(( Art. 4 - bis 
 
  Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali 
 
  1. All'articolo  4,  comma  2,  ultimo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  23  agosto  2017,  n.  146,  recante  il
regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i
criteri di riparto tra i  soggetti  beneficiari  e  le  procedure  di
erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e  l'innovazione
dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche
locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico  interesse  di  cui
all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  per
l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo  1,  comma
160, lettera b), della citata legge n. 208  del  2015,  e  successive
modificazioni, destinate alle  emittenti  radiofoniche  e  televisive
locali, al fine di estendere il  regime  transitorio  anche  all'anno
2019, dopo le parole: « alla data di presentazione  della  domanda  »
sono aggiunte le  seguenti:  «  ,  mentre  per  le  domande  inerenti
all'anno  2019  si  prende  in  considerazione  il  numero  medio  di
dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che  il
presente requisito  dovra'  essere  posseduto  anche  all'atto  della
presentazione della domanda ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2,  ultimo
          periodo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
          agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i  criteri  di
          riparto tra  i  soggetti  beneficiari  e  le  procedure  di
          erogazione delle risorse del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione in favore  delle  emittenti
          televisive e radiofoniche locali),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 4 (Requisiti di ammissione). - 1. (Omissis). 
              2.  Sono  ammesse  ad  usufruire  dei   contributi   le
          emittenti  radiofoniche  di  cui  alle  lettere  b)  e   c)
          dell'articolo  3  che  abbiano  un  numero  minimo   di   2
          dipendenti, in regola  con  il  versamento  dei  contributi
          previdenziali   sulla   base   di   apposite   attestazioni
          rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei  trenta
          giorni  antecedenti  alla  data  di   presentazione   della
          domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato  e  a
          tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1,  comma  2-bis,
          lettera a),  del  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20  marzo  2001,
          n. 66, con almeno un giornalista. Sono inclusi nel  calcolo
          di cui al presente comma i lavoratori  part-time  e  quelli
          con contratto di apprendistato. Per i dipendenti  in  cassa
          integrazione, con contratto di solidarieta' e per quelli  a
          tempo  parziale  si  deve  tener  conto  della  percentuale
          dell'impegno contrattuale in termini di ore  effettivamente
          lavorate.  Per  il  presente   requisito   si   prende   in
          considerazione il numero medio dei dipendenti occupati  nei
          due esercizi precedenti, fermo restando che tale  requisito
          deve essere posseduto  alla  data  di  presentazione  della
          domanda. In via transitoria, per le domande  relative  agli
          anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero
          dei dipendenti occupati alla data  di  presentazione  della
          domanda, mentre per le domande inerenti  all'anno  2019  si
          prende in considerazione  il  numero  medio  di  dipendenti
          occupati nell'esercizio precedente, fermo restando  che  il
          presente requisito dovra' essere posseduto  anche  all'atto
          della presentazione della domanda.». 
              - Il testo vigente dell'articolo  1,  comma  163  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016), e' il seguente: 
              In vigore dal 1° gennaio 2016 
              «163.   Con   regolamento   da   adottare   ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, e successive modificazioni, su proposta  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri  di
          riparto tra  i  soggetti  beneficiari  e  le  procedure  di
          erogazione delle risorse del Fondo di cui alla  lettera  b)
          del comma 160,  da  assegnare  in  favore  delle  emittenti
          radiofoniche e televisive locali per  la  realizzazione  di
          obiettivi di pubblico interesse, quali  la  promozione  del
          pluralismo dell'informazione, il sostegno  dell'occupazione
          nel settore, il miglioramento dei livelli  qualitativi  dei
          contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie
          innovative.». 
              - Il testo vigente dell'articolo 1,  comma  160,  della
          citata legge 28 dicembre 2015, n.  208  e'  il  seguente:In
          vigore dal 24 giugno 2017 
              «160. Per gli anni  dal  2016  al  2018,  le  eventuali
          maggiori entrate versate a titolo di canone di  abbonamento
          alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte  a  tale
          titolo nel bilancio di  previsione  per  l'anno  2016  sono
          riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del
          loro ammontare per l'anno 2016  e  del  50  per  cento  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere  destinate:  a)
          all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia  reddituale
          prevista  dall'articolo  1,  comma  132,  della  legge   24
          dicembre  2007,  n.  244,  ai  fini  della  esenzione   dal
          pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di
          soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni; b)
          al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni
          di euro in ragione d'anno, del Fondo per  il  pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;  c)
          al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,  di  cui
          all' articolo 1, comma 431, della legge 27  dicembre  2013,
          n. 147, e successive modificazioni.  Le  somme  di  cui  al
          presente comma sono  ripartite  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  che  stabilisce  altresi'   le
          modalita' di fruizione dell'esenzione di cui  alla  lettera
          a),   ferma   restando   l'assegnazione    alla    societa'
          RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa  della  restante  quota
          delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone
          di abbonamento.  Le  quote  delle  entrate  del  canone  di
          abbonamento gia' destinate  dalla  legislazione  vigente  a
          specifiche   finalita'   sono   attribuite    sulla    base
          dell'ammontare delle predette somme iscritte  nel  bilancio
          di  previsione  per  l'anno  2016,  ovvero   dell'ammontare
          versato al predetto titolo nell'esercizio  di  riferimento,
          se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme  di  cui
          al  presente  comma  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
          possono esserlo in quello successivo.».