Art. 11 
 
Proroga di termini in materia di banche  popolari  e  gruppi  bancari
                             cooperativi 
 
  1. All'articolo 2, del  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.  49,  al
comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole  «90
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole  «18  mesi
dalla data di entrata in  vigore  delle  disposizioni  di  attuazione
emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29»  sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018». 
  (( 1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1106, dopo le parole: « con sentenza del giudice » sono
inserite  le  seguenti:  «  ,  con  pronuncia  dell'Arbitro  per   le
controversie finanziarie (ACF) »; 
  b) al comma 1107: 
  1) le parole: « entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro
il 31 gennaio 2019 »; 
  2) sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «  Nelle  more
dell'adozione del decreto di cui al presente comma,  i  risparmiatori
di cui  al  comma  1106  gia'  destinatari  di  pronuncia  favorevole
adottata dall'ACF nonche' i risparmiatori di cui  al  medesimo  comma
1106, i cui ricorsi, gia' presentati, saranno  decisi  con  pronuncia
favorevole entro il  30  novembre  2018  dall'ACF,  possono  avanzare
istanza alla CONSOB, secondo modalita' dalla stessa  stabilite  entro
quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposi-zione e pubblicate  nel  sito  internet  istituzionale  della
medesima Autorita', al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione,
nella misura del 30 per cento e con  il  limite  massimo  di  100.000
euro,  dell'importo  liquidato.  A  tale  fine  il   fondo   di   cui
all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalita', nel limite di  25  milioni
di euro, e' estesa anche alle esigenze di cui al presente  comma,  e'
integrato dell'importo di 25 milioni di  euro  per  l'anno  2018.  Al
relativo  onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  1106  del  presente
articolo ». )) 
  2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1º settembre  1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  lettera  a),  la  parola  «maggioritaria»   e'
sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti
dell'organo di amministrazione espressione delle  banche  di  credito
cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla  meta'  piu'  due  del
numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»; 
    c) al comma 3, lettera b),  alinea,  dopo  le  parole  «finalita'
mutualistiche»  sono  inserite  le   seguenti:   «e   del   carattere
localistico delle banche di credito cooperativo»; 
    d) al comma 3, lettera  b),  n.  1,  dopo  le  parole  «obiettivi
operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto  di
quanto previsto dal comma 3-bis,»; 
    e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Con atto della capogruppo e' disciplinato  il  processo
di consultazione delle banche  di  credito  cooperativo  aderenti  al
gruppo in materia di strategie, politiche commerciali,  raccolta  del
risparmio ed erogazione del credito nonche' riguardo al perseguimento
delle  finalita'  mutualistiche.  Al  fine  di  tener   conto   delle
specificita'  delle  aree  interessate,  la   consultazione   avviene
mediante assemblee territoriali delle banche di credito  cooperativo,
i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo. 
      3-ter. Le banche del gruppo che,  sulla  base  del  sistema  di
classificazione del rischio adottato dalla capogruppo,  si  collocano
nelle classi di rischio  migliori:  a)  definiscono  in  autonomia  i
propri piani strategici  e  operativi,  nel  quadro  degli  indirizzi
impartiti  dalla  capogruppo  e  sulla  base  delle  metodologie   da
quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla  capogruppo  che
ne verifica la  coerenza  con  i  citati  indirizzi;  c)  nominano  i
componenti dei propri organi di amministrazione  e  controllo  e,  in
caso  di  mancato  gradimento  della  capogruppo,  sottopongono  alla
stessa, ai fini della sostituzione di ogni  componente  non  gradito,
una lista di tre candidati diversi  da  quelli  gia'  indicati  nella
medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai  sensi
dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo  di  specificazione  del
sistema di classificazione del  rischio  previsto  nel  contratto  di
coesione  e'  sottoposto  all'approvazione  preventiva  della   Banca
d'Italia.»; 
    f)  al  comma  7,  alinea,  prima  delle  parole   «Il   Ministro
dell'economia e delle finanze» e' inserito il seguente periodo:  «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,
puo' essere stabilita una soglia di partecipazione  delle  banche  di
credito cooperativo al capitale della societa' capogruppo diversa  da
quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto  delle  esigenze
di stabilita' del gruppo.»; 
    g) al comma 7, la lettera b) e' soppressa.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 1 e 2, del
          decreto-legge 14 febbraio  2016,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  8  aprile  2016,  n.  49,  come
          modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge  25
          luglio 2018, n. 91(Misure urgenti  concernenti  la  riforma
          delle banche di  credito  cooperativo,  la  garanzia  sulla
          cartolarizzazione  delle  sofferenze,  il  regime   fiscale
          relativo alle procedure di crisi e la  gestione  collettiva
          del risparmio), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2 (Disposizioni attuative). - 1. In sede di prima
          applicazione degli articoli 37-bis  e  37-ter  del  decreto
          legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  introdotti  dal
          presente decreto,  la  comunicazione  di  cui  all'articolo
          37-ter, comma 1, e' inviata alla Banca  d'Italia  entro  18
          mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni  emanate  ai
          sensi dell'articolo 37-bis, commi 7 e  7-bis,  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  Il  contratto  e'
          concluso  entro  180  giorni   dall'accertamento   previsto
          dall'articolo 37-ter, comma 2, del decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385. Non  si  applicano  alle  modifiche
          statutarie propedeutiche e  necessarie  all'assunzione  del
          ruolo  di  banca  capogruppo  e  a  quelle  delle  societa'
          contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere a)  e  g),
          ne' l'articolo 2497-quater, primo comma,  lettera  c),  del
          codice civile. 
              2. Entro 180 giorni dall'iscrizione nel registro  delle
          imprese di cui al comma 4 dell'articolo 37-ter del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, una banca di credito
          cooperativo puo' chiedere di aderire a un gruppo costituito
          ai sensi  dell'articolo  37-bis  alle  medesime  condizioni
          previste   per    gli    aderenti    originari.    L'organo
          amministrativo  della  capogruppo,  sentito   l'organo   di
          controllo,  comunica  alla  richiedente  la   deliberazione
          assunta entro 30 giorni dal ricevimento  della  domanda  di
          adesione. In caso di mancata risposta nel termine  previsto
          la  domanda  si  ha  per  accolta.  In  caso   di   diniego
          dell'adesione, la decisione e le motivazioni, nel  rispetto
          di quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma  3,  lettera
          d), poste a base  della  delibera,  sono  comunicate  dalla
          capogruppo alla banca richiedente e alla Banca d'Italia  ai
          fini  dell'autorizzazione  prevista  dall'articolo  37-bis,
          comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
          Nei casi di cui al presente comma, la richiesta di adesione
          a un gruppo bancario cooperativo si ha per accolta  qualora
          la banca di credito cooperativo abbia in  precedenza  fatto
          parte di un accordo  di  responsabilita'  contrattuale  che
          tuteli  tutte  le  parti  aderenti  ed,   in   particolare,
          garantisca la loro liquidita' e solvibilita'.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1,  comma  2  del
          decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo  2015,  n.  33  (Misure
          urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.),  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1 (Banche popolari). - 1. (Omissis). 
              2. In sede di prima applicazione del presente  decreto,
          le banche popolari autorizzate al momento  dell'entrata  in
          vigore del presente decreto si adeguano a quanto  stabilito
          ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto
          legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  introdotti  dal
          presente articolo, entro il 31 dicembre 2018.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  commi  1106  e
          1107, della citata legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  come
          modificati dalla presente legge: 
              «1106.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  Fondo  di
          ristoro finanziario con una  dotazione  finanziaria  di  25
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020  e
          2021 per l'erogazione di misure di  ristoro  in  favore  di
          risparmiatori  che  hanno   subito   un   danno   ingiusto,
          riconosciuto  con  sentenza  del  giudice,  con   pronuncia
          dell'Arbitro per le controversie finanziarie  (ACF)  o  con
          pronuncia degli arbitri presso la camera  arbitrale  per  i
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          di cui all'articolo 210 del codice dei contratti  pubblici,
          di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  in
          ragione della violazione degli  obblighi  di  informazione,
          diligenza, correttezza e  trasparenza  previsti  dal  testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998,  n.  58,  nella  prestazione  dei  servizi  e   delle
          attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione e al
          collocamento  di  strumenti  finanziari  emessi  da  banche
          aventi sede  legale  in  Italia  sottoposte  ad  azione  di
          risoluzione ai sensi del decreto  legislativo  16  novembre
          2015, n. 180,  o  comunque  poste  in  liquidazione  coatta
          amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data
          di entrata in vigore della presente legge. Il  Fondo  opera
          entro i limiti della dotazione finanziaria e  fino  al  suo
          esaurimento   secondo   il   criterio   cronologico   della
          presentazione    dell'istanza    corredata    di     idonea
          documentazione. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          presenta  una  relazione  alle  Camere   sullo   stato   di
          attuazione del presente comma. 
              1107. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  adottare  entro  il  31  gennaio  2019,  sono
          stabiliti  requisiti,  modalita'  e  condizioni  necessarie
          all'attuazione di quanto disposto dai commi da 1106 a 1109.
          Dall'ammontare della misura di ristoro sono  in  ogni  caso
          dedotte  le  eventuali  diverse  forme   di   risarcimento,
          indennizzo o ristoro di cui i  risparmiatori  abbiano  gia'
          beneficiato. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
          presente comma, i risparmiatori di cui al comma  1106  gia'
          destinatari  di  pronuncia  favorevole  adottata   dall'ACF
          nonche' i risparmiatori di cui al medesimo  comma  1106,  i
          cui ricorsi, gia' presentati, saranno decisi con  pronuncia
          favorevole entro il  30  novembre  2018  dall'ACF,  possono
          avanzare  istanza  alla  CONSOB,  secondo  modalita'  dalla
          stessa  stabilite  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione e  pubblicate
          nel sito internet istituzionale della  medesima  Autorita',
          al fine di  ottenere  tempestivamente  l'erogazione,  nella
          misura del 30 per cento e con il limite massimo di  100.000
          euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo  di  cui
          all'articolo 32-ter.1 del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalita',  nel
          limite di 25 milioni di euro, e' estesa anche alle esigenze
          di cui al presente comma, e' integrato dell'importo  di  25
          milioni di euro per  l'anno  2018.  Al  relativo  onere  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  1106  del
          presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 37-bis del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  38  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia.),  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 37-bis (Gruppo Bancario  Cooperativo).  -  1.  Il
          gruppo bancario cooperativo e' composto da: 
                a) una societa' capogruppo  costituita  in  forma  di
          societa'   per   azioni   e    autorizzata    all'esercizio
          dell'attivita' bancaria il  cui  capitale  e'  detenuto  in
          misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di
          credito cooperativo appartenenti al  gruppo,  che  esercita
          attivita' di direzione e coordinamento sulle  societa'  del
          gruppo  sulla  base  di  un  contratto  conforme  a  quanto
          previsto dal comma 3 del  presente  articolo.  Il  medesimo
          contratto  assicura  l'esistenza  di  una   situazione   di
          controllo   come   definito    dai    principi    contabili
          internazionali adottati dall'Unione europea;  il  requisito
          minimo di patrimonio netto della societa' capogruppo e'  di
          un miliardo di euro; 
                b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al
          contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie; 
                c) le societa' bancarie,  finanziarie  e  strumentali
          controllate dalla capogruppo, come  definite  dall'articolo
          59; 
                c-bis)  eventuali  sottogruppi  territoriali  facenti
          capo a una banca costituita in forma di societa' per azioni
          sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo  di
          cui alla lettera a) e composti dalle altre societa' di  cui
          alle lettere b) e c). 
              1-bis. Le banche di  credito  cooperativo  aventi  sede
          legale nelle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          possono rispettivamente costituire autonomi gruppi  bancari
          cooperativi composti solo da banche aventi sede e  operanti
          esclusivamente nella  medesima  provincia  autonoma  e  che
          comunque non abbiano piu' di due sportelli siti in province
          limitrofe, tra cui la corrispondente banca  capogruppo,  la
          quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14,  comma
          1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio  netto  e'
          stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis. 
              2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo
          delle  azioni  con  diritto  di  voto  che  possono  essere
          detenute da ciascun socio, direttamente  o  indirettamente,
          ai sensi dell'articolo 22, comma 1. 
              2-bis. Lo statuto della  capogruppo  stabilisce  che  i
          componenti dell'organo di amministrazione espressione delle
          banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari
          alla meta' piu' due del numero complessivo dei  consiglieri
          di amministrazione. 
              3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione
          e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica: 
                a)  la  banca  capogruppo,  cui  sono  attribuiti  la
          direzione e il coordinamento del gruppo; 
                b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto  delle
          finalita' mutualistiche e del carattere  localistico  delle
          banche di credito cooperativo, includono: 
                  1) l'individuazione e l'attuazione degli  indirizzi
          strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto
          di quanto previsto  dal  comma  3-bis,  nonche'  gli  altri
          poteri   necessari   per   l'attivita'   di   direzione   e
          coordinamento, proporzionati alla rischiosita' delle banche
          aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza
          sulle banche aderenti volti ad assicurare il  rispetto  dei
          requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia
          bancaria e finanziaria applicabili  al  gruppo  e  ai  suoi
          componenti; 
                  2) i casi, comunque motivati, in cui la  capogruppo
          puo', rispettivamente,  nominare,  opporsi  alla  nomina  o
          revocare uno o piu' componenti, fino  a  concorrenza  della
          maggioranza, degli organi di  amministrazione  e  controllo
          delle  societa'  aderenti  al  gruppo  e  le  modalita'  di
          esercizio di tali poteri; 
                  3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso  di
          gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le
          altre  misure  sanzionatorie  graduate  in  relazione  alla
          gravita' della violazione; 
                c) i criteri di compensazione  e  l'equilibrio  nella
          distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune; 
                d) i criteri e le condizioni di adesione, di  diniego
          dell'adesione  e  di  recesso  dal  contratto,  nonche'  di
          esclusione dal gruppo, secondo criteri  non  discriminatori
          in linea con il principio di  solidarieta'  tra  le  banche
          cooperative a mutualita' prevalente. 
              3-bis. Con atto della  capogruppo  e'  disciplinato  il
          processo  di  consultazione   delle   banche   di   credito
          cooperativo aderenti al gruppo  in  materia  di  strategie,
          politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione
          del  credito  nonche'  riguardo  al   perseguimento   delle
          finalita' mutualistiche.  Al  fine  di  tener  conto  delle
          specificita'  delle  aree  interessate,  la   consultazione
          avviene mediante assemblee  territoriali  delle  banche  di
          credito cooperativo, i cui pareri non sono  vincolanti  per
          la capogruppo. 
              3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema
          di classificazione del rischio adottato  dalla  capogruppo,
          si  collocano  nelle  classi  di   rischio   migliori:   a)
          definiscono  in  autonomia  i  propri  piani  strategici  e
          operativi,  nel  quadro  degli  indirizzi  impartiti  dalla
          capogruppo e sulla base delle metodologie  da  quest'ultima
          definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo  che  ne
          verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano  i
          componenti dei propri organi di amministrazione e controllo
          e,  in  caso  di  mancato  gradimento   della   capogruppo,
          sottopongono alla stessa, ai  fini  della  sostituzione  di
          ogni componente non gradito, una  lista  di  tre  candidati
          diversi da quelli gia' indicati nella medesima procedura di
          nomina, fermi restando i requisiti di cui  al  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  adottato  ai  sensi
          dell'articolo   26.   Ogni   atto   della   capogruppo   di
          specificazione del sistema di classificazione  del  rischio
          previsto  nel   contratto   di   coesione   e'   sottoposto
          all'approvazione preventiva della Banca d'Italia. 
              4. Il contratto di cui al comma 3 prevede  la  garanzia
          in solido delle obbligazioni  assunte  dalla  capogruppo  e
          dalle altre banche aderenti, nel rispetto della  disciplina
          prudenziale dei  gruppi  bancari  e  delle  singole  banche
          aderenti. 
              5. L'adesione, il rigetto delle richieste di  adesione,
          il  recesso  e  l'esclusione  di  una  banca   di   credito
          cooperativo sono autorizzati dalla  Banca  d'Italia  avendo
          riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo  e  della
          singola banca. 
              6. Alle partecipazioni  al  capitale  della  capogruppo
          delle banche di credito  cooperativo  e  delle  banche  cui
          fanno capo i sottogruppi territoriali non si applicano  gli
          articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater  e  2359-quinquies
          del codice civile. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Banca d'Italia, puo'  essere  stabilita
          una  soglia  di  partecipazione  delle  banche  di  credito
          cooperativo al capitale della societa'  capogruppo  diversa
          da quella indicata al comma 1,  lettera  a),  tenuto  conto
          delle  esigenze  di  stabilita'  del  gruppo.  Il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  al  fine  di  assicurare
          l'adeguatezza  dimensionale  e  organizzativa  del   gruppo
          bancario cooperativo, puo' stabilire con  proprio  decreto,
          sentita la Banca d'Italia: 
                a) il numero minimo di banche di credito  cooperativo
          di un gruppo bancario cooperativo; 
                b) (soppressa); 
                c)  le  modalita'  e  i  criteri  per  assicurare  il
          riconoscimento  e  la   salvaguardia   delle   peculiarita'
          linguistiche  e   culturali   delle   banche   di   credito
          cooperativo aventi sede  legale  nelle  regioni  a  statuto
          speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana
          e prudente gestione, la competitivita' e  l'efficienza  del
          gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della  disciplina
          prudenziale applicabile e  delle  finalita'  mutualistiche,
          detta disposizioni di attuazione del  presente  articolo  e
          dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento: 
                a) ai  requisiti  minimi  organizzativi  e  operativi
          della capogruppo; 
                b) al contenuto minimo del contratto di cui al  comma
          3, alle caratteristiche della garanzia di cui al  comma  4,
          al  procedimento  per  la   costituzione   del   gruppo   e
          all'adesione al medesimo; 
                c) ai  requisiti  specifici,  compreso  il  requisito
          minimo di patrimonio netto della  capogruppo,  relativi  ai
          gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis. 
              8. Al gruppo  bancario  cooperativo  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni del  Titolo  III,  Capo
          II.».