Art. 9 
 
           Proroga di termini in materia di eventi sismici 
 
  1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n.  55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89,  le
parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole:  «trecento
giorni». 
  (( 1-bis. La proroga  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  ai
contribuenti per i quali i termini di comunicazione  dei  dati  siano
scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. )) 
  (( 2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera c), le parole: « 75 per  cento  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 50 per cento »; 
  b) alla lettera d), le parole: « 100 per cento  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 75 per cento »; 
  c) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  « d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in  misura  pari  al  100  per
cento dell'importo della riduzione non applicata ». )) 
  (( 2-bis. All'articolo 8, comma 4,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  primo  periodo,  le  parole:  «  31  dicembre  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 »; 
  b) al  secondo  periodo,  le  parole:  «  31  luglio  2019  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». 
  2-ter. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, alinea, le parole: « e 2017/2018 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « , 2017/2018 e 2018/2019 »; 
  b) al comma 1, lettera   a),  le  parole:  «  e  2017/2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , 2017/2018 e 2018/2019 »; 
  c) al comma 2, le parole: « ed euro 5 milioni nell'anno 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « , euro 8 milioni nell'anno 2018 ed  euro
4,5 milioni nell'anno 2019 »; 
  d) al comma 5, alinea, le parole: « ed  euro  5  milioni  nell'anno
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , euro 8  milioni  nell'anno
2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019 »; 
  e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
  « b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6  milioni  nel
2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
  b-ter)   quanto   a   euro   900.000   nell'anno   2019,   mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo   di   funzionamento   di   cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »; )) 
  f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  (( « 5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1,  comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementato  di  euro
600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si da'  copertura  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »; )) 
  g) la rubrica e' sostituita dalla seguente: (( « Misure urgenti per
lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019
». )) 
  ((  2-quater.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  18-bis  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  come  modificate  dal  comma
2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola  Terme,  Forio  e
Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017. 
  2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma  24,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite
dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 ». 
  2-sexies. Le  proroghe  dei  termini  di  scadenza  previsti  dalle
disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24,  del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni  di  Casamicciola
Terme,  Lacco  Ameno  e  Forio  in  ragione  degli   eventi   sismici
verificatisi il 21 agosto 2017. 
  2-septies. All'articolo  20-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: « e  di  13  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , di  13  milioni  di
euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019 ». 
  2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni  di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-septies  del
          decreto-legge  29  maggio  2018,  n.  55,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 (Ulteriori
          misure urgenti a favore  delle  popolazioni  dei  territori
          delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati
          dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto
          2016), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1-septies (Disposizioni in materia di recupero di
          aiuti dichiarati illegittimi).  In  vigore  dal  26  luglio
          2018. - 1. I dati relativi all'ammontare dei  danni  subiti
          per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione
          Abruzzo  a  partire  dal  6  aprile  2009  e  le  eventuali
          osservazioni relative alle somme  effettivamente  percepite
          devono  essere  presentati,  a  pena  di  decadenza,  entro
          trecento  giorni   dalla   comunicazione   di   avvio   del
          procedimento  di  recupero  ai  sensi   del   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  14  novembre  2017,
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  57  del  9  marzo
          2018.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 436-bis, della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge  di
          stabilita' 2015), come modificato dal presente decreto,  e'
          il seguente: 
              In vigore dal 26 luglio 2018 
              «436-bis. A decorrere dall'anno 2017, la  riduzione  di
          cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non e'  stata
          applicata nei confronti dei comuni di  cui  al  comma  436,
          lettere a) e b), si applica a carico degli  stessi  con  la
          seguente   gradualita',    fermo    restando    l'obiettivo
          complessivo di contenimento della spesa  di  cui  al  comma
          435: 
                a) per l'anno 2017, in misura pari al  25  per  cento
          dell'importo della riduzione non applicata; 
                b) per l'anno 2018 e l'anno 2019, in misura  pari  al
          50 per cento dell'importo della riduzione non applicata; 
                c) per l'anno 2019, in misura pari al  50  per  cento
          dell'importo della riduzione non applicata; 
                d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari  al  75
          per cento dell'importo della riduzione non applicata. 
                d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari  al
          100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  4,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi  sismici  del  2016),  come  modificato  dalla
          presente: 
              «Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione). In vigore
          dal 25 luglio 2018. - 1-3 (Omissis). 
              4. Entro sessanta giorni dalla  data  di  comunicazione
          dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3  e  comunque
          non oltre la data  del  30  giugno  2019,  gli  interessati
          devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
          la documentazione richiesta secondo le modalita'  stabilite
          negli appositi provvedimenti  commissariali  di  disciplina
          dei  contributi  di  cui  all'articolo  5,  comma  2.   Con
          ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo
          2, comma 2, il Commissario straordinario puo'  disporre  il
          differimento  del  termine  previsto  dal  primo   periodo,
          comunque non oltre il 31 dicembre  2019.  Per  gli  edifici
          siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma
          1, lettera e), qualora l'intervento non sia  immediatamente
          autorizzabile, la documentazione  richiesta  va  depositata
          entro centocinquanta  giorni  dalla  data  di  approvazione
          degli strumenti urbanistici attuativi di  cui  all'articolo
          11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione  con
          deliberazione della Giunta regionale. Il  mancato  rispetto
          dei termini e delle modalita'  di  cui  al  presente  comma
          determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e,
          nei soli casi di  inosservanza  dei  termini  previsti  dai
          precedenti periodi, anche la decadenza dal  contributo  per
          l'autonoma   sistemazione   eventualmente   percepito   dal
          soggetto interessato.». 
              - Si riporta  la  rubrica  ed  il  testo  dell'articolo
          18-bis  del  decreto-legge  17  ottobre   2016,   n.   189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229,  come  modificati  dalla  presente  legge  di
          conversione: 
              «Art. 18-bis (Misure urgenti per lo  svolgimento  degli
          anni  scolastici  2016/2017,  2017/2018  e  2018/2019).  In
          vigore dal 13 agosto  2017.  -  1.  Per  l'anno  scolastico
          2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 i dirigenti  degli  Uffici
          scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma  3,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento
          alle istituzioni scolastiche ed educative  i  cui  edifici,
          siti  nelle  aree  colpite  dagli  eventi  sismici  di  cui
          all'articolo  1,  sono  stati  dichiarati  parzialmente   o
          totalmente inagibili a seguito di tali  eventi  sismici,  a
          quelle ospitate in strutture temporanee di  emergenza  e  a
          quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di  consentire
          la  regolare  prosecuzione  delle  attivita'  didattiche  e
          amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo
          di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado  di
          scuola, dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei  limiti
          delle risorse previste  al  comma  2.  Inoltre  i  medesimi
          dirigenti possono: 
                a) istituire con loro decreti, previa verifica  delle
          necessita' aggiuntive, ulteriori  posti  di  personale,  da
          attivare sino al termine dell'attivita' didattica dell'anno
          scolastico 2016/2017 e  2017/2018  e  2018/2019,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio  2015,  n.
          107,  nonche'  di  personale  amministrativo,   tecnico   e
          ausiliario (ATA); 
                b) assegnare alle cattedre i  docenti,  il  personale
          ATA e gli educatori o, per il personale in servizio  presso
          edifici dichiarati  parzialmente  o  totalmente  inagibili,
          modificare  le  assegnazioni  effettuate,  in  deroga  alle
          procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e
          seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo
          455,  comma  12,  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo  1-ter,
          comma  1,  del  decreto-legge  29  marzo   2016,   n.   42,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2016,
          n.  89.  Tali  assegnazioni  sono  regolate  con  contratto
          collettivo   integrativo   regionale    di    lavoro,    da
          sottoscrivere entro sette giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  al
          fine  di  salvaguardare,  ove  possibile,  la   continuita'
          didattica. 
              2. Per l'adozione delle misure di cui al  comma  1,  e'
          autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro
          10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed
          euro 4,5 milioni nell'anno 2019. Dette somme sono ripartite
          tra gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca e costituiscono limite di spesa per le attivita' di
          cui al comma 1. Per l'adozione del decreto  di  riparto,  i
          termini di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  30
          giugno  2011,  n.  123,  sono   ridotti   a   due   giorni,
          incrementabili fino a sette giorni in presenza di  motivate
          esigenze;  e'  in  ogni  caso  fatto  salvo   il   disposto
          dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 
              3. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  entro  il  31  maggio  2017,  provvede  al
          monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale
          docente  e  ATA,  comunicando  le  relative  risultanze  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato  entro  il   mese
          successivo. Nel caso  in  cui  si  verifichino  scostamenti
          rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, su proposta del Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  e'   autorizzato   ad
          apportare le  necessarie  variazioni  compensative  tra  le
          risorse iscritte in bilancio per le spese di  funzionamento
          delle  istituzioni  scolastiche  e   quelle   relative   al
          pagamento delle spese per il personale supplente. 
              4.  Per  l'anno  scolastico  2016/2017,   i   dirigenti
          scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al
          comma 1 possono individuare  i  supplenti  da  nominare  in
          deroga al regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo  4
          della legge 3  maggio  1999,  n.  124,  fermo  restando  il
          criterio del maggior punteggio, assicurando la priorita'  a
          coloro che si  sono  resi  preventivamente  disponibili  ad
          accettare i contratti offerti dall'istituzione  scolastica.
          Al  fine  di  acquisire  la  preventiva  disponibilita'  ad
          accettare i posti di cui al  presente  comma,  i  dirigenti
          degli Uffici scolastici regionali di cui  all'articolo  75,
          comma 3, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
          pubblicano nel proprio sito  istituzionale  apposito  bando
          con  specifica  della  tempistica  di  presentazione  delle
          relative domande. 
              5. Alla copertura degli oneri  derivanti  dal  presente
          articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10  milioni
          nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed  euro  4,5
          milioni nell'anno 2019, si provvede: 
                a) quanto ad euro  5  milioni  nel  2016  ed  euro  5
          milioni  nel  2018,   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  per  la  quota
          afferente al funzionamento; 
                b) quanto ad  euro  10  milioni  nel  2017,  mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
                b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed  euro  3,6
          milioni  nel  2019,   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          123, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
                b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di  cui
          all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. 
              5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1,
          comma 601,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          incrementato  di  euro  600.000  nell'anno  2018.  A   tale
          incremento  si  da'   copertura   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Per il testo dell'articolo 18-bis  del  decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla
          presente legge, si rinvia alle note all'articolo 9. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2-bis,  comma  24,
          del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2-bis  (Modifiche  al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016). - 1-23. (Omissis). 
              24.   Limitatamente   ai   soggetti   danneggiati   che
          dichiarino l'inagibilita' del  fabbricato,  della  casa  di
          abitazione, dello studio professionale o  dell'azienda,  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
          della dichiarazione agli enti  competenti,  la  sospensione
          prevista dall'articolo 48, comma 2,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  15   dicembre   2016,   n.   229,   come   prorogato
          dall'articolo 14, comma 2, del  decreto-legge  30  dicembre
          2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n. 19, e' differita alla data del 1° gennaio
          2020. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle
          somme gia' versate alla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto.». 
              - Il testo dell'articolo 20-bis, comma  1,  del  citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 20-bis (Interventi volti alla ripresa economica).
          In vigore dal 24 giugno 2017. - 1. Al fine di  favorire  la
          ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei
          servizi connessi, dei pubblici esercizi e del  commercio  e
          artigianato, nonche' delle imprese che  svolgono  attivita'
          agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio  2006,
          n. 96, e dalle pertinenti  norme  regionali,  insediate  da
          almeno sei  mesi  antecedenti  agli  eventi  sismici  nelle
          province delle regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
          nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1  e
          2 al presente decreto, nel limite complessivo di 33 milioni
          di euro per l'anno 2017, di 13 milioni di euro  per  l'anno
          2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019, sono  concessi
          alle medesime  imprese  contributi,  a  condizione  che  le
          stesse abbiano registrato, nei  sei  mesi  successivi  agli
          eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura
          non inferiore al 30 per cento rispetto a  quello  calcolato
          sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. 
              2 - 4. (Omissis).». 
              - Il testo  vigente  dell'articolo  10,  comma  5,  del
          citato  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282  e'  il
          seguente: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1-4. (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».