Art. 6 
 
      Proroga di termini in materia di istruzione e universita' 
 
  1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,  n.  95,  come  modificato
dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, e' prorogato (( , per  le  procedure  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, )) al 31 ottobre 2018. 
  2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
2017-2018 e 2018-2019». 
  3. All'articolo 37, comma 5,  del  decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La  validita'  delle
graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18  e'  prorogata  per
l'anno scolastico 2018/2019 per le  assegnazioni  temporanee  di  cui
all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero  sui  posti  che  si
rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli  articoli
18, comma 1, e 35, comma 2». 
  (( 3-bis. All'articolo 4, comma 2, del  decreto-legge  30  dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « al 31 dicembre 2018 ». 
  3-ter. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge  30  dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, le parole: « al dicembre 2017 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « al 31 dicembre 2018 ». 
  3-quater. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo  5,
comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7  giugno  2017,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, e'
prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario  dei  servizi
educativi per l'infanzia e dei corsi  per  i  centri  di  forma-zione
professionale regionale 2018/2019; in  caso  di  presentazione  della
dichiara-zione sostitutiva resa ai sensi del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  la
documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle   vaccinazioni
obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019. 
  3-quinquies. All'articolo 20-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, le parole: « Entro  il  31  agosto  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 ». 
  3-sexies.  Le  risorse  stanziate  per  la  Carta  elettronica  per
l'aggiornamento  e  la  formazione  del  docente   di   ruolo   delle
istituzioni  scolastiche  di   ogni   ordine   e   grado,   istituita
dall'articolo 1, comma 121, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
relative all'anno scolastico  2016/2017,  possono  essere  utilizzate
entro il 31 dicembre 2018. 
  3-septies. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13,  comma
2,  lettera  b),  e  dell'articolo  14,  comma  3,   sesto   periodo,
limitatamente al  sostenimento  della  prova  a  carattere  nazionale
predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019. 
  3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei  percorsi
di  alternanza  scuola-lavoro,  il  termine  di  entrata  in   vigore
dell'articolo 13, comma 2,  lettera  c),  nonche'  dell'articolo  14,
comma 3, sesto periodo,  limitatamente  alle  attivita'  assimilabili
all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 8, comma 3,
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2016,
          n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,   n.   19
          (Regolamento recante modifiche al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente  il
          conferimento dell'abilitazione  scientifica  nazionale  per
          l'accesso al ruolo dei  professori  universitari,  a  norma
          dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240): 
              «Art. 8 (Lavori delle commissioni). - 1-2 (Omissis). 
              3. La commissione conclude la valutazione  di  ciascuna
          domanda nel termine di tre mesi decorrenti  dalla  scadenza
          del quadrimestre nel corso del quale e' stata presentata la
          candidatura.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  1,  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128  (Misure
          urgenti in materia di istruzione, universita'  e  ricerca),
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  19  (Alta  formazione  artistica,   musicale   e
          coreutica). - 01. (Omissis). 
              1. Al fine di consentire il regolare svolgimento  delle
          attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e  per  gli  anni
          accademici 2014-2015,  2015-2016,  2016-2017,  2017-2018  e
          2018-2019 fermi  restando  il  limite  percentuale  di  cui
          all'articolo 270, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il  ricorso  in
          via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo  2,
          comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il  regime
          autorizzatorio  di  cui  all'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449,  le  graduatorie  nazionali  di  cui
          all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97,
          convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
          143,  sono   trasformate   in   graduatorie   nazionali   a
          esaurimento, utili per l'attribuzione  degli  incarichi  di
          insegnamento  con  contratto  a   tempo   indeterminato   e
          determinato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 37,  comma  5,  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della
          scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1,  commi
          180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107),
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 37 (Disposizioni transitorie). - 1-4. (Omissis). 
              5. L'articolo 19, commi 2, 3 e 4, e  l'articolo  20  si
          applicano a decorrere dall'anno  scolastico  2019/2020.  La
          validita' delle graduatorie vigenti per  l'anno  scolastico
          2017/18 e' prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le
          assegnazioni temporanee di cui all'articolo  24  e  per  le
          destinazioni  all'estero   sui   posti   che   si   rendono
          disponibili  nell'ambito  dei  contingenti  di   cui   agli
          articoli 18, comma 1, e 35, comma 2.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis,
          del citato decreto-legge 30 dicembre  2016,  n.  244,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Proroga di termini in materia  di  istruzione,
          universita' e ricerca). - 1. (Omissis). 
              2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio
          per gli edifici scolastici ed i locali  adibiti  a  scuola,
          per i quali, alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto,  non  si  sia  ancora   provveduto   al   predetto
          adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2018. 
              2-bis. Il  termine  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antincendio per gli edifici ed i locali  adibiti  ad  asilo
          nido, per i quali, alla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  non  si  sia
          ancora  provveduto  all'adeguamento  antincendio   indicato
          dall'articolo 6, comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del
          Ministro dell'interno  16  luglio  2014,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito,
          in  relazione  agli  adempimenti  richiesti  dalla   citata
          lettera a), al 31 dicembre 2018. Restano  fermi  i  termini
          indicati per gli adempimenti di cui alle lettere  b)  e  c)
          dello stesso articolo 6, comma 1.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 5, comma 1,
          del decreto-legge 7 giugno 2017,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  luglio   2017,   n.   119
          (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione  vaccinale,
          di malattie  infettive  e  di  controversie  relative  alla
          somministrazione di farmaci.): 
              «Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali). -  1.  Per
          l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi
          educativi per l'infanzia  e  dei  corsi  per  i  centri  di
          formazione   professionale    regionale    2017/2018,    la
          documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve  essere
          presentata entro il 10  settembre  2017  presso  i  servizi
          educativi e le scuole per l'infanzia,  ivi  incluse  quelle
          private non paritarie, ed entro il 31 ottobre  2017  presso
          le istituzioni del sistema  nazionale  di  istruzione  e  i
          centri   di   formazione   professionale   regionale.    La
          documentazione    comprovante     l'effettuazione     delle
          vaccinazioni  obbligatorie  puo'  essere  sostituita  dalla
          dichiarazione resa ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la
          documentazione    comprovante     l'effettuazione     delle
          vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata  entro  il
          10 marzo 2018.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa - Testo A),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  20-bis,  comma  4,
          del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45  (Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.) come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 20-bis (Interventi urgenti per  le  verifiche  di
          vulnerabilita' sismica degli  edifici  scolastici).  -  1-3
          (Omissis). 
              4. Entro il 31 dicembre 2018 ogni immobile  adibito  ad
          uso  scolastico  situato  nelle  zone  a  rischio   sismico
          classificate 1 e 2, con priorita' per  quelli  situati  nei
          comuni compresi negli allegati 1 e 2  al  decreto-legge  n.
          189  del  2016,  deve  essere  sottoposto  a  verifica   di
          vulnerabilita' sismica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 121, della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «121. Al fine di sostenere la formazione  continua  dei
          docenti e di valorizzarne le competenze  professionali,  e'
          istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
          123,  la  Carta  elettronica  per  l'aggiornamento   e   la
          formazione  del  docente   di   ruolo   delle   istituzioni
          scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,  dell'importo
          nominale di euro 500 annui  per  ciascun  anno  scolastico,
          puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di  testi,
          anche in formato digitale, di pubblicazioni  e  di  riviste
          comunque   utili   all'aggiornamento   professionale,   per
          l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
          per attivita' di aggiornamento e  di  qualificazione  delle
          competenze professionali, svolti da enti accreditati presso
          il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,  a  corsi  di  laurea,   di   laurea   magistrale,
          specialistica  o  a  ciclo  unico,  inerenti   al   profilo
          professionale, ovvero a  corsi  post  lauream  o  a  master
          universitari  inerenti  al   profilo   professionale,   per
          rappresentazioni   teatrali   e    cinematografiche,    per
          l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli
          dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le  attivita'
          individuate nell'ambito del  piano  triennale  dell'offerta
          formativa delle scuole e del Piano nazionale di  formazione
          di cui al comma  124.  La  somma  di  cui  alla  Carta  non
          costituisce    retribuzione    accessoria    ne'    reddito
          imponibile.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  2,  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia
          di valutazione e certificazione delle competenze nel  primo
          ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180
          e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.): 
              «Art. 13  (Ammissione  dei  candidati  interni).  -  1.
          (Omissis). 
              2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede
          di scrutinio finale, dal consiglio  di  classe,  presieduto
          dal dirigente scolastico o  da  suo  delegato.  E'  ammesso
          all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo  4,
          comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24
          giugno 1998  n.  249,  la  studentessa  o  lo  studente  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                a) frequenza per almeno  tre  quarti  del  monte  ore
          annuale  personalizzato,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 
                b) partecipazione, durante l'ultimo  anno  di  corso,
          alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a  verificare  i
          livelli  di  apprendimento  conseguiti   nelle   discipline
          oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; 
                c)   svolgimento   dell'attivita'    di    alternanza
          scuola-lavoro secondo  quanto  previsto  dall'indirizzo  di
          studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel
          caso di candidati che, a seguito  di  esame  di  idoneita',
          siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di  corso,  le
          tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita'  di
          alternanza  scuola-lavoro   necessarie   per   l'ammissione
          all'esame di Stato sono definiti  con  il  decreto  di  cui
          all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 3,  sesto
          periodo, del gia'  citato  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 62: 
              «Art. 14 (Ammissione  dei  candidati  esterni).  -  1-2
          (Omissis). 
              3. I candidati esterni debbono  presentare  domanda  di
          ammissione  agli  esami  di  Stato  all'Ufficio  scolastico
          regionale territorialmente competente, il quale provvede ad
          assegnare i  candidati  medesimi,  distribuendoli  in  modo
          uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o
          paritari aventi sede nel comune di residenza del  candidato
          stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo
          di studio indicato nella domanda, nella  provincia  e,  nel
          caso di assenza anche in  questa  del  medesimo  indirizzo,
          nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito
          organizzativo regionale devono essere  autorizzate,  previa
          valutazione dei  motivi  addotti,  dall'Ufficio  scolastico
          regionale  di  provenienza,  al  quale  va  presentata   la
          relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti  tra
          le diverse commissioni degli istituti statali e paritari  e
          il loro numero non puo' superare il cinquanta per cento dei
          candidati interni, fermo restando  il  limite  numerico  di
          trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli
          esami  preliminari,  ove  prescritti,  sono  sostenuti  dai
          candidati esterni presso le  istituzioni  scolastiche  loro
          assegnate come sede di esame. La mancata  osservanza  delle
          disposizioni  del  presente  comma  preclude   l'ammissione
          all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita'  penali,
          civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle
          istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame
          di Stato e' altresi' subordinata alla partecipazione presso
          l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a
          carattere nazionale predisposta dall'INVALSI  nonche'  allo
          svolgimento  di   attivita'   assimilabili   all'alternanza
          scuola-lavoro, secondo criteri  definiti  con  decreto  del
          Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e    della
          ricerca.».