(( Art. 11 - bis Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti 1. All'articolo 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° ottobre 2018 »; b) le parole: « dal 2015 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2018 al 2020 ». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 246 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente legge: «246. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni a decorrere dal 1° ottobre 2018 e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2018 al 2020.».