alle
          annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
          dell'ente.  Le  rateizzazioni  possono  avere  una   durata
          temporale massima  di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
          mensili.  Alle  rateizzazioni  concesse   si   applica   la
          disciplina di cui all'articolo  19,  commi  1-quater,  3  e
          3-bis, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  602.  Sono  dovuti  gli  interessi  di
          dilazione di cui all'articolo 21  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 
              7-ter. Le disposizioni del  comma  7-bis  si  applicano
          anche ai carichi affidati dagli enti gestori  di  forme  di
          previdenza e assistenza obbligatoria. 
              7-quater.   Le   modalita'   di   applicazione    delle
          disposizioni dei commi 7-bis  e  7-ter  sono  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              7-quinquies.  L'ente  locale  e'  tenuto  a  rilasciare
          apposita delegazione di pagamento  ai  sensi  dell'articolo
          206 quale garanzia del pagamento  delle  rate  relative  ai
          carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
          di previdenza e assistenza obbligatoria  di  cui  ai  commi
          7-bis e 7-ter. 
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
                a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei  tributi
          locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
          eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
                b) e' soggetto ai controlli centrali  in  materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
                c) e' tenuto ad  assicurare,  con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
                d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
          e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
          comma 1; 
                e)   e'   tenuto   ad   effettuare   una    revisione
          straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi
          conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi
          inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto
          del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di
          prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di
          accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il
          sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione
          delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica
          della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle
          entrate con vincolo di destinazione; 
                f) e' tenuto ad  effettuare  una  rigorosa  revisione
          della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di
          riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa
          valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente
          e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
                g) puo' procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio. 
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
                a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche; 
                b) entro il  termine  di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni  e
          prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della
          spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai
          fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
          di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 
                  1)  alla  copertura  dei  costi  di  gestione   del
          servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
                  2)  alla  copertura  dei  costi  di  gestione   del
          servizio di acquedotto; 
                  3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
                  4) al servizio di illuminazione pubblica; 
                  5)   al   finanziamento   delle   spese    relative
          all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
          giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di
          convitto e semiconvitto; 
                c) entro il  termine  di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 25 per cento delle spese  per  trasferimenti  di
          cui al macroaggregato 04 della spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della
          percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono
          escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad
          altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni
          lirico-sinfoniche; 
                c-bis)   ferma   restando   l'obbligatorieta'   delle
          riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha
          facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
          mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
          spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
          ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere
          b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono
          puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio
          approvato; 
                d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
              9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma  9,
          lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
          comuni che fanno ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale  prevista  dal  presente  articolo
          possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al  comma  1
          dell'articolo 204, necessari alla  copertura  di  spese  di
          investimento  relative  a   progetti   e   interventi   che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  1,  comma
          714, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  (Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato - legge di stabilita' 2016): 
              «714.  Fermi  restando  i  tempi   di   pagamento   dei
          creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di
          riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno  conseguito
          l'approvazione ai sensi  dell'articolo  243-bis  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          prima  dell'approvazione  del  rendiconto  per  l'esercizio
          2014, se alla data della presentazione o  dell'approvazione
          del medesimo piano di riequilibrio finanziario  pluriennale
          non   avevano   ancora   provveduto   ad   effettuare    il
          riaccertamento straordinario dei residui attivi  e  passivi
          di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo  23
          giugno 2011, n. 118, possono rimodulare  o  riformulare  il
          predetto piano, entro il 31  maggio  2017,  scorporando  la
          quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria
          dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma  8,  lettera
          e), limitatamente ai  residui  antecedenti  al  1º  gennaio
          2015, e ripianando tale quota secondo le modalita' previste
          dal decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  2
          aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89  del
          17 aprile 2015.  La  restituzione  delle  anticipazioni  di
          liquidita' erogate agli enti di cui al periodo  precedente,
          ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,
          e'  effettuata  in  un  periodo  massimo  di  trenta   anni
          decorrente dall'anno successivo a quello in  cui  e'  stata
          erogata  l'anticipazione.  A  decorrere   dalla   data   di
          rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti  di  cui
          ai periodi precedenti presentano alla  Commissione  di  cui
          all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto
          legislativo n.  267  del  2000  apposita  attestazione  del
          rispetto dei tempi  di  pagamento  di  cui  alla  direttiva
          2011/7/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
          febbraio 2011.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 243-quater,
          comma  7,  del  testo  unico  di  cui  al  citato   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art.  243-quater  (Esame  del  piano  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale   e   controllo   sulla   relativa
          attuazione). - 1-6 (Omissis). 
              7. La mancata presentazione del piano entro il  termine
          di  cui  all'articolo  243-bis,   comma   5,   il   diniego
          dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte  della
          competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
          e reiterato  mancato  rispetto  degli  obiettivi  intermedi
          fissati dal piano, ovvero  il  mancato  raggiungimento  del
          riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del  periodo
          di  durata  del  piano  stesso,  comportano  l'applicazione
          dell'articolo 6, comma 2, del decreto  legislativo  n.  149
          del 2011, con l'assegnazione  al  Consiglio  dell'ente,  da
          parte del Prefetto,  del  termine  non  superiore  a  venti
          giorni per la deliberazione del dissesto.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 227,  comma
          2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267: 
              «Art. 227 (Rendiconto della gestione). - 1. (Omissis). 
              2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro  il
          30  aprile  dell'anno  successivo  dall'organo  consiliare,
          tenuto motivatamente conto della relazione  dell'organo  di
          revisione.  La  proposta  e'  messa  a   disposizione   dei
          componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio  della
          sessione consiliare in cui viene  esaminato  il  rendiconto
          entro un termine, non inferiore a venti  giorni,  stabilito
          dal regolamento di contabilita'.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 243-quater,
          comma  6,  del  testo  unico  di  cui  al  citato   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art.  243-quater  (Esame  del  piano  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale   e   controllo   sulla   relativa
          attuazione). - 1-5 (Omissis). 
              6. Ai fini del controllo dell'attuazione del  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
          revisione  economico-finanziaria  dell'ente  trasmette   al
          Ministero dell'interno e alla competente Sezione  regionale
          della Corte dei conti,  entro  quindici  giorni  successivi
          alla scadenza di  ciascun  semestre,  una  relazione  sullo
          stato di attuazione del piano e  sul  raggiungimento  degli
          obiettivi intermedi  fissati  dal  piano  stesso,  nonche',
          entro il 31  gennaio  dell'anno  successivo  all'ultimo  di
          durata del  piano,  una  relazione  finale  sulla  completa
          attuazione dello stesso e sugli obiettivi  di  riequilibrio
          raggiunti.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  1,  comma
          475, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.): 
              «475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24
          dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del
          saldo di cui al comma 466 del presente articolo: 
                a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del
          fondo  sperimentale  di  riequilibrio  o   del   fondo   di
          solidarieta'   comunale   in   misura   pari    all'importo
          corrispondente allo  scostamento  registrato.  Le  province
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettate  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella misura indicata al primo  periodo.  Gli  enti  locali
          delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
          province autonome di Trento e di Bolzano sono  assoggettati
          ad una riduzione dei trasferimenti correnti  erogati  dalle
          medesime  regioni  o  province  autonome  in  misura   pari
          all'importo corrispondente allo scostamento registrato.  Le
          riduzioni  di  cui  ai  precedenti  periodi  assicurano  il
          recupero di cui all'articolo 9, comma  2,  della  legge  24
          dicembre 2012,  n.  243,  e  sono  applicate  nel  triennio
          successivo a quello di inadempienza in quote  costanti.  In
          caso di incapienza, per uno o piu'  anni  del  triennio  di
          riferimento,  gli  enti  locali  sono  tenuti   a   versare
          all'entrata del bilancio dello Stato le  somme  residue  di
          ciascuna quota annuale, entro l'anno  di  competenza  delle
          medesime quote, presso la competente sezione  di  tesoreria
          provinciale  dello  Stato,  al  capo  X  dell'entrata   del
          bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso
          di  mancato  versamento  delle   predette   somme   residue
          nell'anno  successivo,  il  recupero  e'  operato  con   le
          procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo  1  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                b) nel triennio successivo la regione o la  provincia
          autonoma e' tenuta ad effettuare un versamento  all'entrata
          del bilancio dello Stato, di importo  corrispondente  a  un
          terzo  dello  scostamento  registrato,  che   assicura   il
          recupero di cui all'articolo 9, comma  2,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243. Il versamento e' effettuato entro il
          31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a  quello
          di inadempienza. In caso di mancato versamento  si  procede
          al recupero di detto scostamento a  valere  sulle  giacenze
          depositate a qualsiasi titolo nei conti  aperti  presso  la
          tesoreria statale; 
                c) nell'anno  successivo  a  quello  di  inadempienza
          l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le regioni al
          netto delle spese  per  la  sanita',  in  misura  superiore
          all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente
          ridotti dell'1  per  cento.  La  sanzione  si  applica  con
          riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate
          in entrambi gli  esercizi.  A  tal  fine,  l'importo  degli
          impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in
          cui si applica la sanzione sono  determinati  al  netto  di
          quelli connessi a funzioni non esercitate in  entrambi  gli
          esercizi,  nonche'  al  netto  degli  impegni  relativi  ai
          versamenti  al  bilancio  dello   Stato   effettuati   come
          contributo alla finanza pubblica; 
                d) nell'anno  successivo  a  quello  di  inadempienza
          l'ente  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti. Per le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  restano  esclusi  i   mutui   gia'
          autorizzati e non ancora contratti. I mutui  e  i  prestiti
          obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o
          finanziarie per il finanziamento degli  investimenti  o  le
          aperture di linee di credito  devono  essere  corredati  di
          apposita attestazione da cui risulti il rispetto del  saldo
          di  cui   al   comma   466.   L'istituto   finanziatore   o
          l'intermediario   finanziario   non   puo'   procedere   al
          finanziamento o al collocamento  del  prestito  in  assenza
          della predetta attestazione; 
                e) nell'anno  successivo  a  quello  di  inadempienza
          l'ente non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          compresi  i  rapporti  di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione. Le regioni, le citta'  metropolitane
          e i comuni possono  comunque  procedere  ad  assunzioni  di
          personale a tempo  determinato,  con  contratti  di  durata
          massima  fino  al  31  dicembre  del  medesimo   esercizio,
          necessari  a  garantire  l'esercizio  delle   funzioni   di
          protezione  civile,  di  polizia  locale,   di   istruzione
          pubblica e del settore sociale nel rispetto del  limite  di
          spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo  9
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
                f) nell'anno successivo a quello di inadempienza,  il
          presidente, il sindaco  e  i  componenti  della  giunta  in
          carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione sono
          tenuti a versare al bilancio  dell'ente  il  30  per  cento
          delle indennita' di funzione  e  dei  gettoni  di  presenza
          spettanti nell'esercizio della violazione.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  1,  comma
          466, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232: 
              «466. A decorrere dall'anno 2017 gli  enti  di  cui  al
          comma 465 del presente articolo devono conseguire il  saldo
          non negativo, in termini  di  competenza,  tra  le  entrate
          finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo  9,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma
          1-bis del medesimo  articolo  9,  le  entrate  finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
          bilancio previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
          1, 2 e 3 del medesimo schema  di  bilancio.  Per  gli  anni
          2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
          competenza e' considerato il fondo  pluriennale  vincolato,
          di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente  dal
          ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020,
          tra le entrate e  le  spese  finali  e'  incluso  il  fondo
          pluriennale vincolato di entrata  e  di  spesa,  finanziato
          dalle  entrate  finali.  Non  rileva  la  quota  del  fondo
          pluriennale vincolato di entrata che finanzia  gli  impegni
          cancellati   definitivamente   dopo   l'approvazione    del
          rendiconto dell'anno precedente.».