Art. 11 Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi 1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018». (( 1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1106, dopo le parole: « con sentenza del giudice » sono inserite le seguenti: « , con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) »; b) al comma 1107: 1) le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 gennaio 2019 »; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori di cui al comma 1106 gia' destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF nonche' i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i cui ricorsi, gia' presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB, secondo modalita' dalla stessa stabilite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-zione e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Autorita', al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione, nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000 euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalita', nel limite di 25 milioni di euro, e' estesa anche alle esigenze di cui al presente comma, e' integrato dell'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del presente articolo ». )) 2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» e' sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla meta' piu' due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»; c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalita' mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo»; d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis,»; e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Con atto della capogruppo e' disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonche' riguardo al perseguimento delle finalita' mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificita' delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo. 3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli gia' indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione e' sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.»; f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze» e' inserito il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della societa' capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilita' del gruppo.»; g) al comma 7, la lettera b) e' soppressa.».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91(Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio), come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Disposizioni attuative). - 1. In sede di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 37-ter, comma 1, e' inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il contratto e' concluso entro 180 giorni dall'accertamento previsto dall'articolo 37-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie all'assunzione del ruolo di banca capogruppo e a quelle delle societa' contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere a) e g), ne' l'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), del codice civile. 2. Entro 180 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 37-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, una banca di credito cooperativo puo' chiedere di aderire a un gruppo costituito ai sensi dell'articolo 37-bis alle medesime condizioni previste per gli aderenti originari. L'organo amministrativo della capogruppo, sentito l'organo di controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione. In caso di mancata risposta nel termine previsto la domanda si ha per accolta. In caso di diniego dell'adesione, la decisione e le motivazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3, lettera d), poste a base della delibera, sono comunicate dalla capogruppo alla banca richiedente e alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nei casi di cui al presente comma, la richiesta di adesione a un gruppo bancario cooperativo si ha per accolta qualora la banca di credito cooperativo abbia in precedenza fatto parte di un accordo di responsabilita' contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti ed, in particolare, garantisca la loro liquidita' e solvibilita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.), come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Banche popolari). - 1. (Omissis). 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro il 31 dicembre 2018.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1106 e 1107, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificati dalla presente legge: «1106. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice, con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del presente comma. 1107. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabiliti requisiti, modalita' e condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto dai commi da 1106 a 1109. Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano gia' beneficiato. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori di cui al comma 1106 gia' destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF nonche' i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i cui ricorsi, gia' presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB, secondo modalita' dalla stessa stabilite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Autorita', al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione, nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000 euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalita', nel limite di 25 milioni di euro, e' estesa anche alle esigenze di cui al presente comma, e' integrato dell'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.), come modificato dal presente decreto: «Art. 37-bis (Gruppo Bancario Cooperativo). - 1. Il gruppo bancario cooperativo e' composto da: a) una societa' capogruppo costituita in forma di societa' per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria il cui capitale e' detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attivita' di direzione e coordinamento sulle societa' del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della societa' capogruppo e' di un miliardo di euro; b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie; c) le societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59; c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di societa' per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre societa' di cui alle lettere b) e c). 1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma e che comunque non abbiano piu' di due sportelli siti in province limitrofe, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto e' stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis. 2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1. 2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla meta' piu' due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione. 3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica: a) la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo; b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalita' mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo, includono: 1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis, nonche' gli altri poteri necessari per l'attivita' di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosita' delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti; 2) i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo puo', rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o piu' componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle societa' aderenti al gruppo e le modalita' di esercizio di tali poteri; 3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravita' della violazione; c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune; d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonche' di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarieta' tra le banche cooperative a mutualita' prevalente. 3-bis. Con atto della capogruppo e' disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonche' riguardo al perseguimento delle finalita' mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificita' delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo. 3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli gia' indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione e' sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia. 4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti. 5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione, il recesso e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca. 6. Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della societa' capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilita' del gruppo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, puo' stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia: a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo; b) (soppressa); c) le modalita' e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarita' linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitivita' e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalita' mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento: a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo; b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo; c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis. 8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.».