(( Art. 13 - ter 
 
       Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 
 
  1. Il comma 9 dell'articolo 63 del decreto  legislativo  26  agosto
2016, n. 179, e' abrogato. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a  60.000
euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019,  si  provvede,
nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 585, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, e, nell'anno 2019, nell'ambito delle  dotazioni  a  tal
fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri.  Alla  compensazione  degli  effetti  in  termini   di
fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019 si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  63,  del  decreto
          legislativo  26  agosto  2016,  n.   179,   (Modifiche   ed
          integrazioni al Codice  dell'amministrazione  digitale,  di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  ai  sensi
          dell'articolo 1 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche.),  come  modificato  dalla  presente  legge   di
          conversione: 
              «Art. 63 (Nomina commissariale). - 1-8 (Omissis). 
              9. (abrogato).». 
              «585.  Per  la  realizzazione  delle  azioni  e   delle
          iniziative, nonche' dei  progetti  connessi  e  strumentali
          all'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale  di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          dell'Agenda digitale italiana, anche in  coerenza  con  gli
          obiettivi dell'Agenda digitale europea, e'  autorizzata  la
          spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni
          di euro per l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo
          sono trasferite al bilancio autonomo della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  con  autonoma  evidenza  contabile.
          Nell'ambito  delle  funzioni  assegnate,   il   Commissario
          straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di  cui
          all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016,  n.
          179, provvede all'utilizzo delle risorse di  cui  al  primo
          periodo del  presente  comma  per  il  conseguimento  degli
          obiettivi dell'Agenda digitale.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma  2
          del decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154  (Disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie  locali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189: 
              «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie   e   finali).   -
          1-1-quater. (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».