Art. 8 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. All'articolo 118, comma  1-bis,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le  parole  «A  decorrere  dal  1°
settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere  dal  ((
1° gennaio 2019». )) 
  2. All'articolo  8,  comma  1-bis,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 3 marzo 1993, n.  90,  le  parole  «A  decorrere  dal  1°
settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere  dal  ((
1° gennaio 2019». )) 
  3. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191,  al  quinto  periodo,  le  parole  «e  per  l'anno  2017»,  sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018». 
  4. All'articolo 16 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo  2015-2017»,
sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»; 
    b) al  comma  2-bis,  le  parole  «Nel  periodo  2015-2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».». 
  (( 4-bis. I termini per il pagamento delle somme  dovute  ai  sensi
dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al  18
dicembre 2018. 
  4-ter. All'articolo 1, comma 590, ultimo periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, , le parole: « 31  dicembre  2018  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 118,  comma
          1-bis, del  decreto  legislativo  6  aprile  2006,  n.  193
          (Attuazione  della  direttiva  2004/28/CE  recante   codice
          comunitario dei  medicinali  veterinari),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 118 (Modello di ricetta medico veterinaria). - 1.
          (Omissis). 
              1-bis. In alternativa alla modalita'  di  redazione  in
          formato cartaceo secondo il modello di cui al comma  1,  la
          prescrizione dei medicinali veterinari,  ove  obbligatoria,
          puo'  essere  redatta  secondo  il   modello   di   ricetta
          elettronica   disponibile   nella   banca   dati   di   cui
          all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere  dal  1°  gennaio
          2019, la prescrizione dei medicinali veterinari e'  redatta
          esclusivamente  secondo  il  predetto  modello  di  ricetta
          elettronica.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  8,  comma
          1-bis, secondo periodo, del  decreto  legislativo  3  marzo
          1993, n. 90 (Attuazione della direttiva 90/167/CEE  con  la
          quale  sono  stabilite  le  condizioni   di   preparazione,
          immissione  sul  mercato  ed  utilizzazione   dei   mangimi
          medicati nella Comunita'.), come modificato dalla  presente
          legge di conversione: 
              «Art. 8. - 1. (Omissis). 
              1-bis. In alternativa alla modalita'  di  redazione  in
          formato cartaceo secondo il modello  di  cui  al  comma  1,
          lettera a),  la  prescrizione  dei  mangimi  medicati,  ove
          obbligatoria, puo' essere redatta  secondo  il  modello  di
          ricetta elettronica disponibile nella  banca  dati  di  cui
          all'articolo 89, comma 2-bis,  del  decreto  legislativo  6
          aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1°  gennaio  2019,  la
          prescrizione dei mangimi medicati e' redatta esclusivamente
          secondo il predetto modello di ricetta elettronica.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2,  comma
          67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  (Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2010),  come   modificato   dal
          presente decreto: 
              «Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis). 
              67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  da  adottarsi  entro  il  30  novembre  2011,  di
          concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite forme premiali a valere sulle  risorse  ordinarie
          previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
          del Servizio sanitario nazionale, applicabili  a  decorrere
          dall'anno  2012,  per  le  regioni  che  istituiscano   una
          Centrale regionale per gli acquisti e  l'aggiudicazione  di
          procedure  di  gara  per  l'approvvigionamento  di  beni  e
          servizi per un volume annuo non  inferiore  ad  un  importo
          determinato con  il  medesimo  decreto  e  per  quelle  che
          introducano  misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
          equilibrio di  bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli
          erogatori pubblici  di  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
          della remunerazione  a  prestazione.  L'accertamento  delle
          condizioni per  l'accesso  regionale  alle  predette  forme
          premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato  permanente
          per la verifica dell'erogazione dei livelli  essenziali  di
          assistenza e del  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
          adempimenti  regionali,  di  cui  agli  articoli  9  e   12
          dell'Intesa  23  marzo  2005,  sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          del 7 maggio 2005.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  in  via
          transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
          primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2013,  la
          percentuale  indicata  all'articolo  15,  comma   23,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'  pari
          allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015,  per
          l'anno 2016, per l'anno 2017 e  per  l'anno  2018,  in  via
          transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
          primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2014,  la
          percentuale indicata al citato articolo 15, comma  23,  del
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e'  pari
          all'1,75 per cento.». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  16  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 16 (Misure di agevolazioni per  gli  investimenti
          privati nelle strutture  ospedaliere).  In  vigore  dal  26
          luglio 2018. - 1. (Omissis). 
              2.  Sempre  in  relazione  al  carattere   sperimentale
          dell'investimento  nell'ospedale  di  Olbia  e  nelle  more
          dell'adozione del provvedimento di  riorganizzazione  della
          rete ospedaliera di cui al comma 1, la regione Sardegna nel
          periodo 2018-2020 e' autorizzata ad incrementare fino al 6%
          il  tetto  di  incidenza  della  spesa  per  l'acquisto  di
          prestazioni  sanitarie   da   soggetti   privati   di   cui
          all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135. La copertura di tali maggiori  oneri  avviene
          annualmente all'interno del bilancio  regionale,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 836, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296. 
              2-bis. Nel periodo 2018-2020, la regione Sardegna e  il
          Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva
          rispondenza della qualita' delle prestazioni sanitarie e la
          loro piena integrazione con la restante  offerta  sanitaria
          pubblica in Sardegna nonche' la mobilita'  sanitaria  verso
          altre regioni.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  62-quater
          del testo unico di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative sanzioni penali e amministrative): 
              «Art.  62-quater  (Imposta  di  consumo  sui   prodotti
          succedanei dei prodotti da fumo). In vigore dal 1°  gennaio
          2018. - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2014  i  prodotti
          contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il
          consumo  dei  tabacchi  lavorati  nonche'   i   dispositivi
          meccanici ed elettronici, comprese le  parti  di  ricambio,
          che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad  imposta
          di consumo nella misura pari al 58,5 per cento  del  prezzo
          di vendita al pubblico. 
              1-bis.  I  prodotti  da  inalazione  senza  combustione
          costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
          esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
          medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
          n. 219, e successive modificazioni,  sono  assoggettati  ad
          imposta di consumo in misura pari al  cinquanta  per  cento
          dell'accisa  gravante  sull'equivalente   quantitativo   di
          sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di  un
          chilogrammo convenzionale di sigarette  rilevato  ai  sensi
          dell'articolo 39-quinquies e alla  equivalenza  di  consumo
          convenzionale determinata sulla base di apposite  procedure
          tecniche,  definite   con   provvedimento   del   Direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  in  ragione  del
          tempo  medio  necessario,  in  condizioni  di   aspirazione
          conformi a quelle  adottate  per  l'analisi  dei  contenuti
          delle sigarette, per il consumo di un campione composto  da
          almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio,
          di cui sette contenenti diverse gradazioni  di  nicotina  e
          tre con contenuti  diversi  dalla  nicotina,  mediante  tre
          dispositivi per inalazione di potenza non  inferiore  a  10
          watt. Con provvedimento dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli e' indicata la  misura  dell'imposta  di  consumo,
          determinata ai sensi del presente  comma.  Entro  il  primo
          marzo di ogni anno, con  provvedimento  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i  prodotti  di
          cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in
          riferimento alla  variazione  del  prezzo  medio  ponderato
          delle sigarette.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  comma  cessa  di  avere  applicazione   l'imposta
          prevista dal comma 1, le  cui  disposizioni  continuano  ad
          avere applicazione esclusivamente per la  disciplina  delle
          obbligazioni sorte in vigenza  del  regime  di  imposizione
          previsto dal medesimo comma.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 590, della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2015), come modificato dalla presente legge,  e'
          il seguente: 
              «590.  Al  fine  di  assicurare  maggiori  entrate,  le
          tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei
          provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione
          in commercio dei medicinali omeopatici di cui  all'articolo
          20 del decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  e
          successive  modificazioni,  comprese  quelle  relative   ai
          procedimenti di rinnovo non ancora conclusi  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 800
          euro per  i  medicinali  unitari,  indipendentemente  dalle
          diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro  per
          i medicinali complessi, indipendentemente  dal  numero  dei
          componenti e dalla forma farmaceutica. Entro  il  31  marzo
          2015,   l'AIFA   individua   con   proprio   provvedimento,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  la  documentazione
          necessaria    per    il     rinnovo     dell'autorizzazione
          all'immissione in commercio dei medicinali di cui al  primo
          periodo secondo modalita' semplificate, tenuto conto che la
          documentazione  di  cui  al  modulo  4  della   parte   III
          dell'allegato I, con riferimento ai medicinali  omeopatici,
          e all'articolo 17, comma 2,  lettera  c),  con  riferimento
          alla  dimostrazione  dell'uso  omeopatico  del  ceppo,  del
          citato decreto legislativo n. 219 del  2006,  e  successive
          modificazioni, e' presentata  mediante  autocertificazioni.
          Dalla pubblicazione del provvedimento dell'AIFA di  cui  al
          secondo  periodo  nella  Gazzetta  Ufficiale,  le   aziende
          titolari provvedono alla  presentazione  delle  domande  di
          rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine  di
          cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge  28
          dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' prorogato al 31  dicembre
          2019.».