Art. 7 
 
              Proroga di termini in materia di cultura 
 
  1.All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,
al primo periodo, dopo le parole «nell'anno 2017»  sono  inserite  le
seguenti: «e nell'anno 2018». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 626, della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2017-2019), come modificato dal
          presente decreto: 
              «626. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano  applicazione
          nei termini ivi previsti anche con riferimento ai  soggetti
          che  compiono  diciotto  anni  di  eta'  nell'anno  2017  e
          nell'anno  2018,  i  quali  possono  utilizzare  la   Carta
          elettronica  di  cui  al  citato  comma  979,   anche   per
          l'acquisto  di  musica  registrata,  nonche'  di  corsi  di
          musica, di teatro  o  di  lingua  straniera.  Entro  trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          sono apportate le necessarie modificazioni  al  regolamento
          di attuazione emanato  ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del
          predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti  iscritti
          in bilancio nella parte  II  (sezione  II)  della  presente
          legge. Per  l'anno  2017,  nel  limite  complessivo  di  15
          milioni di euro, secondo i criteri e le  modalita'  di  cui
          all'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, agli  studenti  iscritti  ai  licei  musicali  e  agli
          studenti iscritti ai  corsi  preaccademici,  ai  corsi  del
          precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e  di  II
          livello  dei  conservatori  di   musica,   degli   istituti
          superiori  di  studi  musicali  e  delle   istituzioni   di
          formazione musicale e coreutica  autorizzate  a  rilasciare
          titoli di alta formazione artistica, musicale  e  coreutica
          ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.  212,  e'
          concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento  del
          prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto
          di uno strumento musicale nuovo, coerente con il  corso  di
          studi. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  definiti  le
          modalita' attuative, comprese le  modalita'  per  usufruire
          del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni
          altra   disposizione   necessaria   per   il   monitoraggio
          dell'agevolazione e per il rispetto  del  limite  di  spesa
          previsto.».