Art. 3 Proroga di termini in materia di ambiente (( , di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia )) 1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, e' prorogato al 31 agosto 2019. (( 1-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 59, le parole: « a decorrere dal 1ºluglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º luglio 2020 »; b) al comma 60, le parole: « a decorrere dal 1º luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º luglio 2020 ». 1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE Spa, a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, e' prorogato di ventiquattro mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive): «Art. 27 (Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali). - 1. I proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale previsto dal presente decreto possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere o sono autorizzati a detenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purche' il possesso sia denunciato secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, e, nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all'eta' degli esemplari nonche' la descrizione delle modalita' di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilita' di riproduzione e la fuoriuscita.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), come modificato dalla presente legge di conversione: «59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2020, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso. 60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2020, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e' abrogato. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99): «Art. 1 (Ambito di applicazione della legge e competenze). - 1-3 (Omissis). 3-bis.1 Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW e' determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico, che non puo' in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico): «Art. 11 (Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro). - 1. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura: Mesi Eolico onshore 19 Idroelettrico (*) 31 Geotermoelettrico 51 Biomasse e biogas di cui all'art. 8, comma 4, lettere a), b) e d), gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili 31 Oceanica (comprese maree e moto ondoso) 39 Solare termodinamico 31 (*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale il termine e' elevato a 39 mesi.».